Legge
431/1990 |
(in Gazz. Uff., 14 gennaio, n. 11). Misure urgenti di sicurezza per i beni
culturali. Modificazioni alle leggi 1º marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n.
526, 27 giugno 1985, n. 332. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la
seguente legge: 1. Per l'adozione, l'integrazione e il
perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio
architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e
archivistico, è autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82
miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali
e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale
degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli
interventi da realizzare. 3. Enti pubblici e privati possono
chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto
dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli
impianti di sicurezza, previa dimostrazione dell'impossibilità a provvedervi
a proprie spese. 1. I progetti esecutivi degli interventi
diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'art. 1, sono predisposti ed
approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali. In caso di dichiarata impossibilità, la predisposizione dei
progetti può essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti
specializzati o a qualificati professionisti. I compensi per gli incarichi
affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli
interventi. 2. Per gli interventi non diretti dello
Stato sui beni culturali non statali, inclusi nel piano biennale, sono
concessi contributi fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa
riconosciuta. I relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti
organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono approvati
dal Ministro, sentito il parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I contributi possono
essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di
avanzamento, che a saldo a lavori ultimati, previa verifica da parte dei
competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali,
alla condizione che i beni oggetto dell'intervento siano accessibili al
pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da
stipularsi tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli
interessati. 3. Il parere del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, espresso ai sensi del comma 2 dell'art. 1,
sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. 1. Gli interventi di importo non superiore
a lire 200 milioni sono realizzati in economia o a licitazione privata o,
previa autorizzazione ministeriale e a condizione che siano valutate almeno
tre offerte, a trattativa privata. 1. I limiti di spesa stabiliti con le
leggi 1º marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati
dall'art. 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono quintuplicati. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 7,
8 e 9 della legge 1º marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul
patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai competenti organi del
Ministero per i beni culturali e ambientali. 1. L'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n.
332, è sostituito dal seguente: <<Art. 3. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1991, le
entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate
all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei,
gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli
incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di
prevenzione nei locali stessi, nonchè all'espropriazione o all'acquisto,
anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di
beni di interesse artistico e storico. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1>>. 1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a lire 51,4 miliardi per l'anno 1990, a lire 51,6
miliardi per l'anno 1991 e a lire 21 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'art. 5, si provvede: a) quanto a lire 51,4 miliardi per il
1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento: <<Interventi per il potenziamento delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale,
nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici
regionali>>; b) quanto a lire 51,6 miliardi per il
1991, a lire 21 miliardi per il 1992 e a lire 21 miliardi per il 1993,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento:
<<Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il
finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici
regionali>>. 2. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |