IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art.
77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica
competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del
patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela
di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica
istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per
l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Art.1.
E' istituito
il Ministero per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato il
Ministero.
Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli
seguenti.
Altre competenze, anche in materia di spettacolo saranno attribuite
successivamente (3) .
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(3) Così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975,
n. 5.
Art. 2
Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura,
coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del
Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.
Ad esso sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le
antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione
della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio
culturale;
b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
relative ai servizi della discoteca di Stato, nonché quelle della divisione
1ª (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle
informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973 (4) ;
c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi
di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla
consultabilità dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409 (5) .
Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già
attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica
istruzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero
dell'interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie
del Ministero (6) .
Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la
protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la
protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali,
fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e
d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.
Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi
1° giugno 1939, numero 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, il Ministro per i beni culturali e ambientali è sentito dal
Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo
artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (6) .
Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di
scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali,
salve le competenze delle regioni.
Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l'interno,
contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alle materie
oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite
con la definizione «Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali»
(8) .
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(4) Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio
1975, n. 5, riportata al n. II.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975,
n. 5, riportata al n. II.
(6) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio
1975, n. 5, riportata al n. II.
(6) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio
1975, n. 5, riportata al n. II.
(8) Comma aggiunto dell'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n.
5, riportata al n. II.
Art.3
Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e
biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi periferici del Ministero
della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate nell'articolo 2, i
servizi relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi
informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché gli archivi di Stato di cui
alla lettera c) del precedente articolo 2, che vengono organizzati in
Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale, sono
trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare
le attuali sedi (9) .
Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore
delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo ferme
le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro attuale
composizione è prorogata fino all'emanazione delle norme delegate relative
alla loro ristrutturazione (9) .
Le competenze degli organi collegiali previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al Ministro per
l'interno per quanto riguarda gli atti di archivio considerati come eccezione
alla consultabilità in base all'articolo 21 del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica (9) .
Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di
cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle
arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie
scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il
consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n.
1477.
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(9) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari
commi primo e secondo per effetto dell'art. 1 della legge di conversione 29
gennaio 1975, n. 5.
(9) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari
commi primo e secondo per effetto dell'art. 1 della legge di conversione 29
gennaio 1975, n. 5.
(9) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari
commi primo e secondo per effetto dell'art. 1 della legge di conversione 29
gennaio 1975, n. 5.
Art. ;4
Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabelle.
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