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Leggi Fondamentali
Obbligo di denuncia
dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44,
art. 10)
1.
Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di
questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della
dichiarazione prevista dall’articolo 132 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I
soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel
registro prescritto dall’articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le
modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai
funzionari del Ministero e della Regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a
cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle
annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato
all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 63
(Legge
20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)
Articolo 64
Commercio di documenti
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3 , 4 e 5)
1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali
preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente
archivistico l’elenco dei beni archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il
Ministero può provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2.