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fondamentali
Legge 7 giugno 2000, n.150
(in GU 13 giugno
2000, n. 136)
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Principi
generali
Capo
I
Art.
1.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge, in
attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione
amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono
pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente
relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema
di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei
dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte
deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione
istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui
al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa,
audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad
altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di
comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al
fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante
interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione
degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti
amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella
dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad
eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di
comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai
limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al
pubblico.
Art.
2.
Forme, strumenti e prodotti
1. Le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo
di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria,
anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le
affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne
specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare
la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione
grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le
reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici
multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche
amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di
comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in
materia.
Art.
3.
Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo
gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora
di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione
di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno
facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione
sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per
cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le
modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla
presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale
non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate
possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di
utilità sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non
rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo
degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo
di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti
per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi
possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli
spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere
superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla
concessionaria.
Art.
4.
Formazione professionale
1. Le amministrazioni pubbliche individuano,
nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle
attività di informazione e di comuni-cazione e programmano la formazione,
secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attività di formazione sono svolte
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di
altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento
ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal
Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private
con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
Art.
5.
Regolamento
1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione
dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo
regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di
aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di
comunicazione.
Art.
6.
Strutture
1. In conformità alla disciplina dettata dal
presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano
attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso
l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe
strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della
pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le
imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce,
nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti
delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività
di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede
di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di
informazione al personale che già le svolge.
Art.
7.
Portavoce
1. L'organo di vertice dell'amministrazione
pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno
all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti
di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime
finalità.
Art.
8.
Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei
compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico
secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e
l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna,
i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi
da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni
con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra
gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il
pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono
affidate alla contrattazione collettiva.
Art.
9.
Uffici stampa
1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in
via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da
personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di
personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in
posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui
all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le
medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un
coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione,
cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti
dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo,
della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento
delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art.
10.
Disposizione finale
1. Le disposizioni del presente capo
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli
statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo
II
Art.
11.
Programmi di comunicazione
1. In conformità a quanto previsto dal capo
I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano
annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono
realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo
13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso
Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse
e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel
corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di
comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni
statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni
che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione
pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro
nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.
Art.
12.
Piano di comunicazione
1. Sulla base dei programmi presentati dalle
amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano approvato è trasmessa
alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza
anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i
Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su
quanto previsto dal presente comma.
Art.
13.
Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario
1. Le amministrazioni dello Stato sono
tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini
della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a
carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di
comunicazione di massa.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in
particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la
copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti
coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia
di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al
raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a
carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove
possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle
testate italiane all'estero.
Art.
14.
Finanziamento dei progetti
1. La realizzazione dei progetti di
comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato,
integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità
sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse
disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17
"Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67.
Art.
15.
Procedure di gara
1. Per la realizzazione delle iniziative di
comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti
professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti
dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con
regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei
soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la
determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene
conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art.
16.
Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e
8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati
(atto n. 1420):
Presentato dall'on. Frattini il 5 giugno
1996.
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, l'8 ottobre 1996 con pareri delle
commissioni V, VII, XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede
referente, il 10, 18 settembre, 2 dicembre 1997; 15 gennaio, 26 marzo, 28
aprile, 15 luglio 1998; 26 maggio, 1, 21 luglio e 14 settembre 1999.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in
sede legislativa, il 15 settembre 1999.
Esaminato dalla I commissione, in sede
legislativa, il 16 settembre 1999 e approvato in un testo unificato con l'atto
n. 4427 (Di Bisceglie ed altri) il 22 settembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4217):
Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede deliberante, il 24 settembre 1999 con pareri delle
commissioni 2a, 5a, 7a, 8a, 11a e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in
sede referente, il 24 novembre 1999.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede
referente, il 24 novembre 1999; 19 gennaio, 21, 23 marzo e 9 maggio 2000
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede deliberante, il 10 maggio
2000.
Esaminato dalla 1a commissione e approvato
il 10 maggio 2000.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alla quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il
seguente:
"Art. 1 (Finalità ed ambito di
applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali
e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione
delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
uni-versitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59 costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1
è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287, reca:
"Riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come da ultimo modificato
dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi
e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti
di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 2.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11, così come
modificato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e
dell'art. 12, così come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 11 (Trasparenza delle
amministrazioni pubbliche).
- 1. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e
rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, ed i comitati metropolitani di cui all'art.
18 decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici
di cui all'art. 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art.
26 della legge 11 marzo 1988, n. 67".
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il
pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della
propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui
all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il
pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli
atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il
pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle
singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di
normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed
attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale
struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la
tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al
miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso
informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle
iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva
nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera
del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le
iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi
5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".
Nota all'art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
1.
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come da ultimo modificato dall'art.
3 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:
"6. Per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione
della Repubblica italiana, è il seguente:
"Art. 117. - La Regione emana per le
seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria
ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e
assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di
interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare
alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), così come
modificato dall'art. 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è il
seguente:
"Art. 5 (Pubblicità di amministrazioni
pubbliche). -1.
Le amministrazioni statali e gli enti
pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono
tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non
inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte
nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti
ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare
tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.
3. È fatto divieto alle amministrazioni
statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con
qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma,
al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e
gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che
gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici,
economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa,
al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio
finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale
sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della
stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza
del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento
e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle
amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle
leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza
delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La
ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve
tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti
specificamente interessati.
7. A tal fine le amministrazioni statali
interessate dovranno presentare entro sessanta giorni dalla approvazione del
bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicità
da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in
riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti
direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi,
prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa
in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827.
8. La commissione istituita ai sensi del
precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente
prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a
valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono
costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio
finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate
da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al
precedente comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori
degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila.".
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 6 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato), è il seguente:
"Art. 6. - Qualora, per speciali ed
eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del
contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli
3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le lire
l50.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5,
comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai
sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il
parere.".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, reca:
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE
in materia di appalti pubblici di servizi".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota all'art. 5".
Note all'art. 16:
- Per il titolo della legge 25 febbraio
1987, n. 67, si veda la precedente nota all'art. 14.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca:
"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
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