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Leggi Fondamentali
Legge 30 marzo 1998, n. 88 (in Gazz. Uff., 10 aprile, n. 84). - Norme sulla circolazione dei beni culturali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Denominazioni.
1. Nella presente legge si intendono: a) per <<regolamento CEE>> e
<<direttiva CEE>>, rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92
del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n.
2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997; b) per <<Ministro>> e
<<Ministero>>, rispettivamente il Ministro e il Ministero per i
beni culturali e ambientali; c) per
<<legge n. 1089>>, la legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni; d) per <<Stato
richiedente>>, lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione
di restituzione ai sensi della presente sezione.
Articolo 2
Art. 2. Azione di restituzione.
1. I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992
sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione. 2. Sono considerati beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente,
in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea. 3. La
restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti
categorie: a) beni indicati
nell'allegato alla presente legge;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei,
archivi e fondi di conservazione di biblioteche; c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 4. éillecita l'uscita dei beni culturali
avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato
richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero
determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione
temporanea. 5. Si considerano altresì
illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate
le prescrizioni stabilite dal cedente.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5
sussistono al momento della proposizione della domanda.
Articolo 3
Art. 3. Determinazione dell'autorità centrale.
Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per
l'esecuzione della direttiva CEE.
1.
L'autorità centrale prevista dall'art. 3 della direttiva CEE è per l'Italia il
Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei
suoi organi centrali e periferici, nonchè della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli
altri enti locali. 2. Per il
ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di
altro Stato membro, il Ministero: a)
assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati
membri dell'Unione europea; b) fa
eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del
bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga;
le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni
notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo
alla localizzazione del bene; c)
notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale
di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa
presumersi per indizi precisi e concordanti; d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato
esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'art. 2, sul
bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai
sensi della lettera c) del presente comma, purchè tali operazioni vengano
effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia
eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni
contenute nella lettera e); e)
dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei
pubblici, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione del
bene; f) favorisce l'amichevole
composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale
di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della
qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo
Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della
controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e
raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Articolo 4
Art. 4. Azione di restituzione.
1. Gli Stati membri dell'Unione europea
possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo
quanto previsto dall'art. 2. 2.
L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si
trova. 3. Oltre ai requisiti previsti
nell'art. 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve
contenere: a) un documento
descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene
culturale; b) la dichiarazione delle
autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del
bene dal territorio nazionale. 4.
L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello
speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di
cui all'art. 25, comma 1, lettera e).
5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle
autorità centrali degli altri Stati membri.
Articolo 5
Art. 5. Prescrizione.
1. L'azione di restituzione è promossa nel
termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato
richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore. 2. L'azione di restituzione si prescrive in
ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del
bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'art. 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le collezioni di
proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati
pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonchè le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali.
Articolo 6
Art. 6. Indennizzo.
1. Il tribunale, nel disporre la
restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un
indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto
interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona
fede. 3. Il soggetto che abbia
acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare
di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato
al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 7
Art. 7. Pagamento dell'indennizzo.
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello
Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene
è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di
funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene
rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso. 3. Il processo verbale di cui al comma 2
costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Articolo 8
Art. 8. Custodia temporanea dei beni ed altri
adempimenti.
1. Sono a carico dello Stato richiedente le
spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da
restituire, le altre comunque previste dall'art. 3, nonchè quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 9
Art. 9. Titolarità dell'azione e patrocinio.
1. L'azione di restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal
Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente
giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene
culturale. 2. Lo Stato si avvale
dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 10
Art. 10. Consegna o acquisizione del bene
restituito.
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all'avente diritto. 2. La
consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute
per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. 3. Quando non sia conosciuto chi abbia
diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di
restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità. 4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro
cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente
Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni
interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o
archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e
il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 11
Art. 11. Licenza di esportazione.
1. Il rilascio della licenza di esportazione,
anche temporanea, ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE, per i beni
culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di
preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari. 2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici
di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle
licenze di esportazione di beni culturali.
3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi. 4. L'ufficio di esportazione rilascia la
licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione
previsto dall'art. 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'art.
18 della presente legge. 5. La licenza
di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso
l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. 6. In prima applicazione della presente
legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco
degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati
entro due mesi dalla loro effettuazione.
7. Le disposizioni del capo IV e dell'art. 66 della legge n. 1089, come
modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali
entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del
regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.
Articolo 12
Art. 12. Applicazione transitoria del regolamento
approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in conformità ai
rispettivi regolamenti parlamentari, si provvede alla revisione delle
disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le
disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente
legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare: a) le disposizioni del capo II, sezioni I
e II, e dell'art. 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio
o di diniego dell'attestato di libera circolazione; b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si
applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.
Articolo 13
Art. 13. Violazione di obblighi formali.
1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi
del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione
l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione,
del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.
Articolo 14
Art. 14. Informazioni alla Commissione delle
Comunità europee e al Parlamento nazionale.
1. Il Ministro informa la Commissione delle
Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione
del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione
della presente legge, nonchè sull'attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel
febbraio 1999, la relazione alla Commissione delle Comunità europee
sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è
trasmessa al Parlamento.
Articolo 15
Art. 15. Banca dati dei beni culturali illecitamente
sottratti.
1. Presso il Ministero è istituita la banca
dati dei beni culturali illecitamente sottratti. 2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione
della banca dati.
Articolo 16
Art. 16. Accordi con gli altri Stati membri
dell'Unione europea.
1. Al fine di sollecitare e favorire una
reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè della legislazione
e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea,
il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri
degli altri Stati.
Articolo 17
Art. 17. Sostituzione dell'art. 35 della legge n.
1089.
1. L'art. 35 della legge n. 1089 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 35. - 1. é vietata, se costituisca danno per il patrimonio
storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni
di cui all'art. 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni, che, in
relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte,
presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico,
documentale o archivistico. 2. Il
divieto riguarda anche: a)
audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre
venticinque anni; b) mezzi di
trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea
per la partecipazione a mostre e raduni internazionali; c) beni e strumenti di interesse per la
storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni. 3. Il divieto di cui al comma 1 si applica
comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante
ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge. 4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente
articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera
circolazione. 5. Nella valutazione
circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici
di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali>>.
Articolo 18
Art. 18. Sostituzione dell'art. 36 della legge n.
1089.
1. L'art. 36 della legge n. 1089 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della
Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti
uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale. 2. L'ufficio di
esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con
motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. 3. Per i beni culturali di proprietà della
regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di
funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la
regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha
validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali: a) uno è depositato agli atti
d'ufficio; b) un secondo è
consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene; c) un terzo è trasmesso al competente
Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la
formazione del registro ufficiale degli attestati>>.
Articolo 19
Art. 19. Sostituzione dell'art. 37 della legge n.
1089.
1. L'art. 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente: <<Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'art. 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. 3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. 4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. 5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409>>. 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26.
Articolo 20
Art. 20. Sostituzione dell'art. 39 della legge n.
1089.
1. L'art. 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente: <<Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia>>.
Articolo 21
Art. 21. Certificato di importazione.
1. Dopo l'art. 39 della legge n. 1089 è
inserito il seguente: <<Art.
39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate
nell'art. 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. 2. Il certificato di avvenuta importazione
è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento. 3. Il certificato di avvenuta spedizione è
rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a
comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato
membro dell'Unione europea di spedizione.
4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della
sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'art.
36>>.
Articolo 22
Art. 22. Sostituzione dell'art. 40 della legge n.
1089.
1. L'art. 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente: <<Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 65>>.
Articolo 23
Art. 23. Sostituzione dell'art. 66 della legge n.
1089.
1. L'art. 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente: <<Art. 66. - 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonchè i beni di cui al comma 2 dell'art. 35 senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. 2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'art. 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale. 5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati. 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000>>.
Articolo 24
Art. 24. Abrogazioni.
1.
Sono
abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.
2.
Articolo 25
Art. 25. Attività degli Uffici centrali.
1. In materia di circolazione ed esportazione
dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di
competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi
vigenti: a) dispongono
l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 4; b) curano la tenuta del
registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'art. 36, comma 2,
della legge n. 1089, come sostituito dall'art. 18 della presente legge; c) possono inibire il rilascio
dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'art. 37,
comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'art. 19 della presente
legge; d) dispongono ispezioni sulle
attività degli uffici di esportazione;
e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali per la restituzione dei beni culturali; f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione,
l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già
usciti dal territorio italiano; g)
presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni
culturali negli Stati membri dell'Unione europea o di esportazione verso altri
Stati.
Articolo 26
Art. 26. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
[previsto dall'art. 2,
comma 3, lettera a)] A. Categorie di beni.
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o
sottomarine; b) siti
archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante
di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento
dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle
categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale (1). 4. Acquarelli, guazzi e
pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. 5. Mosaici diversi da quelli delle
categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e
disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 6. Incisioni, stampe, serigrafie e
litografie originali e relative matrici, nonchè manifesti originali (1). 7. Opere originali dell'arte statuaria o
dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1. 8. Fotografie, film e relativi negativi
(1). 9. Incunaboli e manoscritti, compresi
le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1). 10. Libri aventi più di cento anni, isolati
o in collezione. 11. Carte geografiche
stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi
più di cinquanta anni. 13.a)
Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia. b) Collezioni
aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 14. Mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni. 15. Altri oggetti
di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di
cinquanta anni. I beni culturali
rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati dalla presente legge
soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU). 1) 0 (zero) - 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 9. Incunaboli e manoscritti -
12. Archivi 2) 15.000 - 5. Mosaici e disegni - 6. Incisioni - 8. Fotografie - 11.
Carte geografiche stampate 3)
30.000 - 4. Acquarelli, guazzi e
pastelli 4) 50.000 - 7. Arte statuaria - 10. Libri - 13. Collezioni - 14.
Mezzi di trasporto - 15. Altri oggetti 5) 150.000 - 3. Quadri. Il
rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento
della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene
nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione. La data
di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete
nazionali è il 1º gennaio 1993. {aa}
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore. L
30/03/1998 Num. 88
Legge
30 marzo 1998, n. 88 (in Gazz. Uff., 10 aprile, n. 84). - Norme sulla
circolazione dei beni culturali.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Denominazioni.
1. Nella presente legge si intendono: a) per <<regolamento CEE>> e
<<direttiva CEE>>, rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92
del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n.
2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997; b) per <<Ministro>> e
<<Ministero>>, rispettivamente il Ministro e il Ministero per i
beni culturali e ambientali; c) per
<<legge n. 1089>>, la legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni; d) per <<Stato
richiedente>>, lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione
di restituzione ai sensi della presente sezione.
Articolo 2
Art. 2. Azione di restituzione.
1. I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992
sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione. 2. Sono considerati beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente,
in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea. 3. La
restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti
categorie: a) beni indicati
nell'allegato alla presente legge;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei,
archivi e fondi di conservazione di biblioteche; c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 4. éillecita l'uscita dei beni culturali
avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato
richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero
determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione
temporanea. 5. Si considerano altresì
illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano
violate le prescrizioni stabilite dal cedente. 6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Articolo 3
Art. 3.
Determinazione
dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli
altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE. 1. L'autorità centrale prevista dall'art. 3
della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari
compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonchè
della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli
enti territoriali e degli altri enti locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti
al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti
degli altri Stati membri dell'Unione europea; b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o
comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato
richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le
indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati
il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita
uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti; d) agevola le
operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la
sussistenza dei presupposti previsti all'art. 2, sul bene di cui sia stata
effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c)
del presente comma, purchè tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi
dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto
termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione
e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonchè ogni altra misura
necessaria per la conservazione del bene;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore del bene culturale di ogni questione concernente la
restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da
svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il
formale accordo di entrambe le parti.
Articolo 4
Art. 4. Azione di restituzione.
1. Gli Stati membri dell'Unione europea
possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo
quanto previsto dall'art. 2. 2.
L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si
trova. 3. Oltre ai requisiti previsti
nell'art. 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve
contenere: a) un documento
descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale; b) la dichiarazione delle autorità
competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal
territorio nazionale. 4. L'atto di
citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui
all'art. 25, comma 1, lettera e). 5.
Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità
centrali degli altri Stati membri.
Articolo 5
Art. 5. Prescrizione.
1. L'azione di restituzione è promossa nel
termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato
richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore. 2. L'azione di restituzione si prescrive in
ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del
bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'art. 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le collezioni di
proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati
pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonchè le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali.
Articolo 6
Art. 6. Indennizzo.
1. Il tribunale, nel disporre la
restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un
indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto
interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona
fede. 3. Il soggetto che abbia
acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare
di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato
al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 7
Art. 7. Pagamento dell'indennizzo.
1.
L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente
alla restituzione del bene. 2. Del
pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un
ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero,
processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del
Ministero stesso. 3. Il processo
verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 8
Art. 8. Custodia temporanea dei beni ed altri
adempimenti.
1. Sono a carico dello Stato richiedente le
spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da
restituire, le altre comunque previste dall'art. 3, nonchè quelle inerenti all'esecuzione
della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 9
Art. 9. Titolarità dell'azione e patrocinio.
1. L'azione di restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal
Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente
giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene
culturale. 2. Lo Stato si avvale
dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 10
Art. 10. Consegna o acquisizione del bene
restituito.
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all'avente diritto. 2. La
consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute
per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. 3. Quando non sia conosciuto chi abbia
diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di
restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque
anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al
comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio
centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni
interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o
archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e
il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 11
Art. 11. Licenza di esportazione.
1. Il rilascio della licenza di
esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE, per i
beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di
preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari. 2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici
di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle
licenze di esportazione di beni culturali.
3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi. 4. L'ufficio di esportazione rilascia la
licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione
previsto dall'art. 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'art.
18 della presente legge. 5. La licenza
di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso
l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. 6. In prima applicazione della presente
legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco
degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono
comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione. 7. Le disposizioni del capo IV e dell'art. 66 della legge n.
1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni
culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di
esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza
medesima.
Articolo 12
Art. 12. Applicazione transitoria del regolamento
approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in conformità ai
rispettivi regolamenti parlamentari, si provvede alla revisione delle
disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le
disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente
legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare: a) le disposizioni del capo II, sezioni I
e II, e dell'art. 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di
rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione; b) le disposizioni del capo IV del
predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti
al regolamento CEE.
Articolo 13
Art. 13. Violazione di obblighi formali.
1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi
del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione
l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione,
del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.
Articolo 14
Art. 14. Informazioni alla Commissione delle
Comunità europee e al Parlamento nazionale.
1. Il Ministro informa la Commissione delle
Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione
del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione
della presente legge, nonchè sull'attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel
febbraio 1999, la relazione alla Commissione delle Comunità europee
sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è
trasmessa al Parlamento.
Articolo 15
Art. 15. Banca dati dei beni culturali illecitamente
sottratti.
1. Presso il Ministero è istituita la banca
dati dei beni culturali illecitamente sottratti. 2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione
della banca dati.
Articolo 16
Art. 16. Accordi con gli altri Stati membri
dell'Unione europea.
1. Al fine di sollecitare e favorire una
reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè della
legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione
europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti
Ministeri degli altri Stati.
Articolo 17
Art. 17. Sostituzione dell'art. 35 della legge n.
1089.
1. L'art. 35 della legge n. 1089 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 35. - 1. é vietata, se costituisca danno per il patrimonio
storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei
beni di cui all'art. 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni, che, in
relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte,
presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico,
bibliografico, documentale o archivistico.
2. Il divieto riguarda anche: a) audiovisivi con relativi negativi, la cui
esecuzione risalga a oltre venticinque anni; b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni,
tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni
internazionali; c) beni e strumenti
di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di
cinquanta anni. 3. Il divieto di cui
al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse
particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente
legge. 4. Per i beni culturali non
assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di
esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il
rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si
attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali>>.
Articolo 18
Art. 18. Sostituzione dell'art. 36 della legge n.
1089.
1. L'art. 36 della legge n. 1089 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della
Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti
uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale. 2. L'ufficio di
esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con
motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. 3. Per i beni culturali di proprietà della
regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di
funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la
regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha
validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali: a) uno è depositato agli atti
d'ufficio; b) un secondo è
consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene; c) un terzo è trasmesso al competente
Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la
formazione del registro ufficiale degli attestati>>.
Articolo 19
Art. 19. Sostituzione dell'art. 37 della legge n.
1089.
1. L'art. 37 della legge n. 1089 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal
comma 2 dell'art. 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di
quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del
bene. 2. L'ufficio di esportazione,
entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al
competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire
il rilascio dell'attestato di libera circolazione. 3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può
presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali
e ambientali. 4. Copia del ricorso
deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione
interessato. 5. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 6. Qualora il Ministro per i beni culturali
e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni
successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono
sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli
articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409>>. 2. Alla copertura
delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione,
valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 26.
Articolo 20
Art. 20. Sostituzione dell'art. 39 della legge n.
1089.
1. L'art. 39 della legge n. 1089 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia,
il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si
trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il
bene per il valore indicato nella denuncia>>.
Articolo 21
Art. 21. Certificato di importazione.
1. Dopo l'art. 39 della legge n. 1089 è
inserito il seguente: <<Art.
39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate
nell'art. 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. 2. Il certificato di avvenuta importazione
è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento. 3. Il certificato di avvenuta spedizione è
rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a
comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato
membro dell'Unione europea di spedizione.
4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della
sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'art.
36>>.
Articolo 22
Art. 22. Sostituzione dell'art. 40 della legge n.
1089.
1. L'art. 40 della legge n. 1089 è sostituito
dal seguente: <<Art. 40. - 1.
I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3
dell'art. 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali,
mostre o esposizioni d'arte. 2. Per le
finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una
autorizzazione con validità non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite
mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo
superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un
istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata
dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non
siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo
comma dell'art. 65>>.
Articolo 23
Art. 23. Sostituzione dell'art. 66 della legge n.
1089.
1. L'art. 66 della legge n. 1089 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 66. - 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri
dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico,
storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico,
nonchè i beni di cui al comma 2 dell'art. 35 senza aver ottenuto il prescritto
attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è
punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a
lire 10 milioni. 2. La pena è
aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. 3. Il giudice dispone la confisca delle
cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha
luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto
di contrabbando. 4. Se il fatto è
commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a
fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva
di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa
all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione
è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'art. 99, secondo comma, numeri 1)
e 2), del codice penale. 5. La pena
applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi
qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di
notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero
esportati. 6. Fuori dei casi di
concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri
dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non
accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000
a L. 900.000>>.
Articolo 24
Art. 24. Abrogazioni.
1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42
della legge n. 1089.
Articolo 25
Art. 25. Attività degli Uffici centrali.
1. In materia di circolazione ed
esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno
per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle
leggi vigenti: a) dispongono
l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 4; b) curano la tenuta del registro
ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge
n. 1089, come sostituito dall'art. 18 della presente legge; c) possono inibire il rilascio
dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'art. 37,
comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'art. 19 della presente legge; d) dispongono ispezioni sulle attività
degli uffici di esportazione; e)
conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per
la restituzione dei beni culturali;
f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione,
l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già
usciti dal territorio italiano; g)
presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni
culturali negli Stati membri dell'Unione europea o di esportazione verso altri
Stati.
Articolo 26
Art. 26. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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