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Statuto della Società Italiana di Protozoologia

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 30 settembre 1994

 

- Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 2 membri effettivi e 2 supplenti. Il collegio esercita il controllo sulla amministrazione della Società, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa e i registri; presenta all'Assemblea ordinaria una relazione scritta sul proprio operato, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto con votazione separata, contemporaneamente e con le stesse modalità dei componenti del Consiglio Direttivo, e resta in carica 2 anni.

 

- Art 14 - Patrimonio

Il patrimonio comune della Società è costituito dalle quote scodali e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali contributi, donazioni o lasciti. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo prepara il bilancio consuntivo e quello preventivo elaborato dal Segretario-Tesoriere da sottoporre all'Assemblea dei soci.

 

- Art. 15 - Regolamento

L'attuazione delle norme del presente Statuto è disciplinata da un Regolamento, approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti. Modifiche al Regolamento possono essere apportate dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei Soci.

 

- Art. 16 - Modifiche di Statuto

Per deliberare modifiche al presente Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi di Soci intervenuti ad un'Assemblea convocata con tale esplicito punto all'ordine del giorno.

 

- Art. 17 - Scioglimento della Società. Liquidazione del patrimonio

Lo scioglimento della Società Italiana di Protozoologia può essere deliberato da un'Assemblea convocata appositamente dalla Presidenza con almeno trenta giorni di anticipo, con il voto favorevole, espresso anche per delega, dalla maggioranza della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della Quota sociale. La liquidazione del patrimonio avviene secondo le norme di legge con devoluzione ad altra Società o Istituzione scientifica indicata dalla stessa Assemblea anche a maggioranza semplice.

 

- Art. 18 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge.

 

Regolamento

 

Art. 1 - L'anno sociale della Società Italiana di Protozoologia (S.I.P.) coincide a tutti gli effetti con l'anno solare.

Art. 2 - I nuovi Soci entrano a far parte della S.I.P. dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa l'Assemblea che ne ha deliberato l'ammissione. I nuovi Soci sono tenuti al versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 3 - Il mandato del Presidente, degli altri membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'elezione.

Art. 4 - Per le votazioni delle cariche sociali e delle commissioni di studio è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori, designati dal Consiglio Direttivo. Le elezioni avvengono attraverso la consultazione a mezzo posta dei Soci ordinari e onorari in regola con le quote.

Art. 5 - Ove si renda vacante un posto nel Consiglio Direttivo, vi subentrerà il primo dei non eletti, a parità di voti il più anziano per età.

Art. 6 - Su proposta dell'Assemblea il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro, comitati, sezioni o commissioni di studio su argomenti specifici per sviluppare i fini statutari.

Art. 7 - L'impostazione tematica di congressi e simposi della S.I.P. viene decisa in accordo con il Consiglio Direttivo. I relativi comitati ordinatori sono costituiti d'intesa fra il Consiglio Direttivo e i Soci della sede; dei comitati ordinatori fa parte un membro designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate a maggioranza dei presenti dall'assemblea dei Soci convocata con tale punto all'ordine del giorno.

 

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