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Beni del demanio storico, artistico e archivistico
(Codice
civile, artt. 822 e 824)
Alienazioni soggette ad
autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)
1. E’ soggetta ad autorizzazione del Ministero
l’alienazione:
a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e
artistico;
b) dei beni culturali indicati nell’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di oggetti indicate
nell’articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell’articolo
6, comma 2, o di parti di esse.
2. Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei beni
culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e
non ne sia menomato il pubblico godimento.
3. E’ altresì soggetta ad autorizzazione
l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche
private senza fine di lucro. L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi
un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti
dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici
sono inalienabili.
Articolo 56
Autorizzazione alla permuta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)
1.
Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all’articolo 55
e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti
ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa
derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento
delle pubbliche raccolte.
2.
Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero
chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine
perentorio di trenta giorni.
Articolo 57
Altri casi di alienazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che
possono comportare l’alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 58
Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)
1.
Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a)
dal
proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso
o gratuito;
b) dall’acquirente, in caso di
trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario,
in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è presentata al competente
soprintendente del luogo ove si
trova il bene.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi
dell’alienante e dell’acquirente;
b)
i
dati identificativi dei beni alienati;
c)
l’indicazione
del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’alienazione;
e)
l’indicazione
del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai fini delle
eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.
5.
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste
dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.