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PERIODI DI DIVIETO e MISURE MINIME
a cura di Giancarlo Campalto

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Dopo alcuni studi e la preparazione della carta ittica la provincia di Venezia ha approvato il Regolamento alla Pesca, come richiesto dalla legge regionale, che ora sta al vaglio del Co.Re.Co. per l'approvazione finale.
Riporto di seguito i periodi di proibizione e le misure minime.

TITOLO VII

NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Art 19 - Lunghezze minime di cattura dei pesci

1. Per motivi di protezione e tutele della fauna ittica, le lunghezze minime di cattura sono le seguenti:
- temolo (Thymallus thymallus) . . . . . . . . . . . . . . . .cm 35
- trota marmorata (Salmo trutta-marmoratus) . . .cm 40
- trota fario (Salmo trutta trutta) . . . . . . . . . . . . . . . . .cm 22
- persico reale (perca fluviatilis) . . . . . . . . . . . . . . . . .cm 20
- tinca (Tinca tinca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm 25
- carpa (Cyprinus carpio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 30
- barbo comune (Barbus plebejus) . . . . . . . . . . . . . . cm 25
- cavedano (Leuciscus cephalus) . . . . . . . . . . . . . . . .cm 20
- savetta (Chondrostoma soetta) . . . . . . . . . . . . . . . .cm 20
- pigo (Rutilus pigus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm 25
- luccio (Esox lucius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 50
- anguilla (Anguilla anguilla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm 40
- cheppia (Alosa fallax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm 30
- scazzone (Cottus gobio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm 10
- lasca (Chondrostoma genei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 15

2. Per le lunghezze minime delle specie ittiche di origine marina valgono le minime indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia

3. Le misure minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pina caudale oppure all'estremità della pina caudale quando questa non presenta due lobi.

4. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

5. La Provincia per ragioni di tutele e salvaguardia del patrimonio ittico, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure minime di cui ai precedenti commi 1 e 2

Art. 20 - Periodi di proibizione della pesca

1. Ai fini di tiutela della fauna acquatica, la pesca delle specie sotto riportate è vietata nei periodi a fianco indicati:

- temolo (Thymallus thymallus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- tinca (Tinca tinca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da 1° maggio al 30 giugno;
- persico reale (Perca fluviatilis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 1° aprile al 31 maggio;
- carpa (Cyprinus carpio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 1° maggio al 30 giugno;
- luccio (Esox lucius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 1° gennaio al 15 aprile;
- cheppia (Alosa fallax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 15 maggio al 15 luglio;
- trota marmorata (Salmo trutta-marmoratus) . . . . . . . . . .dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- trota fario (Salmo trutta trutta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- barbo comune (Barbus plebejus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 15 aprile al 15 giugno;
- pigo (Rutilus pigus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 15 aprile al 15 giugno;
- lasca (Chondrostoma genei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 15 aprile al 30 maggio;
- savetta (Chondrostoma soetta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 15 aprile al 15 giugno;
- corbola (Upogepla sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 1° marzo al 31 luglio;
- anellidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 1° dicembre al 31 marzo;
. . . . . . . . (Marphysa sanguinea, Ilediste sin. Nereis sp., Perinereis sp.)
- gobione (Gobio gobio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- lampreda di ruscello (Lethenteron zanandeai) . . . . . . . . . .dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- panzarolo (Knipowitschia puntactissimus) . . . . . . . . . . . . dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- spinarello (Gasteroteus aculeatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- storione comune (Acipenser sturio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- storione cobice (Acipenser naccarii) . . . . . . . . . . . . . . . . . dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- storione ladano (Huso huso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- gambero di fiume (Austropotamobitus pallipes italicus) . . dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. I pesci catturati in epoca di divieto devono essere immediatamente rimessi in acqua procedendo, fatta eccezione nel caso di utilizzo di esca artificiale, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

3. Relativamente alla specie storione, fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti commi, il pescatore ha altresì l'obbligo, entro 24 ore, di informare della cattura la Provincia.

4. Il presidente della provincia, per ragioni di tutele e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare o modificare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo comma, acquisite le opportune informazioni tecnico- scientifiche.

5. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente può adottare provvedimenti di variazione dei periodi di divieto di cui al primo comma, tenuto conto dell'incidenza dei periodi riproduttivi delle singole specie ittiche in relazione alla caratteristiche delle acque provinciali e acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche.


LEGGE REGIONALE n° 19 del 28 aprile 1998


Le norme precedenti vanno ad integrare quelle della legge regionale n° 19 del 28 aprile 1998 che all'articolo 13 riporta come le seguenti misure minime:

a) trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;
b) trota marmorata Salmo trutta marmoratuus: cm 30;
c) trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;
d) temolo Thymallus thymallus: cm 30;
e) salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;
f) pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;
g) pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
h) tinca Tinca tinca: cm 25;
i) carpa Cyprinus carrpio: cm 30;
l) barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soeta, pigo Rutilus pigus: cm 20;
m) luccio Esox lucius: cm 40;
n) gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;
o) anguilla Anguilla anguilla: cm 40.

e all'articolo 14 riporta i seguenti periodi di proibizione alla pesca:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimolunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c) Persico reale dal 1 aprile al 31 maggio;
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f) Luccio dal primo gennaio al 31 marzo;
g) Gambero di fiume da 1 ottobre al 30 giugno;
h) Storionearcipenser naccarii dal 1 gennaio al 31 dicembre.


OSSERVAZIONI

Vorrei far notare che la misura minima della trotta marmorata che passa da 25 a 40 cm e quella del luccio passa da 40 cm a 50 cm. Finalmente la provincia viene incontro alle richieste dello Spinning Time Club!

Noto che anche la cheppia ora ha una misura minima di 30 cm, ma non capisco a cosa serve.
Infatti se osserviamo la lista dei periodi di protezione ci accorgiamo che, contrariamente a quanto suggerito dallo Spinning Time Club,
la cheppia è stata protetta dal 15 maggio al 15 luglio, cioè praticamente durante tutta la sua presenza in acqua dolce, il che significa che, salvo situazioni particolari, nella provincia di Venezia la cheppia non può più essere pescata in acqua dolce!
Non è un errore di battitura.
Ho già telefonato in provincia e a dispetto a quanto stabilito dal 5 comma dell'articolo 20 sopra riportato, non ho trovato persona competente in materia. Ho allora telefonato all'ittiologo il quale si giustifica con le poche rilevazioni oggettive eseguite, per di più in un momento sbagliato( aprile) seppur di un periodo assolutamente eccezionale come nella primavera 98 (non vi è stata nessuna acqua da neve a causa della stagione particolare che si dice sia stata influenzata dal Nino) e poi si è servito delle testimonianze di quelli che pensano esclusivamente al carassio.

Ma allora le nostre esperienze, inviate per scritto, non sono servite proprio nulla?
E perché prendere provvedimenti anche su ciò che si ignora senza ascoltare i suggerimenti di chi ha maturato un'esperienza di oltre un quarto di secolo nel campo specifico?

Diciamolo pure che c'è stato un disinteresse totale e che poi si è preso il periodo di inizio della confinante provincia di Rovigo e si è preso quello di fine della vicina provincia di Padova e si è pensato che così si poteva proteggere di più la specie.
Esattamente come è stato fatto per quasi tutte le altre specie, dove invece di cercare di centrare il periodo di protezione con quello di riproduzione reale nell'ambiete veneziano si è ritenuto più comodo allungarlo a due mesi (
*#@£§ "%&!!! tuoni%*°§#@* e fulmini %&/martellate[#§sigh!)

Lo Spinning Time Club è stato costretto ancora una volta ad intervenire ed inviare le proprie osservazioni al Co.Re.Co. nel tentativo di porre rimedio ai provvedimenti assurdi presi dalla provincia di Venezia.
Con quale speranza?

Ancora una volta si dimostra che le amministrazioni provinciali, pur mettendoci la buona volontà, non sono all'altezza del loro compito e lo scrivente deve ritirare la fiducia che aveva incondizionatamente riposto agli ittiologi pensando che fossero coscienti del loro lavoro, e deve forzatamente ammettere che non per tutti è così!

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