ISCRIZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI STRANIERI
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Premesso che:
· tutti i cittadini dal 6° al 14° anno di età sono soggetti all’obbligo
scolastico (D. L.vo n. 297, 16.4.1994, art. 110, comma 1),
· a tale obbligo si adempie frequentando del scuole elementari e medie e
conseguendo il diploma di licenza di scuola media oppure dimostrando, al
compimento del 14° anno di età, di avere osservato per almeno 8 anni le
norme sull’obbligo scolastico, pur non avendo conseguito il diploma di
licenza di scuola media (D. L.vo n. 297, 16.4.1994, art. 112),
· rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori (D. L.vo n. 297,
16.4.1994, art. 113);
· I MINORI STRANIERI SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO SCOLASTICO (L. n. 40 del
6.3.1998, art. 36, comma 1; L.n.189 del 30.7.2002, art.38);
hanno diritto e titolo
ad iscriversi nelle scuole italiane di ogni ordine e grado
· minori provenienti da Paesi comunitari;
· minori italiani e stranieri provenienti da scuole e istituti italiani
all’estero;
· minori italiani provenienti da scuole e istituti stranieri all’estero;
· minori provenienti da paesi extracomunitari.
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