Ecco il
regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo alla liberalizzazione
delle armi ad aria compressa, con potenze inferiori a 7,5 J e ad avancarica.
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 231 del 4/10/01
Regolamento
recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a
gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad
avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive
modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del
citato testo unico; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive
modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni,
concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule"; Rilevata la necessita' di
definire con apposito regolamento ed in conformita' ai criteri di cui al comma 5
del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni
contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000; Sentito il parere della
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12
settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e
4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
Sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.
27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva Art. 1. Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia
lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata
all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita'
offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento
semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di
pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art.
2. Verifica di conformitą
1. La produzione e l'importazione delle
armi di cui all'articolo 1 e' subordinata alla preventiva verifica di
conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi.
2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni e delle
caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove
ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata
al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle
generalita', se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale
se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede
nonche' le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati
in cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro, numero delle canne e
relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra
particolarita' strutturale dell'arma. Il richiedente dovra' precisare se intende
produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo
Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi
all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a
norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine,
rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a
mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e'
effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate
le generalita' della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del
prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al soggetto
richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla
data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque detenga le armi di
cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed
intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento. Art. 3. Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni
identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile
1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Art. 4. Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o
dall'importatore, dopo la verifica di conformita', uno specifico
punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne
certifica l'energia cinetica
entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il numero
della verifica di conformita' attribuito dal
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che
importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere
l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova. Art. 5. Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui
all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del
regio decreto n. 773/1931. L'importazione e' altresi' soggetta al disposto di
cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare
devono contenere le indicazioni stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940. Art. 6. Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne
preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono
spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro,
matricola e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della
spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non
intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata. Art. 7. Cessione 1. La cessione
per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 e'consentita a coloro
che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi,
prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle
operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con
le modalita' previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei
seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale
l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate
o vendute e modalita' con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria
identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti
maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1,
purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di
durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17 della
legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni
di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1. Art.8. Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta
all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931.
Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi
comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975. Art. 9. Porto 1.
Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono,
inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a
maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o
luoghi privati non aperti al pubblico. Art. 10. Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando
la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in
custodia. Art. 11. Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma
comune da sparo.
Titolo II - Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo Art. 12. Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o
tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco
munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di
piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla
parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di
accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili. Art. 13. Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo
11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11
della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al
comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine,
ove ritenuto
necessario, puo' avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32,
comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti
a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco
nazionale di prova, prevista dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi non
conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformita' da
parte della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi. Art. 14. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla normativa
vigente per le armi comuni da sparo. Art. 15. Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Titolo III Infrazioni al regolamento
Art. 16. Sanzioni
1.
La violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal
17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931,
quando e' accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo
del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne
riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attivita' soggette ad
autorizzazione, al questore. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di
farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro
n. 12, foglio n. 106