domanda
"Può un ragazzino straniero, studiare una lingua straniera diversa da quella presente nel suo corso?
risposta G. Favaro, nel capitolo" Come valutare gli alunni stranieri" del testo "Insieme in classe. L'accoglienza dei bambini stranieri nella scuola di base" Ed. La Nuova Italia, parla della scelta pedagogica che porta all'elaborazione di piani di studi personalizzati ed individua tre modalità principali di adattamento dei programmi in presenza di alunni neoarrivati.
Una di queste modalità è "la sostituzione e riguarda in particolare l'insegnamento della lingua straniera, che può essere sostituita dalla lingua posseduta dall'alunno, se questa è una lingua comunitaria. Per Luis, alunno peruviano neoarrivato che non ha mai studiato una lingua straniera nel suo paese, si è deciso di considerare la sua lingua materna (lo spagnolo) come lingua straniera e su di essa verrà valutato alla fine dell'anno scolastico"
Un collega ci ha chiesto quale riferimento normativo può sostenere una scelta di questo tipo.
Ebbene il Regio Decreto del 4-5-'25 n° 653 (tuttora in vigore) all'articolo 18 parla di "Trasferimenti o iscrizione in istituti con lingua diversa".
Più precisamente recita che " l'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella in cui egli abbia iniziato lo studio nell'istituto di provenienza, o il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che domandi l'iscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegni nell'istituto, può, per delibera del Consiglio di classe, essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua, con l'obbligo, però, di sottoporsi, alla fine dell'anno, nell'Istituto stesso, all'esame di cui aveva iniziato lo studio. (…) per i quali esami il capo d'istituto ha facoltà … di nominare un commissario aggregato quando nessuno dei membri sia munito della prescritta abilitazione (…)"
In base a questo regio Decreto si può quindi sostituire l'apprendimento della lingua straniera con la lingua madre o la seconda lingua dei ragazzi stranieri, basta che questa sia una lingua comunitaria.
"Gli alunni stranieri possono quindi sostenere l'esame di licenza media per una lingua diversa da quella insegnata nella classe d'iscrizione. In questo caso la commissione d'esame deve essere integrata da un docente della lingua in questione. Per questo è necessario che il collegio dei docenti abbia definito l'adattamento del programma per l'alunno; adattamento che può prevedere sia la messa in atto di un percorso di insegnamento della lingua d'origine, sia una sorta di accreditamento di competenza della lingua straniera mediante la dichiarazione del genitore di farsi carico dell'insegnamento della stessa."
Questa è un'opportunità significativa che consente di organizzare meglio il lavoro didattico e nel contempo di valorizzare le competenze pregresse dei ragazzi: ricordiamoci quindi lo spagnolo o il portoghese per i ragazzi sudamericani, il francese per quelli maghrebini e l'inglese per i centro e sudafricani.
Con la riforma Moratti che prevede l'insegnamento della seconda lingua, si può prevedere che una delle due sia la lingua d'origine o la lingua straniera studiata nel paese d'origine.

Franca Lovato