CAPO I – IL
COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA
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ART. 1 – COSTITUZIONE, FINALITÀ
E SEDE
1.1 – Il Collegio degli Ufficiali di Gara, costituito a
Firenze nel 1978, è l’organismo tecnico della FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK,
che inquadra gli Ufficiali di Gara e i loro coadiutori di ogni specialità e ne
disciplina l’attività, in conformità con le norme dello Statuto Federale, del
Regolamento Organico F.I.C.K., del presente Regolamento Arbitrale con le altre
norme Federali.
1.2 – Il Collegio degli Ufficiali di Gara ha sede in Roma.
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE
2.1 – Il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie
finalità istituzionali attraverso i suoi organi, che si distinguono in:
2.2 –
Organi Primari:
a –
L’Assemblea degli Ufficiali di Gara
b – La Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.)
c – Il
Presidente del Collegio
2.3 – Organi Complementari
a – I
Fiduciari Arbitrali Regionali (F.A.R.)
CAPO II –
L’ASSEMBLEA DEGLI UFFICIALI DI GARA
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ART. 3 –
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
3.1 – L’Assemblea degli Ufficiali di Gara è il supremo organo
del Collegio degli Ufficiali di Gara; ad essa spettano i poteri deliberativi.
3.2 –
Essa è composta da tutti gli Ufficiali di Gara regolarmente tesserati alla
F.I.C.K..
3.3 – L’Assemblea Nazionale Ordinaria può essere elettiva o
non elettiva. La prima si celebra nell’ultimo trimestre dell’anno in cui si
celebrano i Giochi Olimpici; l’Assemblea Ordinaria non elettiva, invece, si
celebra nell’ultimo trimestre di ogni anno pari.
3.4 –
L’Assemblea Straordinaria deve essere indetta sia nelle ipotesi previste dai
successivi artt. 12 e 13, sia a seguito di motivata richiesta presentata e
sottoscritta almeno dalla metà più uno degli Ufficiali di Gara “aventi diritto
al voto”, sia che la richiesta pervenga almeno dalla metà più uno dei componenti
la Direzione Arbitrale Canoa.
3.5 –
L’Assemblea Straordinaria provvederà anche a deliberare quanto previsto
dall’art. 5 – secondo comma – lettera b).
3.6 –
Sarà competente alle convocazioni l’organo di volta in volta espressamente
indicato nel presente Regolamento Arbitrale, a seconda delle varie fattispecie
nello stesso indicate.
ART. 4
- CONVOCAZIONE
4.1 –
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio o da chi ne fa le veci.
4.2 – La
convocazione deve essere comunicata agli Ufficiali di Gara, a cura della
Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi almeno venti
giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea.
4.3 – Nel
caso di Assemblea Straordinaria, deve essere convocata entro 60 giorni,
dall’evento che l’ha determinata, dagli Organi espressamente previsti nel
presente Regolamento Arbitrale a secondo delle varie specie e si deve tenere nei
successivi 30 giorni.
4.4 –
L’avviso di convocazione deve necessariamente riportare:
a – L’ora, il giorno, il mese e l’anno, nonché il luogo di
svolgimento dell’Assemblea, sia in prima convocazione, sia in seconda
convocazione;
b – L’Ordine del Giorno;
c – L’elenco degli Ufficiali di Gara aventi diritto di voto.
ART. 5
- COMPETENZE
5.1 –
L’Assemblea Ordinaria:
a – Elegge con votazioni separate e successive, il Presidente
del Collegio (che è anche Presidente della Direzione Arbitrale Canoa) ed i
Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa;
Vota la relazione tecnica e morale sulla gestione del
Collegio nel biennio trascorso.
b – Discute ed approva le proposte di indirizzo tecnico ed
organizzativo del Collegio per il biennio successivo.
c – Proclama la nomina degli Ufficiali di Gara della
categoria dei Giudici Arbitri Onorari.
d – Si esprime su ogni altro argomento all’Ordine del Giorno.
5.2 –
L’Assemblea Straordinaria:
a – Elegge, nelle ipotesi previste dal presente Regolamento
di vacanza verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente
del Collegio ed i membri della Direzione Arbitrale Canoa decaduta
b – Delibera sulle proposte di modifica al Regolamento
Arbitrale da sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale
c – Delibera su ogni altro argomento iscritto all’Ordine del
Giorno.
ART. 6 – PARTECIPAZIONE,
VALIDITA’ E SVOLGIMENTO DEI LAVORI
6.1 – All’Assemblea partecipano, con diritto a voto, gli
Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri Onorari, Giudici Arbitri
Benemeriti, Giudici Arbitri, possono assistere quelli in aspettativa, gli altri
Ufficiali di Gara, delle categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri ed eventuali
altri che la Direzione Arbitrale Canoa ritenesse opportuno invitare.
6.2 – E’ preclusa comunque la presenza in Assemblea a
chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica e inibizione.
6.3 – Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti.
6.4 –
L’Assemblea decide validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo il
caso di elezione del Presidente del Collegio.
6.5 – L’Assemblea è dichiarata aperta dall’Organo che l’ha
convocata (o da chi ne fa le veci) che assume la Presidenza provvisoria e,
constatata la validità della seduta, invita gli Ufficiali di Gara, aventi
diritto al voto, ad eleggere per acclamazione, l’Ufficio di Presidenza, composto
da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e da tre scrutatori.
Nelle Assemblee elettive non possono essere scrutatori i candidati. Le
votazioni si svolgono generalmente per alzata di mano.
6.6 – Le votazioni per appello nominale o a scrutinio
segreto, si effettuano a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo degli
Ufficiali di Gara aventi diritto al voto, purché ci sia il numero legale.
6.7 – Le votazioni elettive del Presidente del Collegio e dei
Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa, devono sempre essere effettuate a
scrutinio segreto e non sono mai ammesse deleghe.
6.8 – Per le elezioni del Presidente del Collegio e dei
Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa, gli Ufficiali di Gara, aventi
diritto al voto, potranno esprimere una sola preferenza per ogni voto.
6.9 – Per
i compiti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e per quanto non
espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme dello
Statuto Federale e del Regolamento Organico F.I.C.K..
CAPO III – IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
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ART. 7
- FUNZIONI
7.1 – Il
Presidente rappresenta il Collegio degli Ufficiali di Gara, ed è responsabile
del funzionamento del Collegio di fronte all’Assemblea degli Ufficiali di Gara
ed al Consiglio Federale.
7.2 –
Convoca e presiede la Direzione Arbitrale Canoa e convoca l’Assemblea degli
Ufficiali di Gara, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.
7.3 –
Vigila sul funzionamento del Collegio e può partecipare o farsi rappresentare a
qualsiasi riunione degli Ufficiali di Gara.
7.4 – In
caso di estrema urgenza può assumere iniziative o deliberare su materie
rientranti fra le competenze della Direzione Arbitrale Canoa, con l’obbligo di
sottoporre alla ratifica della medesima Direzione Arbitrale Canoa le
determinazioni adottate nella prima riunione.
ART. 8
– ELEZIONE
8.1 – Il
Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea Ordinaria degli Ufficiali di
Gara indetta nell’anno della celebrazione dei Giochi Olimpici, e nelle ipotesi
previste dall’Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di Gara.
8.2 – Per
l’elezione del Presidente del Collegio in prima votazione occorre la maggioranza
assoluta dei voti, qualora nessun candidato riporti la maggioranza assoluta, si
procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto
quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi.
8.3 – In
caso di parità si ricorre nuovamente al ballottaggio.
8.4 –
Qualora a concorrere alla carica di Presidente del Collegio vi sia un solo
candidato, per l’elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la
maggioranza semplice dei voti.
8.5 – I
Consiglieri vengono votati a scrutinio segreto e risultano eletti, al primo
scrutinio, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
8.6 – In
caso di parità, per alcuni od anche per tutti i posti disponibili, si procede al
ballottaggio, in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato che ha
maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro ed in via
subordinata di età.
8.7 –
Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di
reddito un’attività commerciale collegata all’attività della Federazione e della
Disciplina Sportiva Associata nell’ambito della quale viene inoltrata la
candidatura.
8.8 –
Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie
contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro
altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
CAPO IV – LA DIREZIONE ARBITRALE CANOA
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ART. 9
– COMPOSIZIONE
9.1 – La
Direzione Arbitrale Canoa è composta dal Presidente e da tre Consiglieri.
9.2 – Il
Presidente del Collegio e della Direzione Arbitrale Canoa è eletto in base alle
norme del precedente art. 8.
9.3 – I
Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa sono eletti dall’assemblea Ordinaria
degli Ufficiali di Gara convocata nell’anno della celebrazione dei Giochi
Olimpici, e nelle ipotesi previste dall’Assemblea Straordinaria degli Ufficiali
di Gara.
9.4 – La
Direzione Arbitrale Canoa nella sua prima riunione dopo l’elezione, elegge a
maggioranza, su proposta del Presidente tra i Consiglieri, il Vicepresidente ed
il Segretario.
9.5 – In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART.
10 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE
10.1 – La
Direzione Arbitrale Canoa si riunisce in seguito a convocazione del Presidente
del Collegio almeno due volte l’anno e/o quando ne sia avanzata esplicita
richiesta da due Consiglieri.
10.2 – La
convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita almeno
dieci giorni prima della data stabilita, o, in caso d’urgenza, a mezzo
telegramma spedito almeno cinque giorni prima.
10.3 –
L’avviso di convocazione deve necessariamente riportare la data e la località di
svolgimento, nonché l’Ordine del Giorno, che potrà essere integrato da richieste
formulate dai singoli Consiglieri ed approvate dalla Direzione Arbitrale Canoa.
10.4 – La
Direzione Arbitrale Canoa è validamente costituita quando siano presenti il
Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno due Consiglieri.
10.5 –
Per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza semplice.
10.6 – In
caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
ART.
11 – COMPETENZE
11.1 – La
Direzione Arbitrale Canoa dirige l’attività del Collegio in conformità con le
direttive approvate dall’Assemblea degli Ufficiali di Gara ed in particolare:
a – indice le Assemblee degli Ufficiali di Gara e ne compila
l’Ordine del Giorno. Per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria come
stabilito dall’art. 3 comma 4 del presente Regolamento Arbitrale l’Ordine del
Giorno rifletterà la stessa richiesta.
b – predispone, su proposta del Presidente del Collegio, la
relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Ufficiali di Gara.
c – determina il programma di attività del Collegio per
l’anno successivo e le relative variazioni, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Federale.
d – cura l’aggiornamento ed il perfezionamento degli
Ufficiali di Gara nomina le Commissioni didattiche, tecniche e d’esame.
e – nomina i Fiduciari Arbitrali Regionali e può revocarli
con atto motivato.
f – propone al Consiglio Federale la nomina degli Ufficiali
di Gara.
g – concede le abilitazioni arbitrali:
g1 – Acqua Piatta (velocità, e maratona)
g2 – Acqua Mossa (slalom e discesa)
g3 – Partite di polo
g4. – Le abilitazioni praticate non dovranno essere più di
due contemporaneamente.
g.5 – Qualora un Ufficiale di Gara intendesse procedere
all’acquisizione di un’ulteriore abilitazione, dovrà necessariamente sostenere
un esame di qualificazione nella specialità richiesta, che sarà concessa solo al
superamento dell’esame.
g6 – All’inizio di ogni anno, chi è in possesso di tre
abilitazioni, deve comunicare per iscritto alla Direzione Arbitrale Canoa quali
sono le due che intende praticare.
g7 – Dopo
due anni di indisponibilità volontaria all’arbitraggio l’abilitazione è
annullata di diritto dalla D.A.C.. Qualora l’Ufficiale di Gara intenda
riacquisire l’abilitazione sarà sottoposto ad una prova pratica sotto la
supervisione del Consigliere di settore.
g8 –
designa le Giurie delle gare che si disputano in Italia.
g9 – segnala al Consiglio Federale i nominativi degli
Ufficiali di Gara abilitati per le gare all’estero.
g10 – può presenziare alle gare per osservare i servizi
arbitrali e lo svolgimento delle competizioni.
g11 – colloca gli Ufficiali di Gara in posizione di
aspettativa.
g12 – funge da organo disciplinare, per fatti esclusivamente
tecnici, nei confronti degli Ufficiali di Gara.
g13 – ratifica i provvedimenti adottati in caso di estrema
urgenza dal Presidente.
g14 – può delegare l’esercizio di funzioni non esclusive al
Presidente del Collegio.
g15 – vigila sull’osservanza del presente Regolamento
Arbitrale.
g16 – elegge tra i Consiglieri, su proposta del Presidente,
il Vicepresidente, ed il Segretario del Collegio:
a - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di
assenza o impedimento temporaneo.
b – Il Segretario firma gli atti ordinari, cura
l’archiviazione degli atti del Collegio e svolge i compiti attribuitigli dalla
Direzione Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio
ART.
12 – DECADENZA
12.1 – La
Direzione Arbitrale Canoa decade:
a – per cessazione dalla carica del Presidente del Collegio,
per qualsiasi motivo.
b – per mancata approvazione della relazione tecnica e morale
sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso da parte dell’Assemblea
validamente costituita.
c – per dimissioni contemporanee della metà più uno dei
Consiglieri o per dimissioni non contemporanee nell’arco del quadriennio della
metà più uno dei Consiglieri.
12.2 – In
caso di decadenza della Direzione Arbitrale Canoa per qualsiasi motivo, dovrà
essere indetta entro sessanta giorni l’Assemblea Straordinaria per il rinnovo
delle cariche, che dovrà aver luogo entro trenta giorni successivi.
12.3 –
L’ordinaria amministrazione del Collegio fino all’espletamento dell’Assemblea
Straordinaria spetterà:
a – al Presidente, nel caso di dimissioni non contemporanee
della metà più uno dei Consiglieri nell’arco del quadriennio, poiché in questo
caso decade la Direzione Arbitrale Canoa, ma non il Presidente.
b – al Vice Presidente nel caso di impedimento definitivo del
Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest’ultimo.
c – all’intera Direzione Arbitrale Canoa (unitamente al
Presidente) nel caso di dimissioni del Presidente, o di mancata approvazione
della relazione tecnica e morale.
d – al Presidente decaduto in caso di contemporanee
dimissioni della metà più uno dei Consiglieri, nell’arco del quadriennio, poiché
in questo caso decade l’intera Direzione Arbitrale Canoa.
12.4 –
Inoltre decade il componente la Direzione Arbitrale Canoa che, salvo casi di
forza maggiore, risulti assente a tre riunioni dell’organo, anche se non
consecutive, nel corso del quadriennio.
ART.
13 – INTEGRAZIONE
13.1 – In
caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la Direzione Arbitrale Canoa
provvederà ad integrarsi effettuando la sostituzione con il candidato che
nell’ultima votazione sia risultato il più votato dei non eletti, purchè questi
abbia riportato almeno la metà dei voti attribuiti all’ultimo eletto.
13.2 – In
caso di parità, viene nominato il candidato cha ha la maggiore anzianità nella
qualifica della categoria di Giudice Arbitro, ed in via subordinata di età.
13.3 –
Qualora il candidato primo dei non eletti abbia riportato meno della metà dei
voti ottenuti dall’ultimo eletto, o qualora per qualsiasi motivo, l’integrazione
non fosse possibile, si procederà all’elezione del Consigliere mancante mediante
la convocazione entro sessanta giorni dall’evento, di una Assemblea
Straordinaria che dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.
ART.
14 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
14.1 –
Chi intende concorrere a rivestire la carica di Presidente del Collegio o di
Consigliere della Direzione Arbitrale Canoa, dovrà inviare, a mezzo lettera
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione o a mezzo lettera a
mano alla Segreteria Federale, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento
dell’Assemblea degli Ufficiali di Gara formale candidatura specificando per
quale carica intende candidarsi. La candidatura per la carica di Presidente
esclude la possibilità di candidarsi alla carica di Consigliere e viceversa.
14.2 – Possono presentare la loro candidatura gli Ufficiali
di Gara delle categorie Giudici Arbitri, Giudici Arbitri Onorari e Giudici
Arbitri Benemeriti.
CAPO V – I FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI
(top)
ART.
15 – FUNZIONI E DURATA
15.1 –
Nelle Regioni in cui siano presenti almeno cinque Ufficiali di Gara, la
Direzione Arbitrale Canoa nomina un Fiduciario Arbitrale Regionale (F.A.R.).
15.2 –
Nelle Regioni in cui vi fossero meno di cinque Ufficiali di Gara, gli stessi
saranno accorpati ad una Regione limitrofa.
15.3 –
L’incarico di F.A.R. ha la durata di un biennio solare, corrispondente alla metà
del ciclo olimpico ed è rinnovabile .
15.4 – I
Fiduciari Arbitrali Regionali, in conformità con le disposizioni emanate dalla
Direzione Arbitrale Canoa, coordinano l’attività arbitrale nel territorio di
competenza, in particolare:
a – Curano la formazione degli Ufficiali di Gara nelle
categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri.
b – Designano le Giurie per le gare a carattere regionale e
promozionale.
c – Predispongono la relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente, da sottoporre alla Direzione Arbitrale Canoa.
d – Curano l’aggiornamento dell’archivio arbitrale regionale.
e – Svolgono ogni altro compito attribuitogli dalla Direzione
Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio.
CAPO VI – GLI UFFICIALI DI GARA – CATEGORIE
(top)
ART.
16 – FUNZIONI ED INQUADRAMENTO
16.1 –
Gli Ufficiali di Gara si distinguono nelle seguenti categorie:
a – Giudici Arbitri Onorari
b – Giudici Arbitri Benemeriti
c – Giudici Arbitri
d – Arbitri
e – Aspiranti Arbitri
16.2 –
Gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri Onorari e Giudici Arbitri,
hanno la funzione di dirigere ed arbitrare qualsiasi competizione a carattere
nazionale e regionale indette od approvate dalla F.I.C.K., assicurandone il
regolare svolgimento.
16.3 –
Gli Ufficiali di Gara appartenenti a tutte le categorie vengono nominati dal
Consiglio Federale su proposta della Direzione Arbitrale Canoa.
ART.
17 – REQUISITI ED IMPEDIMENTI
17.1 –
Sono requisiti indispensabili per l’ammissione e la permanenza nel Collegio
degli Ufficiali di Gara:
a – la cittadinanza italiana.
b – la maggiore età.
c – il non aver riportato condanne penali passate in
giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a
pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
d – il non aver riportato nell’ultimo decennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o
di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
e – la perfetta conoscenza delle norme Federali, stabilita
attraverso gli esami di abilitazione previsti ai successivi art. 20, 21.
f – non svolgere attività agonistica di canoa.
ART.
18 – DOVERI
18.1 –
Nell’assolvimento delle loro funzioni gli Ufficiali di Gara devono operare con
lealtà, rettitudine e moralità, in osservanza dei principi di terzietà,
imparzialità e indipendenza di giudizio ispirando le loro azioni al miglior
spirito di collaborazione con tutti i tesserati.
18.2 –
Devono osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni Federali con
assoluto riserbo.
18.3 –
Gli Ufficiali di Gara non possono rilasciare dichiarazioni senza espressa
autorizzazione della D.A.C..
18.4 –
Salvo casi di forza maggiore devono assolvere ogni incarico loro attribuito dai
competenti organi del Collegio e partecipare alle riunioni arbitrali.
18.5 –
Non possono partecipare a riunioni arbitrali canoistiche non indette dalla
F.I.C.K..
18.6 –
Gli Ufficiali di Gara dovranno seguire le riunioni tecniche di aggiornamento che
saranno indette allo scopo dalla Direzione Arbitrale Canoa.
18.7 – La
non partecipazione a tali riunioni, sarà considerata come fattore negativo nei
criteri che annualmente saranno indicati per addivenire alla composizione delle
Giurie a carattere nazionale e inoltre non verranno chiamati per commissioni di
studio, didattiche, tecniche d’esami.
ART.
19 – DIRITTI
19.1 –
Gli Ufficiali di Gara godono dei seguenti diritti:
a – Indennità di trasferta e rimborsi per le partecipazioni a
gare, riunioni, corsi ed esami per i quali siano stati regolarmente convocati in
conformità con le disposizioni federali.
b – Assicurazione contro gli infortuni per fatti occorsi
durante lo svolgimento del loro incarico e assistenza legale della F.I.C.K..
c – Libero ingresso nelle manifestazioni Federali dietro
presentazione della tessera Federale.
d – Ogni altro beneficio concesso dalla F.I.C.K..
ART.
20 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “ASPIRANTI ARBITRI” COLLABORATORI
20.1 – La
Direzione Arbitrale Canoa, in armonia con il programma di attività del Collegio
degli Ufficiali di Gara, approvato dal Consiglio Federale, promuove
periodicamente la realizzazione di corsi per la categoria Aspiranti Arbitri.
20.2 –
Possono presentare domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei
requisiti previsti, fino all’età di 50 anni.
20.3 – La
domanda di ammissione, istruita dal competente Fiduciario Arbitrale Regionale,
viene sottoposta al vaglio insindacabile della Direzione Arbitrale Canoa, che la
accoglie o la rigetta con atto motivato.
20.4 – I
candidati ammessi che abbiano regolarmente partecipato al corso formativo e che
abbiano superato l’esame d’idoneità sono nominati Aspiranti Arbitri.
20.5 –
L’esame per l’ottenimento della qualifica di Aspirante Arbitro sarà effettuato
dal Fiduciario Arbitrale Regionale, dopo autorizzazione della D.A.C..
20.6 –
Gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri perdurano nella
qualifica per un anno, durante il quale vengono destinati ad assolvere incarichi
arbitrali regionali in graduale responsabilità perfezionando la loro
preparazione.
20.7 – Al
termine dell’anno gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri, su
segnalazione del F.A.R., vengono invitati dalla D.A.C., a sostenere l’esame di
abilitazione arbitrale, il cui superamento determina la nomina ad Arbitro.
20.8 –
L’esito negativo dell’esame o l’assenza ripetuta ed ingiustificata comporta la
perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.
ART.
21 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “ARBITRI”
21.1 – La
qualifica di Ufficiale di Gara appartenente alla categoria di Arbitro consente
l’espletamento delle funzioni arbitrali nelle competizioni delle specialità per
cui è stato abilitato, con mansioni ausiliarie, specie nelle competizioni a
carattere regionale, ed eventualmente con mansioni direttive, in conformità con
le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.
21.2 –
Dopo quattro stagioni agonistiche di attività ininterrotta nella qualifica di
Arbitro informando il F.A.R., potrà presentare domanda di ammissione all’esame
di qualificazione arbitrale per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro.
L’accettazione della domanda è ad insindacabile giudizio della Direzione
Arbitrale Canoa.
21.3 – La
reiezione della domanda va motivata e comunicata a mezzo raccomandata A.R..
21.4 –
L’esame, effettuato con la direzione di almeno un membro della Direzione
Arbitrale Canoa, deve accertare la perfetta preparazione arbitrale del
candidato, la sua capacità di svolgere con assoluta competenza qualsiasi
incarico arbitrale a carattere ausiliario e direttivo.
21.5 – Il
mancato superamento o la mancata partecipazione dell’esame di qualificazione
arbitrale non determina la perdita della qualifica già maturata e il candidato
non potrà essere ammesso ad un successivo esame di qualificazione prima che sia
trascorso un anno agonistico.
21.6 –
Gli Arbitri al superamento del 70° anno d’età cessano di far parte del Collegio,
e saranno inseriti automaticamente, a meno che non ne facciano espressa
rinuncia, nell’albo dei collaboratori Regionali con la qualifica di Master.
ART.
22 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “GIUDICI ARBITRI”
22.1 –
Gli Ufficiali di Gara appartenenti alla categoria Giudici Arbitri, sono
abilitati alla direzione ed all’arbitraggio di qualsiasi competizione a
carattere nazionale e regionale.
22.2 –
Partecipano attivamente all’attività tecnico/organizzativa del Collegio e
possono essere designati come membri di Commissioni didattiche e d’esame.
Art.
23 – ATTIVITA’ ARBITRALE INTERNAZIONALE
23.1 – I
Giudici Arbitri, che abbiano maturato un quadriennio di anzianità nella
categoria possono presentare alla Direzione Arbitrale Canoa domanda d’ammissione
all’esame d’abilitazione internazionale.
23.2 – La
Direzione Arbitrale Canoa sottopone il candidato ad un esame di idoneità, ed in
caso di esito positivo dell’esame, inoltra la domanda al Consiglio Federale, per
la successiva presentazione all’I.C.F..
23.3 – In
caso di accettazione della domanda il candidato viene sottoposto ad un esame
d’idoneità, ed in caso di esito positivo, la D.A.C. trasmette la domanda al
Consiglio Federale, per la successiva presentazione all’I.C.F..
23.4 – Il
candidato non potrà ripresentare la domanda prima che sia trascorso un anno
agonistico dal mancato superamento, o dalla mancata partecipazione all’esame di
qualificazione.
23.5 –
Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri con le abilitazioni
Internazionali, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, sono segnalati dal
Consiglio Federale all’I.C.F. ed all’E.C.A. per l’attività internazionale in
Italia ed all’estero.
23.6 –
Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri con le abilitazioni
Internazionali sono inoltre designati dalla Direzione Arbitrale Canoa per la
direzione e l’arbitraggio delle competizioni organizzate dalla F.I.C.K. con
particolare riguardo a quelle a carattere nazionale.
23.7 –
Per le gare internazionali, organizzate da I.C.F. ed E.C.A., che si svolgono in
Italia, alle designazioni provvederanno gli stessi organismi.
23.8 – La
Direzione Arbitrale Canoa collaborerà nel designare ulteriori Giudici Arbitri
per tali manifestazioni
ART.
24 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “GIUDICI ARBITRI BENEMERITI”
24.1 –
Gli Ufficiali di Gara che si siano distinti nell’attività del Collegio, al
superamento del 70° anno di età, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa,
potranno essere nominati, dal Consiglio Federale, nella categoria dei Giudici
Arbitri Benemeriti.
24.2 –
Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Benemeriti potranno
essere designati come componenti di Commissioni didattiche e d’esame.
ART.
25 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “GIUDICI ARBITRI ONORARI”
25.1 –
Gli Ufficiali di Gara in attività che si sono particolarmente distinti
nell’attività del Collegio, dimostrando di possedere spiccate qualità morali e
tecniche, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, potranno essere nominati
dal Consiglio Federale, e proclamati dall’Assemblea degli Ufficiali di Gara,
nella categoria dei Giudici Arbitri Onorari.
25.2 –
Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari potranno
essere designati dalla Direzione Arbitrale Canoa:
a – Per incarichi a carattere organizzativo quali:
a1 – Membro di Commissioni d’esame.
a2 – Supervisore alla gare sia Nazionali che Regionali
a3 – Membro di Gruppi di lavoro.
b – Per incarichi a carattere tecnico quali:
b1 – Relatore in riunioni didattiche e tecniche.
b2 – Preparatore degli Ufficiali di Gara della categoria
degli Aspiranti Arbitri.
b3 – Ogni incarico che la Direzione Arbitrale Canoa ritiene
affidare.
b4 – Partecipare all’attività arbitrale a carattere
agonistico.
ART.
26 – ATTIVITA’ ARBITRALE
26.1 –
L’attività arbitrale agonistica Federale si esplica nelle competizioni
Internazionali, Nazionali e Regionali svolgendo gli incarichi Arbitrali
direttivi, ausiliari e di collaboratore dell’Ufficiale di Gara che dirige la
Giuria.
26.2 –
Ogni Ufficiale di Gara deve tempestivamente segnalare alla Direzione Arbitrale
Canoa l’eventuale motivata indisponibilità ad assolvere incarichi arbitrali in
determinati giorni o periodi, presentando, alla Direzione Arbitrale Canoa la
dichiarazione di disponibilità, seguendo le indicazioni comunicate ogni inizio
stagione.
26.3 –
Gli Ufficiali di Gara devono presentarsi puntualmente all’ora e nel luogo
previsti dalla lettera di convocazione.
26.4 –
Durante lo svolgimento della competizione dipendono esclusivamente
dall’Ufficiale di Gara che dirige la Giuria, senza il cui assenso non possono
assentarsi dalla propria postazione e dal campo di gara prima del termine delle
gare.
26.5 –
Gli Ufficiali di Gara che abbiano diretto una gara devono redigere il Rapporto
Arbitrale, in forma chiara ed esauriente riportando in modo oggettivo e con
precisione i dati richiesti, in conformità con le disposizioni emanate dalla
Direzione Arbitrale Canoa.
26.6 –
L’eventuale indisponibilità ad arbitrare una gara, deve essere tempestivamente
comunicata e motivata in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione
Arbitrale Canoa.
26.7 – Durante lo svolgimento delle funzioni arbitrali gli
Ufficiali di Gara devono indossare obbligatoriamente la divisa arbitrale
prevista dalla Direzione Arbitrale Canoa e assegnata in dotazione.
ART.
27 – ESONERO
27.1 –
Sono esonerati dall’attività arbitrale agonistica Nazionale durante il loro
mandato, salvo che la D.A.C. autorizzi diversamente nei casi di effettiva
necessità dovuti ad improvvisa e/o carenza di organico nelle giurie designate:
a – Il Presidente del Collegio.
b – I
Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa
ART.
28 – INCOMPATIBILITA’
28.1 –
L’attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi carica federale
elettiva.. Al termine del mandato, su richiesta, gli stessi interessati potranno
essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di Gara.
28.2 –
L’eventuale non accettazione, da parte della Direzione Arbitrale Canoa di
reinserimento, dovrà essere debitamente motivata.
ART.
29 – ASPETTATIVA
29.1 –
Sono collocati dalla Direzione Arbitrale Canoa in posizione di aspettativa i
Giudici Arbitri che ne presentino domanda per particolari motivi.
29.2 – In ogni quadriennio l’aspettativa può avere una durata
massima di un anno solare, non frazionabile, può essere prorogata per un
ulteriore periodo di anno solare, e non comporta maturazione di anzianità.
29.3 –
Pertanto al termine di tale periodo, la riammissione avviene in modo automatico
ma qualora non venga ripresa l’attività, per scelta dell’interessato, si avrà la
decadenza.
29.4 –
L’aspettativa non può essere concessa agli Ufficiali di Gara delle categorie
Aspiranti Arbitri ed Arbitri.
29.5 –
Gli Ufficiali di Gara collocati in aspettativa possono assistere alle Assemblee,
ma non hanno diritto a voto.
ART.
30 – DECADENZA
30.1 –
Gli Ufficiali di Gara decadono:
a – Per dimissioni, a far data dalla presa d’atto da parte
della Direzione Arbitrale Canoa.
b – Per carenza dei requisiti o per la presenza dei motivi di
impedimento previsti dal precedente art. 17, riscontrate dalla Direzione
Arbitrale Canoa.
c – Per indisponibilità a riprendere l’attività arbitrale
comunicata alla Direzione Arbitrale Canoa al termine del periodo massimo
consentito di aspettativa.
d – Per rinuncia a due gare nello stesso anno solare ritenuta
non sufficientemente motivata dalla Direzione Arbitrale Canoa, o per assenze
ingiustificate a due gare in un anno.
30.2 –
Sono sospesi gli Ufficiali di Gara che sono eletti a cariche federali elettive o
che non siano in grado, per qualsiasi motivo, di svolgere attività arbitrale
agonistica per un periodo di almeno di tre mesi, anche non consecutivi. tranne
che a seguito di motivazioni ritenute valide dalla D.A.C..
30.3 –
Decadono infine dal Collegio gli Ufficiali di Gara, ad eccezione di quelli
appartenenti alla categoria dei Giudici Arbitri Onorari, che, salvo casi non
sufficientemente motivati, non partecipano a due Assemblee degli Ufficiali di
Gara, anche non consecutive.
30.4 –
Delle motivazioni comunicate, non ritenute sufficienti dalla Direzione Arbitrale
Canoa, così come eventualmente della decadenza, deve essere data tempestiva
comunicazione di notifica all’interessato.
Art.
31 – REINSERIMENTO NEL COLLEGIO
31.1 –
Gli Ufficiali di Gara decaduti che fanno domanda di reinserimento nel Collegio,
dopo un esame integrativo con uno o più componenti D.A.C. potranno in caso di
risultato positivo, essere reinseriti nella categoria in cui si trovavano al
momento della decadenza.
CAPO VII – DISCIPLINA
(top)
ART.
32 – DISCIPLINA
32.1 – La
Direzione Arbitrale Canoa, ferme restando le competenze degli Organi di
Giustizia per tutte le controversie rientranti nella loro specifica cognizione,
in caso di comportamenti non ritenuti conformi ai principi dettati dal presente
Regolamento Arbitrale, può richiamare l’interessato eventualmente esonerandolo,
per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno, dalle designazioni
Nazionali ed Internazionali.
32.2 – L’infrazione, deve essere contestata dalla D.A.C.
all’interessato con:
a – Il richiamo – biasimo formulato per iscritto, comminato
nel caso di lieve infrazione.
32.3 –
Secondo la gradualità le manchevolezze potranno essere:
a – Ritardi nella presenza sul campo o anticipazione nella
partenza.
b – Comportamento conflittuale con l’Ufficiale di Gara che
dirige la Giuria.
c – Assenza ingiustificata a due gare.
d – Comportamento conflittuale con gli atleti e/o dirigenti
di Società.
e – Non compilazione del Rapporto Arbitrale.
f – Non comunicare l’assenza alle gare alle quali è stato
designato, eludendo le indicazioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa ad
ogni inizio stagione.
CAPO
VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(top)
ART.
33 – DISPOSIZIONI FINALI
33.1 –
Modifiche al presente Regolamento Arbitrale dovranno essere votate
dall’Assemblea degli Ufficiali di Gara, ed approvate dal Consiglio Federale.
33.2 –
Inoltre, al presente Regolamento Arbitrale, potranno essere apportate variazioni
che si rendessero necessarie con la revisione da parte della F.I.C.K. dello
Statuto Federale e del Regolamento Federale, nelle parti che interessassero il
Collegio degli Ufficiali di Gara.
ART.
34 – NORMA TRANSITORIA
34.1 –
L’Assemblea da mandato alla D.A.C. di apportare le variazioni che si rendessero
necessarie dopo la revisione da parte della F.I.C.K. dello Statuto e del
Regolamento Federale nelle parti che interessano gli Ufficiali di Gara.
34.2 – Le
variazioni, inoltre, dovranno essere approvate dal Consiglio Federale e dal
C.O.N.I.
ART.
35 – ENTRATA IN VIGORE
35.1 – Il
presente Regolamento entra un vigore previa approvazione da parte della Giunta
Nazionale del C.O.N.I.