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Prescrizioni di tutela
indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero, anche su proposta del
soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità delle cose
immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. L’esercizio di tale facoltà è indipendente dalle
previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio
del procedimento è eseguita con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2,
ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di
pubblicità. Con la comunicazione personale l’amministrazione ha facoltà di
adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo
sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di
ogni successivo proprietario,
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le
prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si
applica anche la disposizione dell’articolo 7, comma 3.
Articolo 50
Manifesti e cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)
1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o
altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico
artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il
collocamento o affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e
al pubblico godimento di detti immobili.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità
di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il
pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Articolo 51
Distacco di beni culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla
pubblica vista deve ottenere l’autorizzazione dal soprintendente.
Articolo 52
Studi d'artista
(Decreto
legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione
con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15 )
1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio
previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani
quegli studi d’artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è
tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive
l’inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la
modificazione della destinazione d’uso.
2. Non può essere modificata la destinazione d’uso
degli studi d’artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e
rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.
Esercizio del commercio in aree di valore culturale
(Legge
28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento del soprintendente o nei
regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio
previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo
con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l’esercizio del commercio è
subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene
alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le
installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in
applicazione dell’articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.