» Home page » Indice
T.U. » Indice
Leggi Fondamentali
L 08/07/1986
Num. 349
Legge 8 luglio
1986, n. 349 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 162, del 15 luglio). --
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
(AMBIENTE IMPATTO)
Preambolo
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. 1.
é istituito il Ministero dell'ambiente.
2. é compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la
promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della
vita, nonchè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi,
indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi
dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica
alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di
concerto con il Ministero della pubblica istruzione. 4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il
Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti
di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee. 5. Il Ministero promuove e cura
l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti
comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale. 6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni
due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.
Articolo 2
Art. 2. 1.
Il Ministro esercita: a) le funzioni
già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge
10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle
successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici; b) le funzioni già attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento
atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3),
4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della Sanità. d) le funzioni di competenza dello Stato
nelle materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone
particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai
fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonchè
le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13
della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni,
restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al
precedente comma 2. 4. Il Ministro
dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare (CIPAA). 5. Il Ministro
dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di
settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale. 6. Il Ministro dell'ambiente adotta,
d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni
di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la
difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque. 7. In particolare, fino alla riforma
dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il
Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma
dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale ed alla difesa del suolo, nonchè le funzioni di cui agli articoli 90
e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche. 8.
Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di
competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle
cose marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi
dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo
comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile. 10. Nell'art. 28 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta
la seguente: <<i) un
rappresentante del Ministero dell'ambiente>>. 11. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma
quarto è sostituito dal seguente:
<<Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione
della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche,
associazioni riconosciute>>. 12.
Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito
dal seguente: <<Il regolamento
è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti>>. 13. L'art.
29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso. 14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e
delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui
all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti,
ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente
del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 15. Gli atti di indirizzo e coordinamento
previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite
alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate
alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove
riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni
sonore. 16. Sono adottati dal Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di
competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza
ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. 18.
Il Ministero dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative
necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto. 19). Il Ministro dell'ambiente partecipa al
concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione
civile. 20. Il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i
piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione
italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.
Articolo 3
Art. 3. 1.
Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali
assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato
esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.
Articolo 4
Art. 4. 1.
Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'art. 18 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente: <<L'autorizzazione agli scarichi di
cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del
capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto
da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto
più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili>>. 2. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e
successivamente dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma
sesto è sostituito dal seguente: <<Il
Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai
competenti organismi internazionali>>.
Articolo 5
Art. 5. 1.
I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere
interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del
Ministro dell'ambiente. 2. Sono
trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle
leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di
parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica
nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e
riserve nazionali. 3. Il Ministro
dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione
dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie
al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei
ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree
protette di carattere regionale e locale.
Articolo 6
Art. 6. 1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta
al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in
materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in
grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente,
sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente
alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno
1985. 3. I progetti delle opere di cui
al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al
Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla
regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento,
la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni
inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la
descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni dell'ambiente
ed i piani di prevenzione dei danni dell'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del
committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale. 4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la
regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il
suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di
particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di
tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali. 5. Ove il Ministro competente alla
realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di
cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti
con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o
comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al
Consiglio dei ministri. 7. Restano
ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle
materia di sua competenza. 8. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli
articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può
presentare, in forma scritta, al Ministro dell'ambiente, al Ministero per i beni
culturali ed ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o
pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di
trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.
Articolo 7
Art. 7. 1.
Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti,
caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati <<aree ad elevato rischio di
crisi ambientale>>. 2. La dichiarazione
di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni
interessate. 3. Con la deliberazione
di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi
di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento.
Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro
dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. 4. Il piano, sulla base della ricognizione
delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure
dirette: a) alla realizzazione e
all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre
l'inquinamento; b) alla vigilanza
sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di
eliminazione o riduzione dell'inquinamento.
5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il
fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con
le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22
dicembre 1984, n. 887; 6. L'adozione
dei piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed
indifferibilità delle opere in esso previste.
7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei
casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente
previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per
provvedere, scaduto il quale, provvede in via sostitutiva su conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Articolo 8
Art. 8. 1.
Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente
si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri
competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la
regione, nonchè della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati
operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari
con i quali può stipulare apposite convenzioni. 2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche
sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo
stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei
soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno
1865, n. 2359. 3. In caso di mancata
attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei
comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente,
previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività
antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.
Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile
ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un
intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui
al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente. 4. Per la
vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale
del Ministro dell'ambiente, nonchè del Corpo forestale dello Stato, con
particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa
intesa con i Ministri competenti, e della capitanerie di porto, previa intesa
con il Ministro della marina mercantile.
Articolo 9
Art. 9. 1.
Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie
previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche
in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli
impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente. 2. Il Ministro
dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni,
fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro
per i beni culturali e ambientali. 3.
Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione
interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento
degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. 4. Il Ministero dell'ambiente e le
amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia
utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 10
Art. 10. 1.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono
istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente: a) servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura; c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione
ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; d) servizio affari generali e del
personale. 2. Le attribuzioni dei
servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di
organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.
Articolo 11
Art. 11. 1.
Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato
scientifico. 2. Il Comitato
scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente: a) da dieci esperti designanti
rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina
mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica
istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità,
del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del
Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione; c) da otto professori
universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali; d) da cinque esperti di problemi di
ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita
l'Accademia nazionale dei Lincei. 3. I
componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
durano in carica quattro anni. 4. Le
norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate
nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente. 6. Il Comitato si pronuncia in seduta
plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di
competenza del Ministero. 7. Il
Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere
del Consiglio nazionale di cui al successivo art. 12, comitati
tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del
Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.
Articolo 12
Art. 12. 1.
é istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione: a) un rappresentante designato da ogni
regione; per il Trentino/Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di
Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano; b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale
comuni italiani e tre dall'Unione delle provincie d'Italia; c) quindici rappresentanti nominati dal
Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere
nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo art.
13; d) da un rappresentante del CNR,
uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. 2. Il
Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti
dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. 3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è
presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel
suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento.
Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero
dell'ambiente. 4. Il Consiglio dà
pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi
e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto
ministeriale. 5. Il Consiglio può
proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle
finalità indicate nell'art. 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui
all'art. 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua
trasmissione al Parlamento. 7. Il
Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 13
Art. 13. 1.
Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle
presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno
democratico previsti dallo statuto, nonchè della continuità dell'azione e della
sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al
precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle
associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il
Parlamento.
Articolo 14
Art. 14. 1.
Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni
sullo stato dell'ambiente. 2. Gli atti
adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e,
quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad
esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 3 della legge
11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale
del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi
nonchè il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo
stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli
uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso
delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è
stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
Articolo 15
Art. 15. 1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge. 2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste. 3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 4. In relazione all'istituzione della Ragionerie centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro -- Ragioneria generale dello Stato viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale). 5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda: a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente; c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni. 7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza. 8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
Articolo 16
Art. 16. 1.
In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti
di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è conferito, mediante
concorso per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in
servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in
vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato
nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di
servizio effettivo nella qualifica stessa.
Articolo 17
Art. 17. 1.
In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con
competenza relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di
eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero
dell'ambiente. 2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e
personale, nonchè la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate
alla presente legge.
Articolo 18
Art. 18. 1.
Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso
arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in
parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello
Stato. 2. Per la materia di cui al
precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma
quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in
sede penale, è promossa dallo Stato, nonchè dagli enti territoriali sui quali
incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine
di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati,
possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a
conoscenza. 5. Le associazioni
individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei
giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 6. Il giudice, ove non sia possibile una
precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa,
tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo
necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in
conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento
di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità
individuale. 8. Il giudice, nella
sentenza di condanna, dispone, ove possibile il ripristino dello stato dei
luoghi a spese del responsabile. 9.
Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze
di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 19
Art. 19.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante
utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per
l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che
vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15
miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore
onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987
e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
(Si omette la tabella).