Il forte di Fenestrelle è attualmente di proprietà dello Stato Italiano e, nello specifico, dell'Agenzia del Demanio, contribuendo a formare il patrimonio del suddetto e degli altri enti territoriali. La legge lo inserisce tra i beni pubblici, cioè tra quegli elementi che sono destinati a soddisfare gli interessi della collettività. Più precisamente, in base ad un criterio puramente formale, fa parte della categoria dei beni appartenenti al demanio accidentale.

I BENI DEMANIALI
Individuato dagli articoli 822 e 823 del codice civile, il demanio pubblico è una forma di proprietà che può far capo soltanto allo stato o alle regioni, province, comuni, a cui appartengono tutti quei beni sia immobili sia le universalità di mobili che servono al soggetto pubblico per svolgere i compiti istituzionali a favore dei cittadini. Il loro regime giuridico è particolare: essi sono inalienabili, non possono cioè mai essere venduti né donati né dati in locazione ad altri soggetti e ciò comporta la nullità degli eventuali atti di alienazione in violazione di tale divieto; imprescrittibili, poiché il mancato esercizio del diritto da parte del soggetto non comporta la perdita della sua titolarità, questi beni, infatti, non sono usucapibili e non sono espropriabili; infine sono infruttiferi ossia, nonostante sia possibile consegnare attraverso una concessione amministrativa o una licenza il suddetto diritto ad un terzo, essi non sono destinati a produrre frutti, non danno luogo al pagamento di un prezzo, ma costituiscono una tassazione, il canone è quindi una tassa speciale corrispondente all'utilizzo del bene demaniale. Il demanio pubblico si suddivide in: demanio necessario e accidentale. Il primo è formato da tutti quei beni che sono riservati dalla legge allo stato e devono obbligatoriamente appartenere ad esso; quest'insieme è composto dal demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, porti), dal demanio idrico (fiumi, torrenti, laghi e altre acque) e dal demanio militare (opere destinate alla difesa nazionale). Nel secondo sono compresi invece tutti quei beni in grado di soddisfare interessi privati e pubblici, possono dunque essere di proprietà dei singoli, ma se appartengono allo stato o ad un altro ente pubblico territoriale costituiscono parte del demanio statale; questa categoria include il demanio stradale (strade, autostrade, aeroporti) e il demanio culturale (i beni immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico). Quindi il demanio si distingue dal patrimonio indisponibile, perché quest'ultimo è formato da un complesso di beni facenti parte di una dotazione secondo la quale: essi non sono soggetti all'alienazione, sono vincolati a soddisfare il pubblico interesse e non possono essere sottratti alla loro destinazione, ma è possibile cederli nel momento in cui non siano più destinati a scopi pubblici, possono quindi essere depennati ed entrare a far parte del patrimonio disponibile nei casi e nei modi previsti dalla legge. Il patrimonio disponibile comprende tutti quei beni che servono indirettamente ai fini di pubblica utilità, siccome produttivi di reddito, sono quindi beni di proprietà privata dell'ente pubblico e sottoposti alle norme del diritto privato.


Dal 2002 la grande muraglia piemontese è stata concessa in gestione diretta all'Associazione Progetto San Carlo che è dunque diventata il diretto interlocutore con l'Agenzia del Demanio. Questo gruppo, formato da giovani e entusiasti volontari, nasce negli anni '90 con il preciso obiettivo di recuperare un monumento molto importante in un grave stato di abbandono; la custodia del forte affidata in quell'epoca al Comune era alquanto precaria soprattutto perché l'esiguità di risorse non permetteva di dar luogo ad alcun tipo di opera di ristrutturazione. Questa associazione assume ben presto la qualifica di ONLUS, la cui disciplina comporta che tutti gli utili, le visite o le donazioni siano reinvestite e diventino di conseguenza patrimonio dello stato.

LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE
Conosciute con l'acronimo ONLUS, esse sono una speciale sottocategoria degli enti non commerciali, con o senza personalità giuridica svolgono attività ai fini della solidarietà sociale, senza scopo di lucro. Sono definite e disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n°460, una norma di natura fiscale costituita in modo da identificare i soggetti meritevoli di tutela e attribuire loro un trattamento fiscale agevolato. Essa sancisce che sono ONLUS le associazioni, le fondazioni, i comitati e altri enti di carattere privato che prevedano espressamente all'interno del loro statuto alcune clausole che individuano il modo e lo svolgimento dell'attività stessa; assumono direttamente al momento della fondazione la qualifica di ONLUS le cooperative sociali, le organizzazioni non governative e quelle che operano nel campo del volontariato, mentre non possono essere individuati con questa sigla gli enti pubblici, le società commerciali, i partiti e i movimenti politici e le associazioni di categoria. Inoltre, per essere considerati enti del suddetto tipo occorre perseguire finalità di tipo sociale, l'attività deve essere rivolta ad aiutare i meno abbienti, le persone in difficoltà per ragioni fisiche, psicologiche o economiche in uno dei settori enunciati dalla legge ossia l'assistenza sociale e sanitaria, la beneficenza, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, la tutela e la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e la ricerca scientifica. Occorre però anche rispettare altri alcuni criteri indicati nell'articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo: il divieto di svolgere altre attività, di distribuire, anche in modo indiretto, utili, fondi riserve, capitali o avanzi di gestione, l'obbligo di reimpiegare gli utili in attività istituzionali o strettamente connesse, di devolvere il patrimonio dell'organismo ad altre ONLUS in caso di scioglimento, di liquidazione o perdita, di redigere il bilancio o il rendiconto annuale e dell'utilizzo dell'acronimo ONLUS nella propria denominazione. Iscritte presso l'anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall'amministrazione finanziaria, ad esse è concesso un regime fiscale agevolato in molti aspetti, applicato direttamente alle imposte sui redditi (le attività istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile), alle imposte sul valore aggiunto (le prestazioni istituzionali sono considerate operazioni esenti), per le imposte indirette (bollo e registro), il quale comporta infine la deducibilità delle erogazioni liberali disposte a favore di questi enti.

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