ISCRIZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
 

Premesso che:

· tutti i cittadini dal 6° al 14° anno di età sono soggetti all’obbligo scolastico (D. L.vo n. 297, 16.4.1994, art. 110, comma 1),
· a tale obbligo si adempie frequentando del scuole elementari e medie e conseguendo il diploma di licenza di scuola media oppure dimostrando, al compimento del 14° anno di età, di avere osservato per almeno 8 anni le norme sull’obbligo scolastico, pur non avendo conseguito il diploma di licenza di scuola media (D. L.vo n. 297, 16.4.1994, art. 112),
· rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori (D. L.vo n. 297, 16.4.1994, art. 113);
· I MINORI STRANIERI SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO SCOLASTICO (L. n. 40 del 6.3.1998, art. 36, comma 1; L.n.189 del 30.7.2002, art.38);

 

hanno diritto e titolo ad iscriversi nelle scuole italiane di ogni ordine e grado

· minori provenienti da Paesi comunitari;
· minori italiani e stranieri provenienti da scuole e istituti italiani all’estero;
· minori italiani provenienti da scuole e istituti stranieri all’estero;
· minori provenienti da paesi extracomunitari.