Legge 431/1990


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Legge 29 dicembre 1990, n. 431

(in Gazz. Uff., 14 gennaio, n. 11).

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1º marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, è autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.

3. Enti pubblici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione dell'impossibilità a provvedervi a proprie spese.

Art. 2.

1. I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'art. 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di dichiarata impossibilità, la predisposizione dei progetti può essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati o a qualificati professionisti. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli interventi.

2. Per gli interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, inclusi nel piano biennale, sono concessi contributi fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta. I relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono approvati dal Ministro, sentito il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I contributi possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento, che a saldo a lavori ultimati, previa verifica da parte dei competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla condizione che i beni oggetto dell'intervento siano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

3. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi del comma 2 dell'art. 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Art. 3.

1. Gli interventi di importo non superiore a lire 200 milioni sono realizzati in economia o a licitazione privata o, previa autorizzazione ministeriale e a condizione che siano valutate almeno tre offerte, a trattativa privata.

Art. 4.

1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1º marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono quintuplicati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1º marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

1. L'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonchè all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1>>.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 51,4 miliardi per l'anno 1990, a lire 51,6 miliardi per l'anno 1991 e a lire 21 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'art. 5, si provvede:

a) quanto a lire 51,4 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: <<Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali>>;

b) quanto a lire 51,6 miliardi per il 1991, a lire 21 miliardi per il 1992 e a lire 21 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: <<Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali>>.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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