REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
INDICE
Capo I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 01
Disciplina della polizia urbana
1. La
polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli
altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.
2.Le
norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi
pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a
servitù di uso pubblico ed aperti al pubblico.
Art. 02
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
1. Il
compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute
nel presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale cui
sono demandate anche le mansioni inerenti l'esercizio delle
funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica
sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art.
19 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 03
Autorizzazioni, licenze e concessioni
1.
Salvo quanto in esse espressamente stabilito, le autorizzazioni,
licenze, concessioni, ecc. si intendono sempre accordate: a)
personalmente al titolare;
senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni
derivanti dall'esecuzione di quanto autorizzato e di tenere
sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per
il fatto dell'autorizzazione, licenza o concessione data;
d) con facoltà all'Amministrazione, per motivi di pubblico
interesse, di imporre in ogni tempo nuove condizioni, di
sospendere o revocare, il provvedimento rilasciato senza obbligo
di corrispondere alcuna indennità o compenso.
Capo II - DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 04
Occupazione di suolo pubblico
1.
Ogni occupazione di suolo pubblico è concessa
dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei limiti e con le
modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento in
materia.
Art. 05
Lavori e depositi sul suolo pubblico
1.
Chiunque compie lavori o esegue depositi sul suolo pubblico,
oltre ad osservare le disposizioni in materia di circolazione
stradale e di tutela delle strade, deve provvedere alla
collocazione degli sbarramenti e delle segnalazioni prescritte,
provvedendo alla loro successiva manutenzione.
2. Al
calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con
apposite luci rosse, che dovranno rimanere accese sino all'alba.
3. E'
fatto obbligo delle luci di segnalazione anche di giorno quando
vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.
Art. 06
Modalità per il carico e lo scarico delle merci
1. Le
operazioni di carico e scarico di merci da effettuarsi sul suolo
pubblico devono essere concluse con sollecitudine, senza
interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno
e pericolo per cose e persone.
Art. 07
Collocamento di tavoli, sedie ecc. sul suolo pubblico
1.
Quando autorizzata, l'occupazione di marciapiedi o banchine con
tavoli, sedie, ecc. deve essere effettuata con materiali solidi
e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta
la durata dell'occupazione.
Art. 08
Tende
1.
Salvo quanto prescritto negli altri regolamenti comunali ed
eventualmente nell'autorizzazione, tutte le tende aggettanti sul
suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non
nascondere le luci dell'illuminazione, i cartelli indicatori
delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa
destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse
artistico.
Art. 09
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
1.
Salvo quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le
esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari,
sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che, per forma, disegno, colorazione o
ubicazione, possano, ingenerare confusione con i segnali
stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero
renderne difficile la comprensione; sono altresì vietate le
sorgenti luminose che producono abbagliamento.
2. E'
vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il
marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,50.
3. La
parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte
esternamente ai fabbricati ed appoggiate sul piano stradale,
deve essere completamente indipendente da questo e gli aggetti
massimi non devono oltrepassare, in via ordinaria, cinque
centimetri dall'allineamento stradale; le cornici superiori
delle stesse situate ad almeno tre metri sopra il livello del
piano stradale possono, invece, aggettare quindici centimetri in
più della sporgenza ordinaria.
4. In
caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che
richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri
oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono
obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in
pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni
del piano stradale, a loro spese e sotto la loro responsabilità.
Art. 10
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
1.
Quando consentite, le esposizione di merci, derrate, ecc.
all'esterno di negozi non devono arrecare intralcio al movimento
dei pedoni o altri danni.
2.
Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un
minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.
3.
Non è consentita l'occupazione, anche parziale, della
carreggiata riservata ai veicoli.
Art. 11
Fiere e mercati
1. Le
occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati
sono disciplinate dalle presenti norme, salvo quanto
specificamente disposto dall'apposito regolamento comunale che
disciplina fiere e mercati.
Art. 12
Commercio ed altre attività ambulanti
1. Il
commercio ambulante deve essere svolto nelle aree dei pubblici
mercati ed in quelle tassativamente stabilite
dall'Amministrazione comunale.
2.
L'esercizio delle altre attività ambulanti in genere è
consentito solo nel rispetto del leggi di pubblica sicurezza; è
comunque vietata l'attività di lavavetri e commerciale con
offerta ai conducenti di veicoli agli incroci stradali o lungo
le strade pubbliche.
Art. 13
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
1.
Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il
rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o
trattenimenti all'aperto, sul suolo pubblico non possono
erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o
rappresentazioni, se non previa apposita autorizzazione del
Comune.
Art. 14
Chioschi ed edicole
1.
L'installazione di chioschi, edicole e simili rivendite su suolo
pubblico, fermo il rispetto delle norme edilizie, non è
consentita quando ne derivi intralcio alla circolazione dei
veicoli o dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci
e curve.
Art. 15
Installazioni mobili
1. I
veicoli e le altre installazioni mobili autorizzati alla
produzione e/o vendita di generi alimentari o diversi, devono
essere sempre collocati in condizioni tali da non costituire
intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.
Art. 16
Divieto di giochi su suolo pubblico
1.
Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che
pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere
qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla
circolazione.
2. E'
assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di
trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di
ghiaccio o neve.
Capo III - PULIZIA DEI CENTRI
ABlTATI
Art. 17
Disposizioni di carattere generale
1.
Ferme restando le disposizioni in materia di igiene e sanità
pubblica, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù
di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al
pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri
da qualsiasi materiale.
2. A
tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi
cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua,
spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e
qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo
pubblico.
Art. 18
Obblighi degli occupanti suolo pubblico
1. I
titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con
tavoli, sedie od in qualunque altro modo, devono evitare di
gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che
cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa
comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso; in
ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare e deve
essere effettuata immediatamente.
Art. 19
Obblighi degli ambulanti
1. E'
proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori ed agli
esercenti mestieri ambulanti in genere, di gettare anche
momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun
residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od
industria; in ogni caso, la pulizia del suolo è a loro carico e
deve essere effettuata immediatamente.
Art. 20
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
1. I
proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo di
mantenere la pulizia ed il decoro di portici, cortili, scale,
tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile
accessorio o pertinenza degli edifici stessi.
Art. 21
Trasporto di materiale di facile dispersione
1. Il
trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, (come
sabbia, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e
semi-liquidi, ecc.) deve essere effettuato in modo che nulla
venga disperso sul suolo pubblico.
2.
Per le sostanze polverose il carico dovrà essere
convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a
sollevarsi nell'aria.
3. Ai
contravventori, oltre alla sanzione inflitta, è fatto obbligo di
provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. Lo
stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di
qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo
pubblico.
Art. 22
Sgombero della neve
1. I
proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo, per
tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i
marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato
di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte
antisdrucciolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non
gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare.
2. E'
vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili;
solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, e con le
dovute precauzioni, potrà venire autorizzato il getto della neve
dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3.
Gli obblighi di cui sopra incombono, in via solidale con i
proprietari, anche ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e
simili esistenti al piano terreno degli edifici.
Art. 23
Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli
1.
Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico sono proibiti il
lavaggio e la riparazione (salvo quella di piccola entità o
determinata da forza maggiore o caso fortuito) di veicoli e
autoveicoli in genere.
2.
Eventuali deroghe possono essere disposte con provvedimento
motivato in casi eccezionali.
Art. 24
Divieto di attività lavorative
1.
Salvo che non sia espressamente autorizzato, è fatto divieto di
svolgere attività lavorativa sul suolo pubblico e sulle porte
delle case, botteghe, magazzini, ecc
Art. 25
Pulizia delle vetrine
1.
L'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico
antistante i negozi, gli esercizi pubblici, ecc. per la pulizia
delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per
il tempo strettamente necessario.
Art. 26
Disposizioni riguardanti gli animali
1. E'
vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo
pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E'
vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici,
aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta
eccezione per le piazze destinate a mercato.
3. E'
vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline,
tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure
tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze,
nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza
gabbia.
4.
Nelle piazze e vie pubbliche o aperte al pubblico transito è
proibito abbandonare o lasciare vagare senza custodia pecore,
capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.
5.
Eventuali transiti nell'abitato degli animali sopra indicati
devono essere effettuati sotto adeguata custodia e previa
autorizzazione del Comune.
Art. 27
Divieto di lancio di volantini
1.
Salvo che non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica
utilità, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti
al pubblico, sono vietati il lancio e la collocazione sulle auto
di volantini, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano,
comunque, alterare la nettezza del suolo o dell'abitato.
Capo IV - DECORO DEI CENTRI
ABITATI
Art. 28
Manutenzione degli edifici
1. I
proprietari devono mantenere in buono stato di conservazione le
porte delle case, dei negozi e gli infissi in genere
prospicienti l'esterno, l'androne e le scale; in modo
particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e
qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. I
proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e
pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi
incombono al proprietario delle insegne.
3. E'
vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte,
scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare,
tingere con colori o altro, i muri e le porte esterne degli
edifici, i monumenti ed i manufatti pubblici.
4. La
cancellazione di quanto sopra ed il ripristino di muri,
manufatti, ecc. viene disposto a spese del contravventore.
5. I
proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di
provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte
delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla
linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un
metro.
Art. 29
Collocamento di cartelli ed iscrizioni
1.
Salve le norme del regolamento edilizio e degli altri
regolamenti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di
qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a
carattere permanente può essere vietato a tutela della bellezza
panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi.
2.
Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza
monumentale, anche se di semplice interesse locale, di regola,
non è consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
3.
Nei luoghi o negli edifici suddetti è vietata, altresì,
l'affissione dei manifesti, degli avvisi e, in genere, di
qualunque mezzo di pubblicità.
Art. 30
Collocamento di targhe o lapidi commemorative
1. Il
collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo
le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal
Comune.
Art. 31
Collocamento di oggetti vari
1.
Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli,
sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle
finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da
evitare che possano cadere, o comunque costituire un
pericolo. 2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su
finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul
suolo pubblico o sui muri.
Art. 32
Depositi in proprietà private
1.
Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato
il collocamento o il deposito di materiali pregiudizievoli per
il decoro cittadino.
Art. 33
Lavaggio ed esposizione di indumenti e panni
1. Il
lavaggio di indumenti, panni e simili non è permesso fuori dai
locali e recinti privati.
2. E'
vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi
motivo, biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi o
poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico,
se gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal
suolo pubblico
Art. 34
Spolveramento di panni e tappeti
1. E'
vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle
finestre degli edifici prospicienti pubbliche vie e piazze,
panni od altri oggetti simili; per le abitazioni, che non hanno
prospetto su cortili od anditi interni, le operazioni di cui
sopra sono consentite sino alle ore 8 antimeridiane; nei cortili
e anditi interni lo scuotimento e spolveramento è consentito
sino alle ore 10 antimeridiane.
2. E'
rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed
altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale comuni delle
abitazioni.
Art. 35
Manifesti, scritte, disegni e stampati
1.
Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché
l'affissione dei manifesti fuori dei posti stabiliti.
2. E'
altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i
manifesti affissi per ordine o concessione della competente
Autorità.
3. E'
vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in
vendita stampati, disegni e altri oggetti contrari alla pubblica
decenza o al generale sentimento morale o che possano offendere
l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.
Art. 36
Bagni
1.
Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la
vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti.
Art. 37
Maltrattamento di animali
1. Il
maltrattamento di animali è punito ai sensi dell'art. 727 del
codice penale.
Art. 38
Bestie macellate
1.
Salve le prescrizioni igienico-sanitarie, è vietato esporre
all'esterno dei negozi interiora od altre parti di animali
macellati.
Art. 39
Rifiuti
1. E'
vietato abbandonare fuori dagli appositi cassonetti o
raccoglitori, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualsiasi
genere di rifiuti.
Art. 40
Viali e giardini pubblici
1.
Nei viali e giardini pubblici è vietato:
a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli
in genere, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali
devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
b) recare qualsiasi ostacolo o deviare il corso dell'acqua dei
rigagnoli;
c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle
aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
d) danneggiare o imbrattare i sedili, danneggiare siepi ed
alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti,
staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o
mobili;
f) abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con
particolare riferimento a quelle che possano costituire motivo
di pericolo (siringhe, ecc.).
2. Le
norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso
di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze dei
centri abitati.
Art. 41
Vasche e fontane
1. E'
proibito gettare pietre, detriti e qualsiasi altro oggetto
solido o sostanza liquida nelle fontane pubbliche.
2. E'
vietato l'utilizzo delle fontane pubbliche se non per l'uso
potabile personale
Art. 42
Edifici e impianti di pubblico interesse
1. E'
vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici,
i manufatti, la segnaletica, gli impianti e simili, sia pubblici
che privati.
Art. 43
Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico
1.
Nei centri abitati, i proprietari di terreni confinanti col
suolo pubblico li devono recintare opportunamente, in modo che
nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. E'
vietato l'utilizzo, per le recinzioni, di filo di ferro spinato
e altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti
Capo V -QUIETE PUBBLICA
Art. 44
Esercizio di mestieri, arti ed industrie
1.
Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni
cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2.
Salva speciale autorizzazione, è vietato esercitare, tra le ore
20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le ore 21 e le
ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie, e
mestieri rumorosi.
3. Il
Sindaco può disporre maggiori limitazioni se i rumori o i
disturbi risultano molesti in altre ore.
4.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della
coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto
dovuto alla quiete pubblica, il Sindaco può vietare l'esercizio
di tali attività, ordinandone il trasloco.
Art. 45
Rumori in case di abitazione
1.
Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre
rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque,
disturbo ai vicini.
Art. 46
Attività varie
1.
Tutte le attività di carico, scarico e trasporto di merci,
derrate, ecc., di vendita ambulante, di intrattenimento
pubblico, ecc. devono essere effettuate con le cautele
necessarie a non turbare la quiete pubblica.
Art. 47
Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze
1.
Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e
nelle piazze, tanto di giorno che di notte.
Art. 48
Detenzione di animali
1.
Nei centri abitati è vietata la detenzione in abitazioni,
stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, ecc. di cani
od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati
latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la
pubblica quiete.
2. E'
altresì vietata la detenzione, anche in presenza di spazi
disponibili di animali non classificati da cortile. Questi
ultimi devono comunque essere destinati all'uso personale e
detenuti in condizioni igieniche opportune.
Art. 49
Suono delle campane
1. Il
suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del
sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni
prescritte dai riti religiosi ed osservate per consuetudine
locale.
Art. 50
Sale da ballo, cinema e ritrovi
1. Le
sale da ballo, i cinema ed i ritrovi in genere devono essere
attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti
all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, possono
essere autorizzati solo quando non rechino disturbo al vicinato,
subordinando l'autorizzazione a precise condizioni in tal senso.
Art. 51
Televisori, radio, videogiochi
1.
Sia nei locali di vendita che negli esercizi pubblici, il
funzionamento di televisori, apparecchi radio, juke-box,
videogiochi, ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo agli
abitanti vicini ed ai clienti stessi.
Art. 52
Questue e carovane di nomadi
1. Le
questue, debitamente autorizzate, debbono essere effettuate
evitando ogni forma di pressione molesta sul pubblico.
2. Ai
nomadi (zingari) è fatto divieto di sostare nei centri abitati
e, comunque, fuori dagli spazi a ciò espressamente destinati.
Capo VI - NORME Dl SICUREZZA
NEGLI ABITATI
Art. 53
Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili
1.
Tutte le aziende che producono, vendono o comunque detengono
materiali esplosivi, infiammabili, combustibili o comunque
pericolosi debbono munirsi delle necessarie autorizzazioni ed
adottare comunque tutte le cautele necessarie per la sicurezza
pubblica; in particolare, esse devono prontamente eseguire tutte
gli interventi e gli accorgimenti in tal senso prescritti dalle
competenti Autorità.
Art. 54
Detenzione di combustibili in case di abitazione
1. La
detenzione di materiali combustibili nelle case di civile
abitazione è consentita limitatamente a quelli destinati all'uso
domestico.
2.
Nei solai sono vietati i depositi di combustibili e gli ammassi
di qualsiasi altra materia di facile combustione.
Art. 55
Impianti e bocche antincendio
1. I
titolari e conduttori dei locali che devono essere muniti di
impianti antincendio, debbono mantenere tali impianti in
perfetto stato di efficienza.
2. E'
vietato manomettere e, comunque, danneggiare in qualsiasi modo
le bocche antincendo situate sul suolo e nei locali pubblici e/o
aperti al pubblico.
Art. 56
Uso di fiamma libera
1.
Particolari precauzioni debbono essere adottate da coloro che
usano fiamme libere per evitare qualsiasi danno a cose e
persone; in particolare è assolutamente vietato l'uso di fiamme
libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti.
Art. 57
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
1.
Nell'ambito dell'abitato non è consentito, senza speciale
autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi
artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con
qualunque arma.
2. E'
pure vietato gettare fiammiferi od altri oggetti accesi in
qualsiasi luogo di pubblico passaggio.
Art. 58
Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio
1. In
caso d'incendio gli abitanti del locale incendiato o i più
vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti,
sono tenuti a darne immediata comunicazione ai Vigili del fuoco.
2. E'
fatto obbligo di mettere a disposizione per l'uso dei Vigili del
fuoco pozzi e fontane private.
Art. 59
Animali pericolosi
1.
Gli animali pericolosi in genere possono essere trasportati e/o
introdotti nei centri abitati solo con le precauzioni necessarie
per impedirne la fuga ed ogni possibile danno a cose e persone.
Art. 60
Cani
1. I
cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie e
in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di
idonea museruola.
2. I
cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di
trasporto devono essere muniti della museruola e del guinzaglio.
3.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani
da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare,
purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da
caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia
delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle
forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.
4. I
cani sorpresi senza la prescritta museruola vengono catturati a
cura dell'accalappiacani e sono consegnati al canile.
5. I
proprietari e/o possessori dei cani di cui al precedente comma
sono tenuti a rimborsare al Comune le spese di nutrizione e
custodia degli animali.
Art. 61
Trasporto di cose e animali
1. Il
trasporto di qualsiasi oggetto, in particolare di quelli
incomodi e pericolosi, ed altresì il trasporto degli animali
deve essere sempre effettuato adottando tutte le cautele per
impedire danni e pericoli a cose e persone.
Art. 62
Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici
1. I
tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e
simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente
assicurati in modo da impedire caduta di tegole, lastre, pietre
od altro materiale qualsiasi.
2. E'
fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il
gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda
sul suolo pubblico.
Art. 63
Manutenzione di aree di pubblico transito
1.
Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento,
griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata
soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere
prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale
deve provvedere immediatamente ad una adeguata segnalazione del
guasto o della rottura.
2.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e
simili esistenti sul suolo pubblico.
Art. 64
Materiali di demolizione
1. E'
proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che
dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od
altro se non previa adozione delle cautele necessarie.
Art. 65
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
1. I
portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi
edificio privato e tutte le località private di libero accesso
al pubblico devono essere convenientemente illuminate nelle ore
notturne.
Capo VII - ACCERTAMENTI,
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66
Accertamenti
1.
Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
amministrative per le violazioni delle norme del presente
regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 67
Sanzioni
1. Le
violazioni delle norme del presente regolamento, quando non
comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti
sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa da £.
_______________ a £. ______________
Art. 68
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
1.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente
regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto
previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.
Art. 69
Efficacia del regolamento
1. Il
presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della
delibera di adozione, è:
a) pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
b) sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano
l'effettiva conoscibilità;
c) inserito nella "raccolta ufficiale dei regolamenti".
2. Il
regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo
al periodo di pubblicazione di cui sopra.
3.
Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente
regolamento si deve intendere abrogata.
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