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NORME SULLA CITTADINANZA ITALIANA

 

La legge n.91 del 1992 ha rinnovato profondamente le norme riguardanti la cittadinanza italiana, che in precedenza era regolata dalla legge n.555 del 1912.

In termini generali la legge n.91/1992 fissa quattro criteri principali per l’acquisto della cittadinanza.

Il primo criterio è lo “Ius sanguinis” o della discendenza. “E’ considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre italiani” (art.1 l.91/92).

Il secondo criterio adottato dalla legge è il cosiddetto “Ius solii” o criterio territoriale . Tale regola fa dipendere l’acquisto della cittadinanza alla nascita nel territorio dello stato italiano, condizionando l’efficacia al rispetto di taluni presupposti.

Il terzo criterio previsto è quello della “naturalizzazione”, ovvero l’acquisto della cittadinanza grazie ad alcune fattispecie giuridiche espressamente previste.

Il quarto criterio è quello dell’acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”. In sostanza la cittadinanza italiana viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica agli stranieri ed apolidi in base a differenziati periodi di permanenza legale nel territorio italiano ed al rispetto di alcune norme generali.

 

 

L’acquisto della cittadinanza per nascita

E’ considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, acquista la cittadinanza anche il figlio nato all’estero da un cittadino italiano, in tal caso per il riconoscimento della cittadinanza occorre la trascrizione dell’atto di nascita da parte dell’autorità consolare italiana del luogo ove è avvenuta la nascita.

L’acquisto automatico della cittadinanza per nascita nel territorio (ius solii) è previsto in soli due casi:

  

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita

La cittadinanza italiana si acquista per nascita a prescindere dal luogo ove avviene la nascita e a prescindere dall’eventuale acquisto di altra nazionalità per il solo fatto della nascita nel territorio di quella nazione ( in molti paesi infatti si acquista la cittadinanza in base allo ius solii).

Perciò i discendenti nati all’estero di cittadini italiani trasferitesi all’estero, acquistano e conservano la cittadinanza a patto che né Lui, né i suoi ascendenti, né l’avo, abbiano mai dichiarato di voler rinunziare alla cittadinanza italiana.

La precedente legge sulla cittadinanza del 1912 disponeva  nel caso in cui una cittadina italiana contraeva matrimonio con un cittadino straniero la perdita della cittadinanza, in base al principio che la donna coniugata seguiva la cittadinanza del marito, ed ovviamente i figli seguivano lo status di cittadinanza del padre.

 La Corte Costituzionale con la sentenza 87/1975, ha dapprima dichiarato l’incostituzionalità di tale norma, ed il nostro Ordinamento con la legge 151/75 sul diritto di famiglia (art.219) adeguandosi alla sentenza, consentiva alla donna cittadina di riacquistare, tramite istanza, la nazionalità eventualmente persa per matrimonio con straniero. Successivamente, sempre la Corte Costituzionale con la sentenza n.30/1983, dichiarava l’incostituzionalità dell’art.1 della legge 555/1912 nella parte in cui viene sancito che la cittadinanza viene trasmessa solo per via paterna. Questa sentenza ha efficacia retroattiva fino alla data 1°gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione) e pertanto tutti coloro che siano nati entro quella data da una cittadina italiana e un cittadino straniero debbono considerarsi cittadini italiani, così come i loro eventuali discendenti, pur conservando l’altra cittadinanza pervenutali da parte paterna. 

 

Acquisto della cittadinanza per riconoscimento

Il figlio riconosciuto o per dichiarazione giudiziale della filiazione, acquista la cittadinanza italiana, se minore di età, in modo automatico e retroagisce al momento della nascita. Se invece, il figlio riconosciuto o dichiarato, è maggiorenne deve dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, la volontà di assumere la cittadinanza pur conservando la propria nazionalità d’origine. La dichiarazione deve essere prestata davanti all’Ufficiale dello stato civile corredando la stessa della documentazione che attesti il possesso dei requisiti.

 

Acquisto per adozione

Lo straniero minore adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza al momento dall’emissione del Decreto di adozione. Se il cittadino straniero adottato è maggiorenne acquista la cittadinanza solo su propria istanza da presentare alla Prefettura di appartenenza,  e dopo che siano trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia e con valutazione discrezionale da parte dell’autorità governativa.

 

Acquisto per discendenza

I cittadini stranieri i cui genitori, od almeno uno di essi, o uno degli ascendenti in linea retta sino al secondo grado, siano stati cittadini italiani per nascita e che abbiano perso la cittadinanza, possono acquistare la nazionalità italiana se ricorre almeno una di queste condizioni:

  

Acquisto per matrimonio

Il coniuge straniero od apolide di un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo 6 mesi di residenza legale in Italia. Se invece il coniuge straniero è residente all’estero acquista la cittadinanza dopo 3 anni dal matrimonio sempre che non via stato scioglimento od annullamento o cessazione degli effetti civili oppure sia intervenuta separazione legale.

In ambedue i casi,  al compiersi delle condizioni temporali poste, il cittadino straniero acquista la nazionalità quali che siano le sorti future del matrimonio.

E’ comunque precluso l’acquisto della cittadinanza per matrimonio allo straniero che abbia riportato condanna penale per un reato non colposo che preveda una pena massima di tre anni, oppure che abbia riportato una condanna per reato non politico superiore ad un anno da autorità giudiziaria straniera e tale condanna sia stata riconosciuta in Italia. La riabilitazione penale fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Il cittadino straniero per acquisire la cittadinanza deve presentare istanza alla Prefettura di residenza, su modello prestampato ( v. allegato), indirizzata al Ministero dell’Interno corredata dalla seguente documentazione:

 

Per acquisto o riacquisto del genitore

Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana assume la cittadinanza del genitore purchè conviva in modo stabile ed effettivo con esso. Al compimento del diciottesimo anno di età, se in possesso di altra nazionalità, può rinunziare a quella italiana.

 

Acquisto per nascita e residenza in Italia

Il cittadino straniero che sia nato in Italia e residente legalmente fino al compimento della maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se entro il diciannovesimo anno di età dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana.

 

Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione

L’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è una concessione da parte dell’autorità governativa. Lo Stato italiano, con un atto discrezionale, può concedere la nazionalità sulla base di una valutazione complessiva sul grado di inserimento sociale, sulla sua pericolosità sociale (precedenti penali, etc) e sulla condizione di autosufficienza economica, al cittadino straniero che possiede uno dei seguenti requisiti :

Al di fuori di questi casi la cittadinanza italiana può essere altresì concessa per naturalizzazione:

 

Documentazione richiesta per i vari casi di acquisto per naturalizzazione

L’acquisto per naturalizzazione della cittadinanza italiana avviene tramite Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno. La relativa istanza deve essere presentata alla Prefettura di residenza indirizzata al Ministero dell’Interno corredata della seguente documentazione:

 

La perdita della cittadinanza

Fin qui abbiamo esaminato le varie norme per l’acquisto della cittadinanza italiana, ma la legge n.91/1992 prevede diverse fattispecie per cui la cittadinanza si può perdere:

 

Perdita della cittadinanza per rinunzia

Sono due le ipotesi contemplate dalla legge:

 

Perdita automatica della cittadinanza italiana a seguito di acquisto volontario di altra cittadinanza

Come visto precedentemente, di norma,  l’acquisto volontario di un’altra nazionalità non comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana, essendo a tal fine richiesto una dichiarazione espressa di volontà.

La perdita automatica della cittadinanza è prevista solo in base alla Convenzione Internazionale di Strasburgo del 6/5/63,  nel caso in cui un cittadino italiano acquisti la cittadinanza e trasferisca la residenza in uno di questi Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania, Svezia. In origine tale norma aveva valore anche nel caso dell’acquisto della cittadinanza e residenza in Francia e Paesi Bassi, successivamente, la firma tra l’Italia e questi due paesi del Secondo Protocollo di emendamento della Convenzione di Strasburgo (2 febbraio 1993) ha escluso l’applicabilità della norma.

 

Riacquisto della cittadinanza

Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla a determinate condizioni :