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DECRETO LEGGE 27
giugno 1985, n. 312.
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei
territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi
d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi,
delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle
università agrarie, delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei
vulcani; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina
mercantile;
Emana il seguente decreto:
1. OMISSIS
1-bis. 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a
specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo
territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da
approvarsi entro il 31 dicembre 1986. 2. Decorso inutilmente il termine di
cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1-ter. 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con
indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal
quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle
altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata,
fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente
articolo 1- bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché
qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le
procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i
beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1-quater. 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua
ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal
precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali
dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini
paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e
ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito
elenco. 2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e
ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al
precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.
1-quinquies. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino
all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni
modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici .
1-sexies. 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si
applicano altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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