Regolamento di Polizia Urbana di San Pietro in Guarana (CS) - 22-10-02

 

 

Comune di San Pietro in Guarano (Cosenza)


 
 

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

 

INDICE


 

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 01
Disciplina della polizia urbana

 

          1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

          2.Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico ed aperti al pubblico.


Art. 02
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

 

          1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale cui sono demandate anche le mansioni inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 03
Autorizzazioni, licenze e concessioni

 

          1. Salvo quanto in esse espressamente stabilito, le autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. si intendono sempre accordate: a) personalmente al titolare;
senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di quanto autorizzato e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione, licenza o concessione data;
d) con facoltà all'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, di imporre in ogni tempo nuove condizioni, di sospendere o revocare, il provvedimento rilasciato senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.


 

Capo II - DEL SUOLO PUBBLICO


Art. 04
Occupazione di suolo pubblico

 

          1. Ogni occupazione di suolo pubblico è concessa dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento in materia.


Art. 05
Lavori e depositi sul suolo pubblico

 

          1. Chiunque compie lavori o esegue depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le disposizioni in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade, deve provvedere alla collocazione degli sbarramenti e delle segnalazioni prescritte, provvedendo alla loro successiva manutenzione.

          2. Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con apposite luci rosse, che dovranno rimanere accese sino all'alba.

          3. E' fatto obbligo delle luci di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.


Art. 06
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

 

          1. Le operazioni di carico e scarico di merci da effettuarsi sul suolo pubblico devono essere concluse con sollecitudine, senza interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno e pericolo per cose e persone.


Art. 07
Collocamento di tavoli, sedie ecc. sul suolo pubblico

 

          1. Quando autorizzata, l'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, ecc. deve essere effettuata con materiali solidi e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta la durata dell'occupazione.


Art. 08
Tende

 

          1. Salvo quanto prescritto negli altri regolamenti comunali ed eventualmente nell'autorizzazione, tutte le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non nascondere le luci dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.


Art. 09
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

 

          1. Salvo quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione; sono altresì vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

          2. E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,50.

          3. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati ed appoggiate sul piano stradale, deve essere completamente indipendente da questo e gli aggetti massimi non devono oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale; le cornici superiori delle stesse situate ad almeno tre metri sopra il livello del piano stradale possono, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

          4. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese e sotto la loro responsabilità.


Art. 10
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

 

          1. Quando consentite, le esposizione di merci, derrate, ecc. all'esterno di negozi non devono arrecare intralcio al movimento dei pedoni o altri danni.

          2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

          3. Non è consentita l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.


Art. 11
Fiere e mercati

 

          1. Le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati sono disciplinate dalle presenti norme, salvo quanto specificamente disposto dall'apposito regolamento comunale che disciplina fiere e mercati.


Art. 12
Commercio ed altre attività ambulanti

 

          1. Il commercio ambulante deve essere svolto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

          2. L'esercizio delle altre attività ambulanti in genere è consentito solo nel rispetto del leggi di pubblica sicurezza; è comunque vietata l'attività di lavavetri e commerciale con offerta ai conducenti di veicoli agli incroci stradali o lungo le strade pubbliche.


Art. 13
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

 

          1. Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto, sul suolo pubblico non possono erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non previa apposita autorizzazione del Comune.


Art. 14
Chioschi ed edicole

 

          1. L'installazione di chioschi, edicole e simili rivendite su suolo pubblico, fermo il rispetto delle norme edilizie, non è consentita quando ne derivi intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.


Art. 15
Installazioni mobili

 

          1. I veicoli e le altre installazioni mobili autorizzati alla produzione e/o vendita di generi alimentari o diversi, devono essere sempre collocati in condizioni tali da non costituire intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.


Art. 16
Divieto di giochi su suolo pubblico

 

          1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione.

          2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.


 

Capo III - PULIZIA DEI CENTRI ABlTATI


Art. 17
Disposizioni di carattere generale

 

          1. Ferme restando le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

          2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.


Art. 18
Obblighi degli occupanti suolo pubblico

 

          1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie od in qualunque altro modo, devono evitare di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso; in ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare e deve essere effettuata immediatamente.


Art. 19
Obblighi degli ambulanti

 

          1. E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori ed agli esercenti mestieri ambulanti in genere, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria; in ogni caso, la pulizia del suolo è a loro carico e deve essere effettuata immediatamente.


Art. 20
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

 

          1. I proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo di mantenere la pulizia ed il decoro di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici stessi.


Art. 21
Trasporto di materiale di facile dispersione

 

          1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, (come sabbia, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, ecc.) deve essere effettuato in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico.

          2. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

          3. Ai contravventori, oltre alla sanzione inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

          4. Lo stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo pubblico.


Art. 22
Sgombero della neve

 

          1. I proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare.

          2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili; solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, e con le dovute precauzioni, potrà venire autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

          3. Gli obblighi di cui sopra incombono, in via solidale con i proprietari, anche ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno degli edifici.


Art. 23
Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli

 

          1. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico sono proibiti il lavaggio e la riparazione (salvo quella di piccola entità o determinata da forza maggiore o caso fortuito) di veicoli e autoveicoli in genere.

          2. Eventuali deroghe possono essere disposte con provvedimento motivato in casi eccezionali.


Art. 24
Divieto di attività lavorative

 

          1. Salvo che non sia espressamente autorizzato, è fatto divieto di svolgere attività lavorativa sul suolo pubblico e sulle porte delle case, botteghe, magazzini, ecc


Art. 25
Pulizia delle vetrine

 

          1. L'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante i negozi, gli esercizi pubblici, ecc. per la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente necessario.


Art. 26
Disposizioni riguardanti gli animali

 

          1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.


 

          2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.


 

          3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbia.


 

          4. Nelle piazze e vie pubbliche o aperte al pubblico transito è proibito abbandonare o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.


 

          5. Eventuali transiti nell'abitato degli animali sopra indicati devono essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comune.


Art. 27
Divieto di lancio di volantini

 

          1. Salvo che non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica utilità, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la collocazione sulle auto di volantini, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dell'abitato.


 

Capo IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI


Art. 28
Manutenzione degli edifici

 

          1. I proprietari devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e gli infissi in genere prospicienti l'esterno, l'androne e le scale; in modo particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

          2. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne.

          3. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altro, i muri e le porte esterne degli edifici, i monumenti ed i manufatti pubblici.

          4. La cancellazione di quanto sopra ed il ripristino di muri, manufatti, ecc. viene disposto a spese del contravventore.

          5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.


Art. 29
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

 

          1. Salve le norme del regolamento edilizio e degli altri regolamenti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente può essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi.

          2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, di regola, non è consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

          3. Nei luoghi o negli edifici suddetti è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi e, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.


Art. 30
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

 

          1. Il collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal Comune.


Art. 31
Collocamento di oggetti vari

 

          1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, o comunque costituire un pericolo.          2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.


Art. 32
Depositi in proprietà private

 

          1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di materiali pregiudizievoli per il decoro cittadino.


Art. 33
Lavaggio ed esposizione di indumenti e panni

 

          1. Il lavaggio di indumenti, panni e simili non è permesso fuori dai locali e recinti privati.

          2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico


Art. 34
Spolveramento di panni e tappeti

 

          1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre degli edifici prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili; per le abitazioni, che non hanno prospetto su cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra sono consentite sino alle ore 8 antimeridiane; nei cortili e anditi interni lo scuotimento e spolveramento è consentito sino alle ore 10 antimeridiane.

          2. E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale comuni delle abitazioni.


Art. 35
Manifesti, scritte, disegni e stampati

 

          1. Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti stabiliti.

          2. E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.

          3. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, disegni e altri oggetti contrari alla pubblica decenza o al generale sentimento morale o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.


Art. 36
Bagni

 

          1. Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti.


Art. 37
Maltrattamento di animali

 

          1. Il maltrattamento di animali è punito ai sensi dell'art. 727 del codice penale.


Art. 38
Bestie macellate

 

          1. Salve le prescrizioni igienico-sanitarie, è vietato esporre all'esterno dei negozi interiora od altre parti di animali macellati.


Art. 39
Rifiuti

 

          1. E' vietato abbandonare fuori dagli appositi cassonetti o raccoglitori, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualsiasi genere di rifiuti.


Art. 40
Viali e giardini pubblici

 

          1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
b) recare qualsiasi ostacolo o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
d) danneggiare o imbrattare i sedili, danneggiare siepi ed alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili;
f) abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a quelle che possano costituire motivo di pericolo (siringhe, ecc.).

          2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze dei centri abitati.


Art. 41
Vasche e fontane

 

          1. E' proibito gettare pietre, detriti e qualsiasi altro oggetto solido o sostanza liquida nelle fontane pubbliche.

          2. E' vietato l'utilizzo delle fontane pubbliche se non per l'uso potabile personale


Art. 42
Edifici e impianti di pubblico interesse

 

          1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici, i manufatti, la segnaletica, gli impianti e simili, sia pubblici che privati.


Art. 43
Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

 

          1. Nei centri abitati, i proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico li devono recintare opportunamente, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

          2. E' vietato l'utilizzo, per le recinzioni, di filo di ferro spinato e altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti


 

Capo V -QUIETE PUBBLICA


Art. 44
Esercizio di mestieri, arti ed industrie

 

          1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

          2. Salva speciale autorizzazione, è vietato esercitare, tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le ore 21 e le ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie, e mestieri rumorosi.

          3. Il Sindaco può disporre maggiori limitazioni se i rumori o i disturbi risultano molesti in altre ore.

          4. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, il Sindaco può vietare l'esercizio di tali attività, ordinandone il trasloco.


Art. 45
Rumori in case di abitazione

 

          1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.


Art. 46
Attività varie

 

          1. Tutte le attività di carico, scarico e trasporto di merci, derrate, ecc., di vendita ambulante, di intrattenimento pubblico, ecc. devono essere effettuate con le cautele necessarie a non turbare la quiete pubblica.


Art. 47
Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

 

          1. Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze, tanto di giorno che di notte.


Art. 48
Detenzione di animali

 

          1. Nei centri abitati è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, ecc. di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

          2. E' altresì vietata la detenzione, anche in presenza di spazi disponibili di animali non classificati da cortile. Questi ultimi devono comunque essere destinati all'uso personale e detenuti in condizioni igieniche opportune.


Art. 49
Suono delle campane

 

          1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per consuetudine locale.


Art. 50
Sale da ballo, cinema e ritrovi

 

          1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi in genere devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, possono essere autorizzati solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinando l'autorizzazione a precise condizioni in tal senso.


Art. 51
Televisori, radio, videogiochi

 

          1. Sia nei locali di vendita che negli esercizi pubblici, il funzionamento di televisori, apparecchi radio, juke-box, videogiochi, ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo agli abitanti vicini ed ai clienti stessi.


Art. 52
Questue e carovane di nomadi

 

          1. Le questue, debitamente autorizzate, debbono essere effettuate evitando ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

          2. Ai nomadi (zingari) è fatto divieto di sostare nei centri abitati e, comunque, fuori dagli spazi a ciò espressamente destinati.


 

Capo VI - NORME Dl SICUREZZA NEGLI ABITATI


Art. 53
Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili

 

          1. Tutte le aziende che producono, vendono o comunque detengono materiali esplosivi, infiammabili, combustibili o comunque pericolosi debbono munirsi delle necessarie autorizzazioni ed adottare comunque tutte le cautele necessarie per la sicurezza pubblica; in particolare, esse devono prontamente eseguire tutte gli interventi e gli accorgimenti in tal senso prescritti dalle competenti Autorità.


Art. 54
Detenzione di combustibili in case di abitazione

 

          1. La detenzione di materiali combustibili nelle case di civile abitazione è consentita limitatamente a quelli destinati all'uso domestico.

          2. Nei solai sono vietati i depositi di combustibili e gli ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.


Art. 55
Impianti e bocche antincendio

 

          1. I titolari e conduttori dei locali che devono essere muniti di impianti antincendio, debbono mantenere tali impianti in perfetto stato di efficienza.

          2. E' vietato manomettere e, comunque, danneggiare in qualsiasi modo le bocche antincendo situate sul suolo e nei locali pubblici e/o aperti al pubblico.


Art. 56
Uso di fiamma libera

 

          1. Particolari precauzioni debbono essere adottate da coloro che usano fiamme libere per evitare qualsiasi danno a cose e persone; in particolare è assolutamente vietato l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti.


Art. 57
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

 

          1. Nell'ambito dell'abitato non è consentito, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

          2. E' pure vietato gettare fiammiferi od altri oggetti accesi in qualsiasi luogo di pubblico passaggio.


Art. 58
Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

 

          1. In caso d'incendio gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione ai Vigili del fuoco.

          2. E' fatto obbligo di mettere a disposizione per l'uso dei Vigili del fuoco pozzi e fontane private.


Art. 59
Animali pericolosi

 

          1. Gli animali pericolosi in genere possono essere trasportati e/o introdotti nei centri abitati solo con le precauzioni necessarie per impedirne la fuga ed ogni possibile danno a cose e persone.


Art. 60
Cani

 

          1. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

          2. I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti della museruola e del guinzaglio.

          3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

          4. I cani sorpresi senza la prescritta museruola vengono catturati a cura dell'accalappiacani e sono consegnati al canile.

          5. I proprietari e/o possessori dei cani di cui al precedente comma sono tenuti a rimborsare al Comune le spese di nutrizione e custodia degli animali.


Art. 61
Trasporto di cose e animali

 

          1. Il trasporto di qualsiasi oggetto, in particolare di quelli incomodi e pericolosi, ed altresì il trasporto degli animali deve essere sempre effettuato adottando tutte le cautele per impedire danni e pericoli a cose e persone.


Art. 62
Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici

 

          1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da impedire caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

          2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico.


Art. 63
Manutenzione di aree di pubblico transito

 

          1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

          2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.


Art. 64
Materiali di demolizione

 

          1. E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro se non previa adozione delle cautele necessarie.


Art. 65
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

 

          1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico devono essere convenientemente illuminate nelle ore notturne.


 

Capo VII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI


Art. 66
Accertamenti

 

          1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 67
Sanzioni

 

          1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa da £. _______________ a £. ______________


Art. 68
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

 

          1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.


Art. 69
Efficacia del regolamento

 

          1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di adozione, è:
a) pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
b) sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità;
c) inserito nella "raccolta ufficiale dei regolamenti".

          2. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di pubblicazione di cui sopra.

          3. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.