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Statuto
della Società Italiana di Protozoologia
Approvato
dall'Assemblea dei Soci il 30 settembre 1994
- Art.
13 - Collegio dei Revisori dei
Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 2 membri effettivi
e 2 supplenti. Il collegio esercita il controllo sulla amministrazione
della Società, potendo in
qualsiasi momento
esaminare lo stato di cassa e i registri; presenta all'Assemblea
ordinaria una relazione scritta sul proprio operato, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo predisposti
dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è
eletto con votazione separata, contemporaneamente e con le stesse modalità dei componenti
del Consiglio Direttivo, e resta in carica 2 anni.
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Art 14 - Patrimonio
Il
patrimonio comune della Società è costituito dalle quote scodali
e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio, da eventuali contributi, donazioni o lasciti.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo prepara
il bilancio consuntivo e quello preventivo elaborato dal
Segretario-Tesoriere da sottoporre all'Assemblea dei soci.
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Art. 15
- Regolamento
L'attuazione delle norme del presente Statuto è disciplinata da
un
Regolamento,
approvato
dall'Assemblea
a maggioranza
assoluta di voti dei Soci presenti. Modifiche al Regolamento possono essere apportate dall'Assemblea a maggioranza
dei voti dei Soci.
- Art.
16 - Modifiche di Statuto
Per deliberare modifiche al presente Statuto occorre il voto favorevole
dei due terzi di Soci intervenuti ad un'Assemblea convocata
con tale esplicito punto all'ordine del giorno.
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Art. 17 - Scioglimento
della Società. Liquidazione del patrimonio
Lo
scioglimento della Società Italiana di Protozoologia può essere
deliberato da un'Assemblea convocata appositamente dalla
Presidenza con almeno trenta giorni di anticipo, con il voto
favorevole, espresso anche per delega,
dalla maggioranza della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento
della Quota sociale. La
liquidazione del patrimonio avviene secondo le norme di legge
con devoluzione ad altra Società o Istituzione scientifica
indicata dalla
stessa Assemblea anche
a maggioranza semplice.
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Art. 18 - Per
quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme
di legge.
Regolamento
Art. 1 - L'anno sociale della Società Italiana
di Protozoologia (S.I.P.) coincide a tutti gli effetti con l'anno solare.
Art. 2 - I nuovi Soci entrano a far parte della S.I.P. dal giorno
successivo a quello in cui si è conclusa l'Assemblea che
ne ha deliberato l'ammissione. I nuovi Soci sono tenuti al
versamento della quota sociale per l'anno in corso.
Art. 3 - Il mandato del Presidente, degli altri membri del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti decorre dal 1° gennaio
successivo alla data dell'elezione.
Art. 4 - Per le votazioni delle cariche sociali e delle commissioni
di studio è costituito un seggio elettorale, composto
da un presidente e da due scrutatori, designati dal Consiglio Direttivo.
Le elezioni avvengono attraverso la consultazione
a mezzo posta dei Soci ordinari e onorari in regola
con le quote.
Art. 5 - Ove si renda vacante un posto nel Consiglio Direttivo,
vi subentrerà il primo dei non eletti, a parità di voti
il più anziano per età.
Art. 6 - Su
proposta dell'Assemblea il Consiglio Direttivo può
costituire gruppi di lavoro, comitati, sezioni o commissioni di studio
su argomenti specifici per sviluppare i
fini statutari.
Art. 7 - L'impostazione
tematica di congressi e simposi della
S.I.P. viene decisa in accordo con il Consiglio Direttivo.
I relativi comitati ordinatori sono costituiti d'intesa
fra il Consiglio Direttivo e i Soci della sede; dei comitati
ordinatori fa parte un membro designato dal Consiglio
Direttivo.
Art. 8 - Modifiche
al presente Regolamento potranno essere apportate
a maggioranza dei presenti dall'assemblea dei Soci convocata con tale
punto all'ordine del giorno.
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