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Capo III

Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

 

Articolo 54

Beni del demanio storico, artistico e archivistico

(Codice civile, artt. 822 e 824)

1.   I beni culturali indicati nell’articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

 

Articolo 55

Alienazioni soggette ad autorizzazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)

1.    E’ soggetta ad autorizzazione del Ministero l’alienazione:

     a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;

      b) dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) b) appartenenti ad enti pubblici;

     c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell’articolo 6,  comma 2, o di parti di esse.

2.   Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

3.    E’ altresì soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.

4.   Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

 

Articolo 56

Autorizzazione alla permuta

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)

1.    Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all’articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.

2.    Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

 

Articolo 57

Altri casi di alienazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)

1.    Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.

2.    Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

 

Articolo 58

Denuncia

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)

1.    Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2.    La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

     a)  dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;

     b)  dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

     c)  dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

3.    La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove  si trova il bene.

4.    La denuncia contiene:

    a)  i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente;

     b)  i dati identificativi dei beni alienati;

     c)  l’indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;

     d)  l’indicazione della natura e delle condizioni dell’alienazione;

     e)  l’indicazione del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.

5.    Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

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