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Decreto Presidente Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(in GU
24.11.98, n. 275)
Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n.127,
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
Capo I
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 1
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di e i gestori
di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessioni di
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell’ammontare
corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, dalla partita IVA e di
qualsiasi altrodato presente nell’archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all’interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore
di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese
quelle di cui all'articolo 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 come
modificato da1l'articolo 22 della legge 24 dicembre l986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri
dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle
scuole dì ogni ordine e grado ed all'Università; quelli che a qualsiasi titolo
devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile; i certificati
e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza, sono
sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n.15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute
ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi. dell'articolo 11 del
presente regolamento.
Articolo 2
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi., tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente
regolamento e all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 sono comprovati
dall'interessato a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che
il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del
fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di
pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la
dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di
copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di
cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti i le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo
caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non
autenticata dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui
all’articolo 10.
Articolo3
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all’istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto.
2. Il responsabile del procedimento identificato ai sensi dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la
documentazione.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 33 comma 4, della legge 15 maggio199,
n. 127, costituiscono violazioni dei doveri d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutiva nei casi in cui lo norme di legge o di
regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di
attestati di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all’amministrazione copia
autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio1968,
n. 15, l'autenticazione della copia può essere retta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Articolo 4
Impedimento alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare è raccolta da pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del
dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall’interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa
dell’impedimento a sottoscrivere.
Articolo 5
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 siano
presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi di cui si.
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Articolo 6
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1 968, n.15 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche
l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
3, Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse
rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai
sensi della legge 4 gennaio 1 968, n.15 e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente regolamento.
Capo II
Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli
interessati
Articolo 7
Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti dl
riconoscimento
1. Qualora l’interessato non intenda o non
sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i
certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultati da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
sempre acquisiti d'ufficio dall’amministrazione procedente, anche con la
procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può
essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della
sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con
altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di
provenienza del documento soddisfano il requisito della forma scritti e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l’esibizione a parte
dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la
registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia
fotostatica del documento stesso ancorché non autenticata, secondo le modalità
previste da11'articolo 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.191
5. Il rifiuto da parte del funzionario competente di accettare 1'indicazione di
stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento corso di validità costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle
indicate all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al D.P.R.
10 novembre 1997, n. 513.
Articolo 8
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica
amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei
soggetti titolari dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. E’ fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al
comma 2 dell'articolo 70 del R.D.L. 9 lug1io 1939, n. 1238, come sostituto
dall’articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127, di accompagnare la stessi
con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2
del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato
civile dì richiedere detto certificato, che è sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini
statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al
parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale secondo modalità
preventivamente concordate. L’istituto nazionale di statistica, sentito il
ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l’acquisizione dei dati relativi a nati morti nel rispetto dei principi
contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n.675.
Articolo 9
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile
sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento
di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre
autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le amministrazioni
possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora
lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità
istituzionali.
Capo III
Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con
altri strumenti di certezza
Articolo 10
Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con
validità per l’intero anno scolastico.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 11
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono
tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di
certificazione, l’amministrazione procedente richiede direttamente
all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione
conferma scritta, anche attraverso l’uso dì strumenti informatici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa
custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del
certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Articolo 12
Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli
di abilitazione previsti dalla normativa vigente la parola
"certificato" viene sostituita, a seconda che si riferisca ad atti
rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all’esercizio
di determinata attività, con "diploma" o con "patentino".
Articolo 13
Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni
dell’articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati 1'articolo 27 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, 1'articolo 77, ultimo comma del D.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 de1la legge 24 dicembre 1986, n
958 e il primo comma dell’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente
regolamento, è abrogato l’articolo 20 bis della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. In riferimento alla disposizione dell’articolo 4 è abrogato il penultimo
comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. È abrogato il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.
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