PERIODI
DI DIVIETO e MISURE MINIME Dopo alcuni studi e la preparazione
della carta ittica la provincia di Venezia ha approvato
il Regolamento alla Pesca, come richiesto dalla legge
regionale, che ora sta al vaglio del Co.Re.Co. per
l'approvazione finale. TITOLO VII NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA Art 19 - Lunghezze minime di cattura dei pesci 1. Per motivi di protezione e tutele
della fauna ittica, le lunghezze minime di cattura sono le seguenti: 2. Per le lunghezze minime delle specie ittiche di origine marina valgono le minime indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia 3. Le misure minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pina caudale oppure all'estremità della pina caudale quando questa non presenta due lobi. 4. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali. 5. La Provincia per ragioni di tutele e salvaguardia del patrimonio ittico, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure minime di cui ai precedenti commi 1 e 2 Art. 20 - Periodi di proibizione della pesca 1. Ai fini di tiutela della fauna
acquatica, la pesca delle specie sotto riportate è
vietata nei periodi a fianco indicati: - temolo (Thymallus thymallus)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dall'ultimo
lunedì di settembre al 15 aprile; 2. I pesci catturati in epoca di divieto devono essere immediatamente rimessi in acqua procedendo, fatta eccezione nel caso di utilizzo di esca artificiale, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato. 3. Relativamente alla specie storione, fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti commi, il pescatore ha altresì l'obbligo, entro 24 ore, di informare della cattura la Provincia. 4. Il presidente della provincia, per ragioni di tutele e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare o modificare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo comma, acquisite le opportune informazioni tecnico- scientifiche. 5. Il dirigente responsabile
dell'ufficio competente può adottare provvedimenti di
variazione dei periodi di divieto di cui al primo comma,
tenuto conto dell'incidenza dei periodi riproduttivi
delle singole specie ittiche in relazione alla
caratteristiche delle acque provinciali e acquisite le
opportune informazioni tecnico-scientifiche. |
a) trota di lago Salmo
trutta trutta: cm 30; e all'articolo 14 riporta i seguenti periodi di proibizione alla pesca: a) Salmonidi esclusa la
trota iridea dall'ultimolunedì di settembre al primo
sabato di marzo; |
Vorrei far notare che la misura minima della trotta marmorata che passa da 25 a 40 cm e quella del luccio passa da 40 cm a 50 cm. Finalmente la provincia viene incontro alle richieste dello Spinning Time Club! Noto che anche la
cheppia ora ha una misura minima di 30 cm, ma non capisco
a cosa serve. Ma allora le nostre
esperienze, inviate per scritto, non sono servite proprio
nulla? Diciamolo pure che c'è
stato un disinteresse totale e che poi si è
preso il periodo di inizio della confinante provincia di
Rovigo e si è preso quello di fine della vicina
provincia di Padova e si è pensato che così si poteva
proteggere di più la specie. Lo Spinning
Time Club è stato costretto ancora una volta ad
intervenire ed inviare le proprie osservazioni al
Co.Re.Co. nel tentativo di porre rimedio ai
provvedimenti assurdi presi dalla provincia di Venezia. Ancora una volta si dimostra che le amministrazioni provinciali, pur mettendoci la buona volontà, non sono all'altezza del loro compito e lo scrivente deve ritirare la fiducia che aveva incondizionatamente riposto agli ittiologi pensando che fossero coscienti del loro lavoro, e deve forzatamente ammettere che non per tutti è così! |