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Leggi Fondamentali
L 15/05/1997 Num. 127
Legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Suppl. ordinario n. 98-L, alla Gazz. Uff.
n. 113, del 17 maggio). - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; Il Presidente della
Repubblica: Promulga la seguente
legge:
Articolo 1
Art. 1. Semplificazione delle
norme sulla documentazione amministrativa.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsa tale termine il decreto è
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al
comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili. 3. Il regolamento si
conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi: a) eliminazione o riduzione dei
certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi,
benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi; b)
ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili
dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni; c) modificazione delle disposizioni
normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei
criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di
semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo; d) indicazione
esplicita delle norme abrogate.
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni in
materia di stato civile e di certificazione anagrafica.
1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente
da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il
comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la
nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale
di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso
l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. 3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di
residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di
residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione
deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di
nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di
fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del
relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. 4.
Alla dichiarazione di nascita non si applica l'art. 41>>. 2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
<<Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono
validi in tutto il territorio della Repubblica>>. 3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio. 4. I
certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le
copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre
i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. E comunque fatta salva la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso
di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. I
comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati
o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può
avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici. 6. Dopo il comma 1 dell'art. 15-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente: <<1-bis. La certificazione redatta
con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma
telematica anche al di fuori del territorio del comune competente>>. 7. Le fotografie prescritte per il rilascio
di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta
dell'interessato, se presentate personalmente. 8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche
disgiuntamente, purchè nei termini. 9.
Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono
individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto
magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice
fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo
sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza. 11. é
abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base
dei seguenti criteri: a) riduzione e
semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o
riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse
amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi
della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; e) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti; f)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione; g) riduzione del
numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse. 13. Sullo schema di regolamento di cui al
comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla
data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 14. Dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. 15. I comuni che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono
prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il
rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del
citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di
diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti
e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati
esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota
destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Articolo 3
Art. 3. Disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutivee di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi.
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. éfatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti
nel documento di riconoscimento esibito. é comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in
documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. 2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
sostituito dal seguente: <<I
regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e
qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il
provvedimento a lui favorevole. Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o
nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è
emesso>>. 3. L'art. 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è
sostituito dal seguente: <<1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto>>. 4. Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo. 6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessità dell'amministrazione. 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e
restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. 8. Alla lettera e) del primo comma dell'art. 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<I
bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche
di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a
personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali>>. 9. All'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Quando la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di
cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa>>. 10. Sono
abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui
al comma 5. 11. La sottoscrizione, in
presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è
soggetta ad autenticazione.
Articolo 4
Art. 4. Giuramento del sindaco
e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco.
1. Il comma 6 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente: <<6.
Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana>>. 2. Il comma 7
dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: <<7. Distintivo del sindaco è la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla della spalla destra>>.
Articolo 5
Art. 5. Disposizioni in
materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e
regionali.
1. Il comma 2-bis dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<2-bis. Le dimissioni dalla carica
di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n.
2), della presente legge>>. 2.
Al comma 1 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della
lettera b) è sostituito dal seguente:
<<2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine
il sindaco o il presidente della provincia;>>. 3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: <<2-bis) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio>>. 4. All'art. 35 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<2-bis. é altresì, di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio>>. 5. Al comma 2, lettera b), dell'art. 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo le parole: <<i piani territoriali ed
urbanistici,>> sono aggiunte le seguenti: <<i piani
particolareggiati ed i piani di recupero,>>. 6. La lettera c) del
comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata. 7. Al n. 7) del tredicesimo comma dell'art.
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'art. 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, le parole: <<qualora tale seconda verifica dia
esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che,
tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all'unità inferiore>> devono interpretarsi nel senso che tale
arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale
complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere
o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata.
Articolo 6
Art. 6. Disposizioni in
materia di personale.
1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
<<1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti,
in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione,
e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette
a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo
conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non
riservate alla legge il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, si applica
anche ai regolamenti di cui al presente comma>>. 2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art.
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: <<Sono
ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra
i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente: a) la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso; c) la stipulazione dei
contratti; d) gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione
del personale; f) i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal
sindaco>>. 3. Dopo il comma 3
dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: <<3-bis. Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte
dai responsabili degli uffici o dei servizi>>. 4. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il seguente:
<<5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in
carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.>>. 5. Il rapporto di impiego del dipendente di
una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di
decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o
dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di
disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche
in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti,
i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della
Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 7. Il comma 6 dell'art. 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: <<6. Gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le
modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della
provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o
del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, o
per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai
contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi>>. 8. Al comma 7
dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato>>.
9. All'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<<3-bis. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati nei commi
1 e 2 dell'art. 36. 3-ter. Nei comuni
interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici
o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei
servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di
selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non
possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a
tempo indeterminato>>. 10. Dopo
l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: <<Art. 51-bis (Direttore
generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori
della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore
generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla
lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11
del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore
generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. 2. Il direttore generale è revocato dal
sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è
consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di
convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000
abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. 4. Quando non risultino stipulate le
convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite
dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario>>. 11. All'art. 55 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria>>.
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al
personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente. 13. Il comma 1 dell'art. 18
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti: <<1. L'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa
professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata
o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire
tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente
i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile
del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o
atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione>>. 14. Il comma 11 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: <<11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli
enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, non sono
tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto
indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La
metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta,
nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei
carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza>>. 15. L'art. 16-bis
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: <<Art. 16-bis (Disposizioni in
materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Le procedure di
mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai
parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di
appartenenza dell'ente interessato. 2.
Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che
hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui
intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale
trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione>>. 16. Le
disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni. 17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla
data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma,
il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati
continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con
detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede
mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono
ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al presente comma anche se
provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 14,
le parole: <<alla data del 30 novembre 1995>> sono sostituite dalle
seguenti: <<alla data del 30 novembre 1996>>; le parole:
<<indette entro il 31 dicembre 1993>> sono sostituite dalle
seguenti: <<indette entro il 31 dicembre 1994>>; le parole:
<<entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge>>
sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 1997>>; b) al comma 15, le parole:
<<trentasei mesi>> sono sostituite dalle seguenti:
<<ventiquattro mesi>>;
c) al comma 18, le parole: <<31 dicembre 1996>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1997>>. 19. In caso di sospensione cautelare nei
confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale,
la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo
determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale
disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità. 20. Al comma 3-bis, primo periodo,
dell'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le
parole: <<vigente prima della data del 31 agosto 1993>>. 21. Per gli enti locali, in deroga a quanto
previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La
disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre
1996.
Articolo 7
Art. 7. Modifiche alla legge
15 marzo 1997, n. 59.
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti
modifiche: a) all'art. 1, comma 1,
le parole: <<entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31
marzo 1998>>; b) all'art. 4,
comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: <<e
amministrazione>>; c) all'art.
5, comma 3, sono soppresse le parole: <<La Commissione ha sede presso la
Camera dei deputati>>; d) all'art. 11, comma 1, le parole:
<<entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio
1998>>; e) all'art. 11, comma
4, le parole: <<e di coordinarle con>> sono sostituite dalle
seguenti: <<recanti princìpi e criteri direttivi per>>; la parola:
<<emanati>> è sostituita dalle seguenti: <<da
emanarsi>>; f) all'art. 11,
comma 4, le parole: <<31 dicembre 1997>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 marzo 1998>>;
g) all'art. 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: <<Sono
fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il
bando di concorso>>; h)
all'art. 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: <<dell'art.
38>>; i) all'art. 12, comma 1,
lettera g), dopo le parole: <<ad ordinamento autonomo>> sono
aggiunte le seguenti: <<o di agenzie e aziende, anche>>; l) all'art. 12, comma 1, la lettera t), è
sostituita dalla seguente:
<<t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne
agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e
l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle
altre scuole delle amministrazioni centrali>>; m) la lettera h) del comma 5 dell'art. 20 è ricollocata come
lettera f), al termine del comma 1 dell'art. 17; n) all'art. 22, comma 1, sono soppresse le parole: <<Di
conseguenza>>; o) all'art. 22,
comma 1, le parole: <<e alle province autonome>> sono sostituite
dalle seguenti: <<, alle province autonome e ai comuni>>; p) all'art. 22, comma 2, dopo le parole:
<<o la provincia autonoma>> sono aggiunte le seguenti: <<o i
comuni>>; q) all'art. 22,
comma 3, le parole: <<trasferiti ad uno o più comuni. Possono
altresì>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad esse trasferiti ai
comuni interessati, i quali possono altresì>>; r) all'art. 22, comma 4, le parole: <<territorialmente
interessate>> sono sostituite dalle seguenti: <<o i comuni
territorialmente interessati>>;
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le
seguenti: <<legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490.>>.
Articolo 8
Art. 8. Disposizioni in materia
di contrattazione collettiva.
1. All'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono
apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: <<previo
parere delle province e dei comuni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli
organismi rappresentativi degli altri enti del comparto>>; al medesimo
comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:
<<L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia>>. 2. L'ultimo periodo
del comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal
seguente: <<Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il
personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo
provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani>>. 3. Il comma 2 dell'art. 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: <<2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per
gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con
le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i
rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione
delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto
degli indirizzi impartiti>>. 4.
In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui
all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995,
n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino
al 31 marzo 1998.
Articolo 9
Art. 9. Disposizioni in
materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad
integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di
dissesto finanziario di cui all'art. 79 del medesimo decreto e dirette a
rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane, prevedendo: a)
sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei
collegi dei revisori; b) le sanzioni
per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato
attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di
azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento; c) procedure semplificate e celeri per la
rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario; d) disposizioni per garantire il rispetto
dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti
degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio. 2. Sullo schema di decreto legislativo è
acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, nonchè della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel
termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma
1. 4. L'art. 108 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: <<Art. 108 (Adeguamento dei
regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono
approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da
considerarsi come princìpi generali con valore di limite inderogabile: a) articoli da 1 a 18; b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma
2, 27 e 29, comma 1; c) articoli
da 31 a 34; d) articoli 35, commi
da 1 a 4, e da 36 a 39; e)
articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64; g) articoli da 67 a 99; h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116. 2. Le rimanenti norme del presente decreto
non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una
differente disciplina>>. 5.
Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di
spesa, la predisposizione del modello di cui all'art. 114, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, da
parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, il comma 5 dell'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento
senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77 e successive modificazioni, sono soppresse le parole: <<all'art.
53, comma 1, ed>>. All'art. 31, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, le parole:
<<in sede di assestamento>> sono sostituite dalle parole:
<<una tantum>>. 7. In
prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità
di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77 e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
Articolo 10
Art. 10. Disposizioni in
materia di giudizio di conto.
1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il seguente:
<<2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la
Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo
unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214>>. 2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 dell'art. 67 sono abrogati; b) al comma 1 dell'art. 75 sono soppresse
le parole da: <<il quale lo deposita>> fino alla fine del comma.
Articolo 11
Art. 11.
Soppressione della commissione
di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il
parere della commissione di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431 e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa. 2. All'art. 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è
aggiunto il seguente:
<<5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole>>.
Articolo 12
Art. 12. Disposizioni in
materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.
1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, è inserito il seguente:
<<2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano
finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a
quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1º giugno 1939, n.
1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le
disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e
successive modificazioni>>. 2. I
comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.
783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto
17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla
contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di
trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. 3. Alle alienazioni di beni immobili di
interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º
giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno
1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state
in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'art. 2
della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da
presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi
della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei
beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui
al capo III, sezione II, della legge 1º giugno 1939, n. 1089. 4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da
esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31
dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni
immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1º
giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della
deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'art.
2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non
possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma
2. 5. Le approvazioni e le
autorizzazioni ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, relative ad
interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è
sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al
richiedente. 6. Decorso il termine di
cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta
giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte.
In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il
procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione
delle disposizioni vigenti.
Articolo 13
Art. 13. Abrogazione delle
disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lascitie donazioni e ad
acquistare beni stabili.
1. L'art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218,
sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a
quella di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14
Art. 14. Disposizioni in
materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.
1. All'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche: a) il terzo comma è
sostituito dal seguente:
<<L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per
ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente
legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma,
l'interesse dello Stato ad acquisirli>>; b) il quinto comma è abrogato. 2. All'art. 39 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalle norme indicate nell'art. 13, comma 1, e
dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad
acquisirli>>; b) il comma 5 è
abrogato.
Articolo 15
Art. 15. Disposizioni in
materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e
dell'imposta di bollo.
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi
dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
<<Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di
bollo>>; b) l'art. 25 è sostituito dal
seguente: <<Art. 25. -
Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale. Altre tasse di concessione
governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio
nazionale>>; c) dopo l'art. 25
è inserito il seguente:
<<Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è
uguale a quella stabilita nel territorio nazionale>>. 2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per
la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica
amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti
pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri
presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e
servizi resi.
Articolo 16
Art. 16. Difensori civici
delle regioni e delle province autonome.
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive
regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i
difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in
materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni
di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi
ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e
provinciali. 2. I difensori civici
inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai
sensi del comma 1.
Articolo 17
Art. 17.
Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo.
1. Il comma 2-bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente: <<2-bis. Nella
prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4>>.
2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
inserito il seguente:
<<3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche
nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione
procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione
statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera
del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della
determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione è esecutiva>>. 3.
Il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente: <<4. Qualora il
motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione
di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri>>. 4.
Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il
seguente: <<4-bis. La
conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi,
riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta
dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta>>.
5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il
seguente: <<Art. 14-bis. 1.
Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività
di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di
opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore
a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero
qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni.
La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al
comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa
ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o
le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza
di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla
decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle
province>>. 6. Dopo l'art.
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente
articolo, è inserito il seguente:
<<Art. 14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere
convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'art. 2
del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la
conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 è
indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per
il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei
lavori pubblici>>. 7. Dopo
l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, è inserito il seguente: <<Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad
opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli
articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando
quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del
Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la
valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, anche
ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per
l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati>>. 8. All'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente: <<5-bis. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per
le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni>>. 9. Al
comma 4 dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole:
<<consenso unanime delle>> sono sostituite dalle seguenti:
<<consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre>>.
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti
territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, agli accordi
di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani
approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n.
396, nonchè alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria. 11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis,
3-bis e 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal
presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente:
<<5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un
apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le
norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione>>. 13. Al comma 2
dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: <<Alle dipendenze della Commissione è posto,
altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime>>. 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di
un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 15. All'art. 56, terzo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, la parola: <<sentiti>> è sostituita dalla seguente:
<<sentito>>; le parole: <<ed il consiglio di
amministrazione>> sono soppresse.
16. All'art. 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
<<sentiti>> è sostituita dalla seguente: <<sentito>>;
le parole: <<ed il consiglio di amministrazione>> sono
soppresse. 17. All'art. 56 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma: <<In attesa dell'adozione del provvedimento di
comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il
comando>>. 18. Fino alla
trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale
dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa
presso altri enti. 19. Presso
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un
Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la
direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del
Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di
diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta
unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti
dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in
corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già
destinate al finanziamento del progetto intersettoriale <<Rete unitaria
della pubblica amministrazione>> di cui all'art. 2 del decreto-legge 3
giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da
assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione
alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti. 20. Ai fini di quanto previsto dall'art.
81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli
29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli
articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e
aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di
natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni
dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende
azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui
al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano
destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale
dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione,
i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo
gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non
aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. 22. Le disposizioni di cui all'art. 12
della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello
dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonchè al
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle
magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze
attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri sono esercitate dai
rispettivi organi di governo. 23.
All'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo
alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: <<Il
consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee
di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti
il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli
obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione,
la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le strutture con cui
esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può
avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art.
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi
e alla corretta ed economica gestione delle risorse, emana le direttive di
carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva
il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i
criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta
giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non
concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo
interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza>>. 24. I
commi da 1 a 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti
dai seguenti: <<1. Gli
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri
ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a
dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro
il quale il parere sarà reso. 2. In
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. 3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate>>.
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via
obbligatoria: a) per l'emanazione
degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per l'emanazione di testi
unici; b) per la decisione dei
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o più Ministri. 26. éabrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il
parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato
disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 27.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di
Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa
essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate. 28.
éistituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli
schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è
prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione
esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli
schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato
è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di
regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a
causa della loro particolare importanza.
29. All'art. 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: <<3-bis. Al fine di agevolare la
lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino
di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli
commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa>>. 30. I disegni di legge di conversione dei
decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali
delle norme espressamente modificate o abrogate. 31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142. 32. Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione
di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali,
nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti
locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di
competenza del consiglio, esclusiquelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45. 34. Sono altresì soggette al controllo
preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria
iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo. 35. Possono essere attivati nell'ambito dei
comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali
possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano
ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria
normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di
consulenza. 36. Contestualmente
all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse
in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione
dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento. 37. La commissione statale di controllo ed
il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto
a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo. 38. Le
deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei
limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo
pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del personale, piante organiche e relative
variazioni. 39. Nei casi previsti dal
comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai
difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la
deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici
giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal
caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia
se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il
controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di
controllo. 40. La deliberazione
soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel
termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque
avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il
comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di
annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente
interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine
se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimità. 41. Il controllo
di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme
vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di
annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e
rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo
di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi
allegati alle stesse. 42. Il comitato
regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al
comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o
richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In
tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi
o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad
adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. 44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione
del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo
provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto
stesso. 45. Qualora i comuni e le
province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o
omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito,
ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. 46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato
dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti
dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei
comuni. 47. All'art. 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole: <<di
personale del comparto sanità>> sono inserite le seguenti: <<di
personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni>>; b) il secondo periodo del comma 10 è
sostituito dal seguente: <<Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni>>. 48. All'art. 3, comma 69, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<Le
stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di
complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in
sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e
consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi
dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la
costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di
società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni>>. 49. Agli enti locali che abbiano ottenuto,
entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'art. 6 e al comma 47 del presente
articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28
dicembre 1995, n. 549. 50. I comuni
possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione
delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici
anche non scolastici. 51. I comuni, le
province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le
aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c), della
legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie. 52. La
deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia
di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile. 53. Ai
fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro
tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere
a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro
sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le
valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle
società sono inalienabili. 54. Le
società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 55. Le partecipazioni nelle società di cui
al comma 51 possono
essere alienate anche ai fini
e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni
degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono
esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. 57. La deliberazione di cui al comma 51
potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a
società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e
da 60 a 61 del presente articolo nonchè agli articoli 2504-septies e 2504-decies
del codice civile. 58. All'art. 22,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla
seguente: <<e) a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati>>. 59. Le città metropolitane e i comuni,
anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire
società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le
deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle
società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le
società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle
aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione
delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite
ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate
dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio
comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree
di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere
attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali
azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da
una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle
parti. 60. Il comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'art. 1 della legge 1º ottobre 1951, n. 1084, è abrogato. 62. Dopo il comma 4 dell'art. 53 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente: <<4-bis. Le occupazioni non
autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi
natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la
rimozione sono poste a carico del trasgressore>>. 63. Il consiglio comunale può determinare
le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati
da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'art. 3, comma 143, lettera e), n. 1), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono, con
proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le
aliquote. 65. Con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai
comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili
dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno
dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma
di dismissione di beni immobili di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86, come sostituito dall'art. 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. 66. I beni ceduti ai sensi del
comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla
cessione. 67. Il comune e la provincia
hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da
apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto
all'albo di cui al comma 75. 68. Il
segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano
della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente
al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i
rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-bis della
legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura
la verbalizzazione; b) può rogare tutti
i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. 69. Il regolamento di cui all'art. 35,
comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4
dell'art. 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento. 70. Il sindaco e il
presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente
dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al
comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della
provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie
funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina
del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non
oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente
della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato. 71. Il segretario può essere revocato con
provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. 72. Il segretario comunale o provinciale
non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione
di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di
disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per
l'attività di consulenza, nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso altre
amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel
caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei
doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni
senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario
viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni
nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. 73. Il regolamento di cui al comma 78
disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni. 75.
L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per
concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. éistituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto
pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino
all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e
soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati
dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari
comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti
designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge
nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione
e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle
sezioni regionali. 77. Il numero
complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei
comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di
una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione
dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di
scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la
facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale.
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al
relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare
i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. 78. Con regolamento da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti
locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia,
l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce
professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le
modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio
tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di
utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le
abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il
regolamento dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuazione delle dotazioni
organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio
segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno; b) reclutamento del personale da
destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità,
ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento
speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando
anche l'istituto del comando o del fuori ruolo; c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79; d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo
della Corte dei conti; e)
utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di
reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica
rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico. 79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa
convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per
l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede
decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca. 80. Per il proprio funzionamento e per
quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui
al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui
all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. 81. In sede di prima attuazione e comunque
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale
sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68
del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli
iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per
almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di
qualifica iniziale. 82. Il regolamento
di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a
tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni
che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei
segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo
di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari
che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per
quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e
degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che
ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative
funzioni. 84. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia
di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel
territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita
legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n.
118. 85. All'art. 53, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: <<nonchè del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità>>. 86. L'art. 52 e il comma 4 dell'art. 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati. 87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è
disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai
loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonchè di
sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e
postale. 88. Con proprio regolamento
le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente
interessato. 89. Dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le
disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a
favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta. 90. All'art. 9 della legge 24 marzo 1989,
n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
<<Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei
residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato,
purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso
della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi
idrici>>; b) al comma 3, dopo
le parole: <<sono approvate>>, sono inserite le seguenti:
<<salvo che si tratti di proprietà non condominiale>>. 91. I regolamenti comunali e provinciali in
materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai
documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato
regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo
quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli
22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n.
241. 93. Alla revisione e
semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,
in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal testo unico delle leggi
sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
criteri e le modalità previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59. 94. Nell'ambito
dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n.
575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi
in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli
obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla
criminalità organizzata. 95.
L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e
2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96
a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì: a) la durata, il numero
minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui
al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari; b) modalità e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente
comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui
al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. 96. Con decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati
sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione
con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata
la disciplina concernente: a) il
riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; b) il riconoscimento degli istituti di
cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione
dei titoli da essi rilasciati; c) il
differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; d) il riordino delle università per
stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito
l'accesso a studenti italiani; e) i
professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in
materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di
modalità di impiego, nonchè di durata e di rinnovabilità dei contratti. 97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6,
e all'art. 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. 98. I decreti di cui al comma 95 contengono
altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione
Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle
scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni
linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, possono, sentiti i
Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e
con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali
convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte
delle università nonchè le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si
applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341. 99. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del
Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai
medesimi settori, nonchè i raggruppamenti concorsuali. 100. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro
rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonchè con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle
more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli
ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri
per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi
previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli
esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza
delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte: a) sulla programmazione
universitaria; b) sui criteri per la
utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento
ordinario delle università; c) sui
decreti di cui ai commi 95 e 96, nonchè sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo; d) sui settori
scientifico-disciplinari; e) sul
reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università. 103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al
comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per
l'università. 104. Il CUN è composto
da: a) tre membri eletti in
rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori
scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, b) otto studenti eletti
dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo; c) quattro membri eletti in
rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università; d) tre membri eletti dalla Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane (CRUI). 105. La mancata elezione di una delle
rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione
dell'organo. 106. Le modalità di
elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai
professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna
area. 107. I componenti del CUN sono
nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in
attuazione della presente legge. 108.
In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di
cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN
hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le
modalità di elezione. 109. Nel rispetto
dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed
efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale
tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti
regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di
lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra
dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche
fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata
non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'art. 3, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art.
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma
1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio
di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto
di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi
competenti dell'ateneo. 111. Le norme
che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli
accordi di comparto previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 50 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai
dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato
giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto,
definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di
eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in
università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici
in ambito internazionale. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto
decreto. 113. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come
condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma
biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle
università, sedi delle facoltà di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di
specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno
definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini
professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento
annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed
avvocati. 115. Il Governo, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) possibilità
di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il
concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio,
in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF,
delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di programmazione universitaria; c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche
convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del
personale, nonchè per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti; d)
trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o
in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con
l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche
universitarie; e) mantenimento, ad
esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico
complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF
pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di
comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della
valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato; f) mantenimento, ad
esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni
di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo
in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione delle
modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti
legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al
presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi
di aggiornamento e di specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e
attrezzature. 116. All'art. 9, comma
4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: <<per i quali sia
prevista>> sono sostituite dalle seguenti: <<universitari, anche a
quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda>>. 117. Fino al riordino delle Accademie di
belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le
predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola
di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione
all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università
potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per
quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di
didattica della musica. 118. Il comma
2 dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal
seguente: <<2. I cittadini
italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con
riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonchè agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva
negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma
1>>. 119. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in
particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1,
2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge
19 novembre 1990, n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui
all'art. 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 120. In
deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245
e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una
università non statale nel territorio rispettivamente della Provincia autonoma
di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio
di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione
autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè
concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui
termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi
valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della Provincia
di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello
Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di
Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito
dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali,
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli
atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti
e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la
Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle
d'Aosta. 121. Ai sensi dell'art. 17
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano la
potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di
cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree
e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la Provincia eserciterà le relative
funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla Regione autonoma
della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente
comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al
comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
e successive modificazioni. 122.
L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono
e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di
ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione
europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I
relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi
integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse,
nonchè programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la
validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli
studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonchè i
titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 123. Gli accordi di collaborazione di cui
al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di
diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con
obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei
decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 124. Si applicano all'ateneo di cui al
comma 120 istituito sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano le
disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi
e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui
equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo
degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro
dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano,
per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente
comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e
gradi. 125. I competenti organi
dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore
di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di
studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle
anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive
dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di
nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università
istituita nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e
all'ateneo istituito nella Provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono
essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria.
L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei
corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di
collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento
del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea,
il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la
commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da
una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore,
di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università. 128. La provincia autonoma di Trento può
disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di
Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di
specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590,
la parola: <<contestualmente>> è sostituita dalle seguenti:
<<in correlazione>>. 130.
L'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è
sostituito dai seguenti: <<Il collegio dei revisori è composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due
Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile>>. 131.
Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il
trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai
comuni. 132. I comuni possono, con
provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di
gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La
procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio
sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono
comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni
tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le
penali. 133. Le funzioni di cui al
comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti
il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. A tale personale
sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del
comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione
e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 134. Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7
marzo 1986, n. 65, la parola: <<portano>> è sostituita dalle
seguenti: <<possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare>>. 135. Per la
stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n.
772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del
Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli
enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il
contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del
1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme
relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti
interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun
ente. 137. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle
norme di attuazione. 138. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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