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Legge 24 novembre 2000, n. 340
(in GU 24
novembre 2000, n. 275)
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo
I
NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art.
1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione
e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato
B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla
semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente
legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princi'pi, criteri e
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B
annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della
medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i
procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi
procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all'articolo
117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la
materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267";
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole:
"Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di
semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a),
dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le
seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo
periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le
previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55,
61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le
parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica
utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure
connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 e'
sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l'iscrizione,
variazione e cancellazione dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1
e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di installazione, di
ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1
e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e'
inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica
del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le
parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie",
sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di assenso concernenti
attivita' edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole:
", per non piu' di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo
sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le
parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle
norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi
quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la
delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera
f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che
preveda la redazione dei testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e'
sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di cui al
comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico
contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e
regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto
disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni
contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai
sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e'
abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole:
"e di riordino" sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le
previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi
di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47),
50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e'
sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla
iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche'
all'attivita' di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei
revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole:
"in nome e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono
inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria,
ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi
e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16
giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole:
"tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e'
delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da
quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi
dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico
impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del
citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo
contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
Art.
2.
(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
1. Gli strumenti di semplificazione di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.
191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere
utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione,
previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta,
anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa
custoditi.
Art.
3.
(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalita' di rilevante interesse
pubblico)
1. Fermo restando il divieto di accesso a
dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare
l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico
ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore
di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante,
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati
i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei
dati personali ai sensi della normativa vigente.
Art.
4.
(Rilascio e rinnovi dei passaporti)
1. Il Ministro degli affari esteri puo'
delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i
sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.
Art.
5.
(Tutela dei consumatori e degli utenti)
1. Dopo la lettera g) del comma 4
dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle
disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto
Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica".
Art.
6.
(Attivita' istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)
1. Dopo l'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure organizzative
per lo sportello unico delle imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le
autorita' competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivita'
istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto
dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti
produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la
determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono
all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle
predette attivita' istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini
di queste con i termini di cui al citato regolamento".
Art.
7.
(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai
contratti d'area)
1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa ai
contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli
altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
2. Nella predisposizione del testo unico di
cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE
della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine
di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del
settore.
Art.
8.
(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento
strategico dell'energia)
1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali
per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e
dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della
diversificazione dell'offerta, e' soggetto ad autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di
cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas
naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla
richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile
unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma
1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale
attestante la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa in
materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni
concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i
presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di
servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni,
delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta
giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la
determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente
articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere
annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
Capo
II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI
CONFERENZA DI SERVIZI
Art.
9.
(Ricorso alla conferenza di servizi)
1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre
indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o
risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua
ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu'
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2. Per l'approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi e' indetta dal Ministro
dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla
Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento
all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di
opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse
localizzati nell'ambito regionale.
Art.
10.
(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di
servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di
una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul
progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto
riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli
elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la
conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della
fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime
sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di
VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento
alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la
conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto
definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle
stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare,
e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o
concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la
conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
Art.
11.
(Procedimento della conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di
servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori
a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione
della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di
servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione
dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.
Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di
servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo
e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali
sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa
alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volonta' dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio
motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono
essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai
progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame
del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente
opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino
regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
11. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
Art.
12.
(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di
uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato
nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno
espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta
dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori
indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente
esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso
da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove
l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta
regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una
regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al
comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a
partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia
sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303".
Art.
13.
(Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative)
1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive
norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come
amministrazioni procedenti, sono conferiti altresi' tutti i compiti di natura
consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione
trasferita, anche nel caso di attivita' attribuite dalla legge ad uffici ed
organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si
tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorita'
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione
procedente e' sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art.
14.
(Abrogazioni e norma di raccordo)
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre
1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le
leggi regionali prevedono forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di
servizi, nonche' degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
Art.
15.
(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni
dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o
tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il
richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine,
al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo
comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia
rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data
del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico".
Capo
III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art.
16.
(Commissione per la ricostituzionedi atti di morte o di nascita)
1. E' soppressa la Commissione per la
ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge
18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad
assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di segreteria, compreso il
rilascio di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di
cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri
aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942,
n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la
legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
Art.
17.
(Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto
degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo
1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme
legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto
la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della
programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
18.
(Termini)
1. I testi unici di cui al comma 4
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30
giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' fissato
in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, e' fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico puo' essere
aggiornato, secondo i princi'pi ed i criteri direttivi di cui al comma 2,
lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o
piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio
di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun
decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali".
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi
dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta
da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente
qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali".
6. I termini per il deposito di atti ovvero
per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie
economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
sono unificati in giorni trenta.
Art.
19.
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle
imprese)
1. Al fine di rendere piu' proficui e celeri
gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i
regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princi'pi,
nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalle singole leggi e in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle
spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia
alle modalita' della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nell'ambito del
programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attivita'
di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI)
per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare il finanziamento
concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai
sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in
detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Art.
20.
(Rete autostradale e stradale nazionale)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di
interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in
materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede,
su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia".
Art.
21.
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie)
1. Per la costruzione e l'affidamento in
gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che
recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di
lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione
di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle
scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita'
urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla
realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le
quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
Art.
22.
(Piani urbani di mobilita')
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di
mobilita' della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei
livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la
minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione
del traffico, l'incremento della capacita' di trasporto, l'aumento della
percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni
di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle
aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilita' (PUM) intesi
come progetti del sistema della mobilita' comprendenti l'insieme organico degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi
di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda
di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di
controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e
le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
nelle citta'. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il
regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno
2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla
costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto e mobilita', a
decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di
cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi
complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal
PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con
popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni
interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo
policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 e'
destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o
socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce
annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le citta'
metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e
dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni
legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di
approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di
priorita' nell'assegnazione delle somme, nonche' le modalita' di erogazione del
finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai
soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme
disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art.
23.
(Diritti per la partecipazione a concorsi)
1. All'articolo 27, comma 6, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire
7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste
dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque
fino ad un massimo di lire 20.000".
Art.
24.
(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche
amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi
di gara su uno o piu' siti informatici individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresi' le necessarie modalita'
applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli
obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle societa' concessionarie di lavori e
servizi pubblici, alle societa', alle aziende speciali e ai consorzi che
gestiscono servizi pubblici, nonche' agli altri soggetti obbligati ad osservare
la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli
appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la
pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di
importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria,
sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di
regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli
obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle
leggi vigenti.
4. Con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione
degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare
ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parita' di
condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la
semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalita' di
collaudo e pagamento, nonche' la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei
programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica
amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che e' collocato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa
e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17
della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico
di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di
bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art.
25.
(Accesso alle banche dati pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano
titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno facolta' di darli in uso gratuito ad altre
amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai
dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque
conoscibili.
Art.
26.
(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e
all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo
le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del
Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12,
13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco puo' delegare e revocare le
funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del
comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni
di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni
di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al
commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli puo'
delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato
del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento
del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state
delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via
subordinata, dal consigliere anziano".
2. Il secondo comma dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito
dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate,
mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale
elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono
essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario".
3. All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "Il
Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";
b) il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"La Commissione e' composta dal sindaco
e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati
fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti
nei comuni cui sono assegnati piu' di 50 consiglieri".
4. Il primo comma dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito
dal seguente:
"Per l'elezione dei componenti
effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive
nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno
raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il
cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero
a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri.
A parita' di voti e' proclamato eletto il
piu' anziano di eta'".
5. All'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le
parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole:
"cinque o".
6. Il primo periodo dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito
dai seguenti: "Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale
per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un
verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri
della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".
7. All'articolo 18, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole:
"dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale
elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono
firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario" 8. All'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "la
Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario," sono
sostituite dalle seguenti:
"l'Ufficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal
presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono
sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale
elettorale e' la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato
dal presidente della Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole:
", con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale
comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale
elettorale".
10. All'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai
componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite
dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale".
11. All'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle
Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli
Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".
12. L'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne
esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni
elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente
responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dal presente
testo unico".
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad
oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale
comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente
articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art.
27.
(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti
per il controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi
trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto
termine, abbia sollevato questione di legittimita' costituzionale, per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di
legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in
relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso
per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo' complessivamente
essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito
del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le
deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo
25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio
dei ministri anche con riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove
le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta
giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.
Art.
28.
(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici
connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal
fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni e'
utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico
danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie opere di
urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorita'
sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi
stabiliti dal CIPE".
Art.
29.
(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in
materia di commercio estero)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le
modalita' di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in
materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le
disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando,
oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere
l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle
piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di
competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti
nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
Art.
30.
(Pubblicita' delle fusioni e scissioni delle societa')
1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis
del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano societa'
regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e
l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".
2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis
del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresi' per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve
contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese".
3. Il comma primo dell'articolo 2503 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"La fusione puo' essere attuata solo
dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi
partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore
all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca".
4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis
del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di
fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del
progetto di fusione".
5. II comma quarto dell'articolo 2504 del
codice civile e' abrogato.
6. L'articolo 2504-sexies del codice civile
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della
iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).
- Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis,
2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter".
7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies
del codice civile e' abrogato.
Art.
31.
(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di
pubblicita')
1. A decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195,
il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per
l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla
legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione
di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate
per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i
tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali
e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita',
la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di
legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti
per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si procede alla individuazione degli
strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di
atti.
Art.
32.
(Semplificazione della fase costitutiva edella fase modificativa delle societa'
di capitali)
1. In attesa della riforma del diritto
societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle societa' di
capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330
del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione della societa' nel
registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto
costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita'
formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla
data dell'iscrizione nel registro delle imprese".
3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del
codice civile e' soppresso il numero 3).
4. Il comma primo dell'articolo 2411 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro
delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni
richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita'
formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio
ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio
a spese della societa', possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di
cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali
con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data
dell'iscrizione nel registro delle imprese".
5. Dopo l'articolo 138 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:
"Art. 138-bis. - 1. Il notaio che
chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa'
di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo
comma, n. 1, della presente legge, ed e' punito con la sospensione prevista dal
secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire
1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella
di cui al comma 1 e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro
delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui rogato,
quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla
legge".
Art.
33.
(Ulteriori semplificazioni in materia societaria)
1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il
secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo
dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo
dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il
comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma
primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e
depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49
del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e'
abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole:
"l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese
ove e' iscritta la societa'" sono sostituite dalla seguente:
"autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del codice civile e'
abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono
soppresse le parole:
"del deposito deve essere fatta
menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile e'
abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole
"dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal
comma precedente".
Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole:
"e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo
dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice
civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma primo
dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice
civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma settimo
dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata".
Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile e' soppresso il terzo
periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole
"pubblicato nel Bollettino ufficiale della societa' per azioni e a
responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo
dell'articolo 2435 del codice civile e' soppresso il secondo periodo. Nel comma
secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444
del codice civile e' abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice
civile e' abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono
soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456
del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del
provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata". L'art. 2457-bis del codice civile e'
abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituita
dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale
pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a
conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile e'
abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile e' soppressa la
parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice
civile e' soppressa la parola:
"quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese". Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli
articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo
2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse
le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, e'
abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14,
commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati.
Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL,
il BUSC e".
4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel
comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma
terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma
settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma
quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art.
34
(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione)
1. All'allegato al regio decreto 28 marzo
1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di trasferimento
pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorita'
amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprieta'
dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione,
ovvero di apposite dichiarazioni di titolarita' del diritto e di regolarita'
urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, e'
inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei contratti
preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.
Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti
stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei
contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice
civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la
descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione
che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un
tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o l'inosservanza del limite
indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare
chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria
prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.
Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui
all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve
ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni
incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in
base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto
preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il
giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione
delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite
contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare,
salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del
codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del
presente allegato.
Art. 60-quater. - 1. Deve essere cancellata
l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente
consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dell'annotazione del
contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del
codice civile, l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte.
Art. 60-quinquies. - 1. Se un contratto
sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi
dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione puo' essere
ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione
risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di
cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma,
n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o
in base ad atti muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al
comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le
iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa
intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione
sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo
71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal comma 1
possono essere ordinate anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della
parte in danno della quale la condizione e' mancata o si e' verificata, salvo
in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del
contratto condizionato";
c) dopo l'articolo 71, e' inserito il
seguente:
"Art. 71-bis. - 1. La cancellazione
dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e'
eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e'
ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
1. La cancellazione di cui al comma 1 deve
essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza
passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita'
delle parti";
d) dopo l'articolo 95, e' inserito il
seguente:
"Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare,
qualora lo ritenga opportuno, puo' delegare ai conservatori dei libri fondiari
preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati
atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari delegati i
conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le
direttive impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice tavolare
puo' riservarsi o avocare a se' la trattazione di determinate pratiche qualora
lo ritenga opportuno per la difficolta' sostanziale o giuridica del caso o per
l'importanza o la portata della decisione";
e) dopo l'articolo 130-bis, e' inserito il
seguente:
"Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto
tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice
tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e
seguenti".
Art.
35.
(Controversie in materia di masi chiusi)
1. In tutte le controversie in materia di
masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la
determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate
dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982,
n. 203.
Art.
36.
(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro
copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine della
competente autorita' giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto divieto ai notai ed ai pubblici
ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di
asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi
sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui e' prevista a
qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico
ordine della competente autorita' giudiziaria, mediante produzione di copia
certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo
e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalita' da annotarsi a margine
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici
finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui
documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo
documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale
avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro
delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e
controllo, senza preavviso, per verificare la conformita' agli originali delle
copie di atti pubblici e scritture private.
5. E' abrogata ogni norma in contrasto con
tale disposizione.
Art.
37.
(Comunicazione di violazioni tributarie)
1. All'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono
abrogati.
Art.
38.
(Trasferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' costituite a seguito
della liberalizzazione del mercato elettrico)
1. Alle societa' per azioni, costituite in
applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8
del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento
di impianti, beni e attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i
provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento,
concernenti gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati alla
originaria societa' conferente e alle societa' conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti
autorita' anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni
concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti
di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate
sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attivita'
di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4375):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema), dal Ministro
dell'interno (Jervolino Russo) e dal Ministro per la funzione pubblica (Piazza)
il 2 dicembre 1999.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3
dicembre 1999 con pareri delle commissioni 2a, 4a 5a 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a,
12a, 13a, Giunta affari Comunita' europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 9 dicembre 1999; 12, 26, 27 gennaio; 14, 21,
29 marzo; 4, 5 e 18 aprile.
Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7186):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11
luglio 2000 con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 13, 18, 19, 20 luglio;
13, 14 e 21 settembre 2000.
Esaminato in aula il 25 settembre 2000 e il 4 ottobre 2000 (stralcio articolo
26) e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2000 (stralcio articolo 5).
Senato della Repubblica (atto n. 4375-B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2
novembre 2000 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 12a,
13a e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 7, 8 e 9 novembre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2000.
Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1. Procedimenti per la concessione dell'indennita' per infortunio o malattia da
parte dell'INAIL o dell'INPS.
Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica
dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle
operazioni di controllo durante l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti,
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati
ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e
correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti)
della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e
9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.
161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle
concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla
circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
articoli 98, 100, 101 e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle
tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di
autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del
"Fondo - Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della
Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1,
secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione
d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, societa', consorzi ed altri
enti non piu' operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e
2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti
di segreteria non versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l'iscrizione delle
informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle
imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l'autorizzazione alla
installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti
di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso
civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani
attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere
di cemento armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico.
Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore. Tecnico competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia,
all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche
alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su
autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione
atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del
notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e
seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio
trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del
permesso di assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del
coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua
straniera e revisione della disciplina di nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e
55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58,
comma primo, numero 4º.
24. Redazione di atti pubblici con
intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e
57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma
primo, numero 4º.
25. Procedimento per la conservazione e la
pubblicita' dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66,
ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e
seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia
25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento
di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle
modalita' di conservazione dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di
apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi
relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita' non eccedente 5
metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la
denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri
apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati;
idroestrattori a forza centrifuga; scale
aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi
motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato
del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attivita' produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, articolo 48.
31. Procedimento per il controllo della
qualita' dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2,
comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per
l'attivita' di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio
dell'attivita' di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli
esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento
e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439,
440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di immobili,
anche vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di
organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di
immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n.
2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di
proprieta' dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3,
comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal
demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni
immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della
pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3,
comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in
aspettativa per infermita' del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo-donna,
estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo
degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all'acquisto e
locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4
e 10.
44. Procedimento per l'archiviazione del
verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei
diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attivita'.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od
autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo
catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative
alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso
della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l'installazione, la
trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la
messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento
del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l'autorizzazione e la
licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle
presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie
d'onore per la lunga navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n.
127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole
e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri,
libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o
estensione della facolta' di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai
comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del
codice fiscale con estensione della facolta' di richiesta telematica e di
ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi
professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 1976, n. 784, articolo 1.
59. Procedimento di rilascio di porto d'armi
a cittadini degli Stati dell'Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di
possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei
compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11,
comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3,
comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o
palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia
montana:
pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e
composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro
dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo,
terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso
l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione
sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprieta'
di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21,
comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o
palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia
montana).
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