domanda
Ho un ragazzino straniero in quinta elementare, è possibile promuoverlo alle medie, anche se non ha raggiunto le competenze minime previste dalla normativa?
risposta La normativa (DPR 394) afferma che un bambino o ragazzo che si iscrive nella scuola dell'obbligo deve essere inserito nella classe dei coetanei. Questa disposizione ha una sua logica, facilmente comprensibile: se infatti valutassimo solo le competenze linguistiche, ci troveremmo nella situazione assurda di inserire ragazzi quattordicenni nelle classi elementari. Inoltre i ragazzi hanno bisogno ,per costruire la propria identità e per essere motivati all'apprendimento, di " far parte" di un gruppo di pari, con i quali confrontarsi e dai quali apprendere anche la lingua. Da ciò ne consegue il dettato della norma e la necessità di attuare valutazioni che tengano conto dei percorsi individuali.

A tal proposito la la Circolare Ministeriale n. 301 del 08/09/1989 (Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto) nel capitolo 2 (Orientamenti per l'attività didattica) tra l'altro afferma:
L
a programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento.
Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base di condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni.

La necessità di attivare l'insegnamento individualizzato è presente anche nell'art. 45 (al punto 4) del DPR 394 che recita:
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati.

Da queste varie sollecitazioni emerge che se la scuola deve organizzare dei percorsi personalizzati dovrà necessariamente individuare anche dei percorsi valutativi conseguenti. Quindi gli esami (o in genere le valutazioni di fine anno) dovranno tener conto della situazione di partenza e del percorso realizzato dal Consiglio di classe. Poiché però non esiste la possibilità (come per gli allievi portatori di handicap) di proporre agli esami prove differenziate, nulla vieta di pensare a prove (per tutti gli allievi) graduate, formate di più item con difficoltà via via crescenti. Gli alunni stranieri faranno così le prove comuni, ma si fermeranno agli item più agevoli.

I Dirigenti della nostra Rete, in un incontro del febbraio 2003, hanno stabilito alcune modalità da far passare nei vari Istituti. In tale documento si sostiene che:
1. I ragazzi stranieri, come recita la normativa, vanno accolti nelle classi di appartenenza in base all'età anagrafica, con la differenza di un solo anno rispetto ai compagni iscritti nella classe. 
2. Le prove d' esame di licenza media vanno graduate in modo da tenere presente anche i piani di lavoro individualizzati e le competenze raggiunte sia dai ragazzi italiani in difficoltà che dai ragazzi stranieri presenti nelle classi.
3. I ragazzi stranieri hanno diritto ad essere valutati, in tutti gli insegnamenti, al massimo entro due mesi dal momento dell'iscrizione.