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Legge 25 giugno
1999, n. 208
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999
1. Con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94".
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai princípi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
1. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; dopo le parole: "a legislazione vigente" sono inserite le seguenti: ", il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico" e le parole: "viene, altresí, trasmesso" sono sostituite dalle seguenti: "vengono, altresí, trasmessi".
3. All'articolo 1-bis, comma 1, della
citata legge n. 468 del 1978, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra
di finanza pubblica;".
4. All'articolo 1-bis, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "La Commissione" fino a "n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e le parole: "31 maggio" e "15 settembre" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "15 luglio" e "15 ottobre".
5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n.
468 del 1978, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni
tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore
statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla
legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo
del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la
parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte;".
7. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "del fabbisogno del settore pubblico allargato" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale".
8. All'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "settore pubblico allargato" sono sostituite dalle seguenti: "conto delle pubbliche amministrazioni".
9. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "gli indirizzi per gli" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolazione degli".
10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis," sono inserite le seguenti: "ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,".
11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del
1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità
agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota
informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le
eventuali nuove previsionidegli indicatori macroeconomici e dei saldi di
finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di
programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato".
12. Dopo l'articolo 9-bis della citata
legge n. 468 del 1978, è inserito il seguente:
"Art. 9-ter. – (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente) — 1. Nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni", il cui ammontare è annualmente determinato
dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica".
13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge
n. 468 del 1978, l'alinea è sostituito dal seguente:
"La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:".
14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del
saldo netto dafinanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le
altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi
in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si
riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento
dell'inflazione;".
15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge
n. 468 del 1978, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto
capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;".
16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n.
468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le
spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo
preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, dinorme
vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le
spese in conto capitale;".
17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge
n. 468 del 1978, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
"i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di
spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio,
salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed
il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;".
18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima.
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "I disegni di legge" fino a "coperture" sono sostituite dalle seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture".
Art. 4.
1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo trasmette al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio dei lavori e quello del suo completamento.
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