ANTENNE RADIO\TELEVISIVE
Non sono
necessarie autorizzazioni, a meno che tale obbligo non sia
previsto dal regolamento contrattuale. Peraltro alcuni regolamenti comunali
in zone di rilevante interesse paesaggistico o architettonico limitano l’ installazione di parabole sulle facciate degli edifici e
sui balconi.
In presenza di rapporti di locazione non è
necessaria l'autorizzazione da parte del proprietario, a meno che nel contratto
non vi siano espresse limitazioni in proposito, e salvo l'obbligo di rimuovere
tutte le installazioni alla riconsegna dei locali.
Il diritto
del singolo condomino alla installazione di un'antenna
trova la sua fonte principale nella L. 06.05.40 n.
554 , secondo la quale i proprietari di uno stabile o di un appartamento non
possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di impianti aerei
esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi)
appartenenti agli abitanti degli stabili.
Le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della
proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà
medesima o a terzi.
Più
recentemente il D.P.R. 29.03.73 N. 156 ha stabilito che i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi
a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a
prospetto.
Ne consegue
che il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture,
fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per
soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
Le antenne (i cavi, ed ogni altra installazione) però devono essere installati
con modalità tali da non impedire il libero uso della
proprietà, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Secondo tali
principi inoltre, l'utente (condomino o inquilino) potrà installare l'antenna
sul terrazzo o lastrico solare dell'edificio, anche se di proprietà di un solo
condomino, ed anche se risulti già occupato da
un'antenna centralizzata condominiale.
Deve
ritenersi nulla - e quindi impugnabile - ogni disposizione (contenuta in
contratti, regolamenti condominiali, regolamenti comunali) in contrasto con
queste norme. Il proprietario esclusivo (o il condominio) devono
tollerare l'accesso dei tecnici per lo svolgimento delle operazioni di
installazione o riparazione dell'impianto.
Gli stessi principi sono applicabili all'installazione di antenne
ricetrasmittenti per radioamatori, salvo il rispetto dei regolamenti in materia
di emittenza radiotelevisiva.
Queste norme hanno generato una copiosa produzione
giurisprudenziale (talvolta assai mutevole e contraddittoria) i cui più recenti
sviluppi hanno riconosciuto all'utente il diritto soggettivo di installare
l'antenna quale mezzo tecnico necessario per ricevere informazione: tale
diritto troverebbe fondamento nell'art. 21 della Costituzione che tutela il
diritto alla libera manifestazione del pensiero, e che presuppone anche la
corrispondente esigenza di percepire liberamente il pensiero altrui: pertanto
al diritto costituzionale di informare corrisponderebbe il correlativo diritto
(sempre di rango costituzionale) ad essere informati, anche tramite il lbero accesso ai mass-media.
Con riguardo
al profilo del pregiudizio arrecabile al decoro architettonico dello stabile,
secondo la giurisprudenza devono essere considerate le condizioni in cui
l'edificio si trovava nello stato precedente all'installazione, con la
conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il
predetto decoro se apportata ad un edificio la cui estetica risultava
già di per sé menomata. Talvolta si è puntualizzato che l'alterazione
architettonica deve risultare percepibile sul
complessivo aspetto dello stabile, e non su singole parti o elementi dello
stesso.
Poiché il
giudizio sul decoro architettonico è destinato ad essere inevitabilmente
soggettivo e relativo, in caso di controversia il Giudice è costretto a
stabilire un ragionevole bilanciamento tra gli interessi contrapposti,
determinando di volta in volta quale sia il diritto (all'informazione o alla
tutela estetica dell'edifico) che deve prevalere.
Occorre però
rilevare che il diritto all'informazione (anche per i già veduti risvolti costituzionali) appare maggiormente tutelabile
rispetto al diritto di conservare l'originario aspetto architettonico
dell'edifico che - sostanzialmente- rappresenta un mero interesse patrimoniale.
In tal caso gli altri condomini potranno solamente pretendere il rifacimento
dei lavori a regola d'arte, o lo spostamento dell'antenna in un luogo ove
arrechi minore disturbo.
Sebbene il decoro
architettonico risulti maggiormente tutelato
dall'installazione di un impianto centralizzato, la giurisprudenza ha
ripetutamente affermato che qualora sia stata già installata un'antenna
centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l'assemblea non può
comunque vietare al singolo condomino l'installazione di un'antenna autonoma (a
meno che l'installazione autonoma arrechi un pregiudizio alle parti comuni
dell'edificio oppure venga preclusa la possibilità di utilizzazione delle parti
comuni da parte degli altri condomini).
Parimenti, come non può essere vietata l'installazione di antenne
autonome, non può nemmeno essere imposto a coloro che già possiedono un'antenna
autonoma di eliminarla per utilizzare la nuova antenna centralizzata installata
dal condominio.
Ogni
delibera contraria a tali principi può essere impugnata.
Le spese per
la realizzazione dell'impianto centralizzato ricadono
sui proprietari degli appartamenti e non sugli inquilini: la ripartizione della
spesa può avvenire in parti uguali tra i condomini, trattandosi della
realizzazione di un impianto destinato a servire gli stessi in uguale misura.
La prassi talvolta prevede però la ripartizione secondo i millesimi di proprieta'.
Secondo
l'opinione prevalente, l'installazione di una nuova antenna centralizzata
(comune o parabolica) richiedeva la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 5
c.c. per le innovazioni (almeno la metà dei condomini e almeno due terzi del
valore dell'edificio).
In ogni caso i dissenzienti potevano essere esonerati dal contributo ex art.
1121 c.c. qualora la spesa fosse particolarmente gravosa oppure avente
carattere voluttuario (ad es. nel caso in cui l'immobile fosse fatiscente o
particolarmente povero dal punto di vista degli impianti tecnologici esistenti).
Invece nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato per la ricezione
della tv tradizionale esistesse già, poteva essere
riconvertito ed esteso in impianto satellitare con una delibera adottata con
maggioranza comune (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e metà del
valore dell'edificio): in questo caso però - trattandosi di miglioria e non di
innovazione - i contrari non potevano essere esonerati dal contributo.
In entrambi
i casi, qualora non si raggiungesse la maggioranza necessaria i condomini interessati potevano ugualmente provvedere a loro spese
all'installazione, salvo sempre il rispetto del decoro e delle altrui
proprietà, e l'effettuazione di un lavoro a regola d'arte.
La
situazione è radicalmente mutata con la L. n. 66 del
20 marzo 2001 che, "al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle
nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite" stabilisce che le opere di installazione di nuovi impianti di ricezione satellitare
(parabole) costituiscono “innovazioni necessarie". Ne conseguono
principalmente 2 effetti:
1) Le
installazioni sono espressamente assoggettate al regime di cui all'art. 1120 I comma c.c., pertanto i condomini
dissenzienti non potranno mai essere esonerati dalla spesa.
2) La relativa delibera viene adottata con la
maggioranza "semplificata" di un terzo dei condomini e almeno un
terzo delle quote millesimali. Notare che -
paradossalmente - l’installazione di un’antenna centralizzata tradizionale (che
certamente ha un impatto visivo più discreto sulla fisionomia dell'immobile) risulta ora più difficoltosa rispetto ad una satellitare,
posto che richiede il quorum previsto per le innovazioni.
Rimangono
ferme - a parere di chi scrive - le esigenze di rispetto del decoro
architettonico e delle proprietà individuali degli altri condomini, e
l'esigenza di effettuare un installazione a regola
d'arte.