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Fondamentali
L 06/02/1987 Num. 15
Legge 6 febbraio 1987, n. 15 (in Gazz. Uff., 7 febbraio, n. 31). -- Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante
misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; Il Presidente della
Repubblica: Promulga la seguente
legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante
misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, è convertito in legge con le seguenti
modificazioni: All'art. 1 è
aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
<<Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui
all'art. 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui
all'art. 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei
precedenti commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità. Il
compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità
dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29>>. Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente: <<Art. 3-bis. -- 1. All'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: l-bis) le indennità ed i compensi dovuti
dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai
sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano
stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di
immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata". 2. All'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed
integrazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) indennità percepite per la perdita di
avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, nonché compensi comunque fissati dalla legge per
cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da
quello di abitazione">>.
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4. -- 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree
di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire
voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37
della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle
previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché, limitatamente
agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le
attività incompatibili con le predette esigenze. 2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi
compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di
vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto>>. Dopo l'art. 4, è aggiunto il seguente: <<Art. 4-bis. -- 1. Non sono soggetti a provvedimenti di
rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e
simili è tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del
quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. 2. Non può essere modificata la destinazione
d'uso degli studi d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione
adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a
lucernario>>.
Articolo 2
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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