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Indice leggi fondamentali
Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme
Art.1
Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti
1. La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e
documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali
organi sono disciplinati dalla presente legge.
Art.2
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo
stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli
obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla
istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni.
2. (comma soppresso dall'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.
127)
Art.3
Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
[1. I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,
stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa,
in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato
non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio
termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso.
2. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le
modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica
della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché,
ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga
ad elementi non essenziali.]
(articolo abrogato dall'articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998)
Art.4
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano
a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui
all'articolo 20.
2. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad
imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa. (comma introdotto
dall'articolo 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Art.5
Documentazione mediante semplice esibizione
1. Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di
nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro
stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione,
all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati
ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenente
l'attestazione dei dati richiesti.
Art.6
Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
1. Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al
funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i
loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli
atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal
funzionario.
2. Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato
all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette
formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio
dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio
competente a cura dell'interessato.
Art.7
Copie autentiche
1. Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le
disposizioni fiscali in vigore.
Art.8
Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci
1. Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono
sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Art.9
Documenti spontaneamente esibiti
1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a
tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli
interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.
Art.10
Accertamenti d'ufficio
1. La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici
competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
2. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati
concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in
documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
Art.11
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti,
stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere
contenute in un unico documento.
Art.12
Redazione di atti pubblici
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti
pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina, i detti
sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di
ogni singolo atto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite
le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.
Art. 13
Stesura degli atti pubblici
Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle
parole abbreviate. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di
errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la
precedente stesura in modo che resti leggibile.
Art.14
Autenticazione di copie
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri
procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura
dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e
giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si
osservano anche per la formazione di copie autentiche.
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa
consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico
ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la
qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio, Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio.
3. Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro
dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art.15
Legalizzazione di firme
1. La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché della autenticità della firma stessa.
2. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui
la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare
la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Art.16
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui
diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici
fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal
provveditore agli studi.
Art. 17
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richieste, legalizzate dal
ministro competente e, con successiva legalizzazione, dal ministro degli
affari esteri. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e
documenti indicati nel comma precedente redatti in lingua straniera, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati
nello stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica, o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal
Ministro degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo
della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
Art.18
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali
sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
2. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del
rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art.19
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di
dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art.20
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta,
dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
2. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive.
3. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di
identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio.
4. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
Art.20-bis (articolo abrogato dall'articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 403
del 1998)
Art.21
Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme
L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di
Lire 400 per ciascuna dichiarazione. La legalizzazione delle firme prevista
dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel
territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa di
concessione governativa di Lire 200. Parimenti, è dovuta la tassa di
concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle
firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per la
certificazione di conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo
dello stesso articolo. Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere
corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che
provvede all'autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle
firme.
Art. 22
Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione di firme
Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione
possono far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato.
Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello
stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei
punti di congiunzione dei fogli bollati, il timbro, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.
Art. 23
Esenzioni fiscali
Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21
quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la
firma da autenticare o da legalizzare. Eguale beneficio è concesso per gli
atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di
certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri
del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla
autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del
certificato di povertà.
Art.24
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o
colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi
dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art.25
Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a
tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili,
alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta
la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se
costituita da fotogramma negativo.
2. Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e
giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di
cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti
tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.
3. Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di
volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il
Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato
articolo 12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049.
Art.26
Sanzioni penali
1. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei
casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai
sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
3. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
4. [Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono
esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità.]
(comma abrogato dall'articolo 13, comma 4, del D.P.R. n. 403 del 1998)
5. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli
atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente
legge.
Art.27
Rinvio
(articolo abrogato dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998)
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