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Leggi Fondamentali
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
·
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
·
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
·
Visto il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
·
Visto il
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203;
·
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
·
Vista la legge
15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare
l'articolo 11, comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei
Ministeri;
·
Ritenuto di
dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa statale nei
settori dei beni culturali e delle attivita' culturali, al fine di conseguire
l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, nonche' dal Dipartimento dello spettacolo e
dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
·
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 1998;
·
Acquisito il
prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
·
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
ottobre 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni
culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali
1. Nel
quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e
dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e' istituito
il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato
Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto,
alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla
promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il
Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione
con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati
e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei
beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività
culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle
diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai
fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2.
Attribuzioni del Ministero
1.
Al Ministero
sono devolute:
2.
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali,
salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle
province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
3.
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica
sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.203, e di cui agli articoli 156 e
157 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in
particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con
riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche,
alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli
viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design
industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato
valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione
e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di
rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza,
anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le
attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi
sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono
attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati
alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo
11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali
e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli
uffici di cui al comma 3, lettera b).
Art.3
Il Ministro
1. Il
Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato:
"Ministro", e' l'organo di direzione politico-amministrativa del
Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica
la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del
CIPE.
2. Per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del
Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello
spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal segretario
generale del Ministero.
3. Il
Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo
155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, approva il programma
triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio
di cui all'articolo 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime
procedure.
4. Al
Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico
istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al
Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.
Art.4.
Il Consiglio per i beni culturali e ambientali
e i Comitati tecnico scientifici
1. Il
Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato:
"Consiglio", e' presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei
comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità
della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero
eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti
un vice presidente e adotta un regolamento interno.
2. I
componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste
dall'articolo 2195 del codice civile, ne' essere amministratori o far parte di
consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività.
Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale
con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri
soggetti pubblici e privati.
3. Presso
gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie
di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive,
composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui
al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Al
Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze
spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i eni culturali e
ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
5. Sino
alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano
ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i
comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del
Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di
interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.
Art. 5.
Il segretario generale
1. Il
segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria
per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3;
coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni
del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il
segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione
attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma
1.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6.
Organizzazione del Ministero
1. Il
Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione
politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle
strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
2. Il
Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con
competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici,
architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee,
beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni
culturali, beni archivistici, attività di' spettacolo, e in materia di sport
per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e
personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il
Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7,
nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805, in archivi
di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché
i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.
3.
Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli
12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
4. Presso
il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione
degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca
e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e
gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali
per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e
documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e
ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di
appartenenza.
Art. 7.
Il soprintendente regionale
1. In
ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui
alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
153 del 3 luglio 1997, e' conferito, previa comunicazione al presidente della
regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente
regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale
coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui
all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie,
individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e
formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3,
comma 3;
b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli
interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla
conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.
3. Il
soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le
soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà
di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Il
soprintendente regionale e' componente della commissione di cui all'articolo
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro
nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il
periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e' attribuito al
soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente
regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli
stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
Art. 8.
Soprintendenze e gestioni autonome
1. Con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui
all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze
dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora
abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore
archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e'
allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento
economico previsto dall'articolo 7, comma 5.
2. Con i
provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a
musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.
Art. 9.
Scuole di formazione e studio
1. Presso
i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto
centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la
patologia del libro.
2. Gli
istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di
specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed
enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire
alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3.
L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di
selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.
4. Con
regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino
delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10.
Accordi e forme associative
1. Il Ministero ai fini del più
efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali può:
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.
2. Al patrimonio delle associazioni,
delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e
lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono
prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad
esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di
quest'ultimo.
3. Il
Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative
adottate ai sensi del comma 1.
Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali
1.
L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del
Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni
stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo
2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad
essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il
personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento
economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo
riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il
personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, e' trasferito
nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 12.
Abrogazioni
1. Sono
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le
definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute
in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le
definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.
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