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Sezione III

Commercio

 

Articolo 62

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro

(Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10)

1.   Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall’articolo 132 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2.  I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.

3.   Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

 

Articolo 63

Attestati di autenticità e di provenienza

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)

1.   Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha l’obbligo di porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione.

2.   All’atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

 

Articolo 64

Commercio di documenti

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3 , 4 e 5)

1.  I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l’elenco dei beni archivistici posti in vendita.

2.  Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2.

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