Napoli, 4 dicembre 2000
Gentili colleghi,
ho ritenuto di chiedere ad un avvocato, nostro collega e quindi bene informato sui regolamenti, chiarimenti in merito alle nostre responsabilità nel corso degli arbitraggi.
Ritengo che sia un argomento importante e Vi consiglio di leggere con attenzione la lettera che Vi accludo e che dimostra le nostre responsabilità.
Per motivi di riservatezza essendo stata richiesta questa consulenza in forma privata ometto l'intestazione dello studio legale.
Distinti saluti.
G.A. Umberto Prota
Via Posillipo n° 56 Parco Rivalta
80132 Napoli
Gentile Signor Prota,
in relazione al quesito prospettatomi, osservo quanto segue.
Poiché "le gare di canoa sono competizioni anche contro gli elementi naturali" (Artt. 28, 101 e 157 Codice di Gara), tali da poter porre i concorrenti in grave pericolo (sempre artt. 28, 101 e 137 C.d.G.) assume particolare e delicata importanza la predisposizione di mezzi idonei a scongiurare tragici eventi.
Il legislatore federale, in proposito, ha manifestato particolare sensibilità prevedendo la figura del Comitato Organizzatore, con un suo responsabile, cui, tra le altre mansioni, ha demandato il compito di "curare il servizio di sicurezza e di salvamento secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti" e dispone il servizio sanitario e di pronto soccorso per tutta la durata della manifestazione, garantendo la presenza di un medico e di una autoambulanza (art, 19 lett. h) e i) C.d.G.).
Specificatamente, poi, per la Canoa Olimpica è prevista la presenza sul campo di gara di due motoscafi di soccorso e relativi piloti, con a bordo coperte, ecc... (art. 48 c. 1 lett. f) c.2 lett. f) C.d.G.). Con il termine "ecc." si devono intendere altri strumenti idonei al salvamento quali salvagente, funi galleggianti, mezzo marinaio e quant'altro possa risultare utile, e non d'impaccio, ad effettuare il soccorso di un atleta caduto in acqua.
E' da sottolineare come nel regolamento per la Canoa Olimpica, ove, a differenza degli altri regolamenti tecnici, è prevista una differente predisposizione di attrezzature per le competizioni a livello internazionale, nazionale ed interregionale e quelle a livello regionale, il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di soccorso non varino.
In ordine alla Canoa Maratona, Fluviale e Polo, sono stati previsti alcuni strumenti personali di protezione quali salvagente (Artt. 85 e 100 C.d.G.) ed il casco di protezione (Artt. 100 e 147 n. 2. C.d.G.), nonché è stata prevista l'inaffondabilità delle imbarcazioni (Artt. 85 e 100 C.d.G.), la loro "inoffensività (Art. 146 n. 5 ed allegato C.d.G.) e la loro dotazione di solide impugnature a poppa ed a prua (Art. 100 C.d.G.).
Per la Canoa Polo, in particolare, l'art. 147 n. 2 C.d.G. indica, solo a titolo di esempio, la necessità per gli atleti di indossare un salvagente, preoccupandosi in quel contesto più della protezione del tronco, da urti accidentali nelle fasi di gioco, tra canoista e pagaia o canoa di altro giocatore.
Le norme generali del C.d.G., artt. da 1 a 33, applicabili, se non diversamente stabilito, a tutti i regolamenti tecnici specifici, prevedono le figure istituzionali del Responsabile del Comitato Organizzatore (art. 19 C.d.G.), del Giudice Arbitro Principale (art. 25 C.d.G.) e del Direttore di Gara (art, 24 C.d.G.).
Mentre ai primi due competerebbero rispettivamente la predisposizione del campo di gara, con tutto quanto occorre, inclusa la sicurezza, per lo svolgimento di una competizione sportiva, e la direzione tecnica delle gare, intendendo con ciò il rispetto delle norme tecnico-agonistiche previste dai regolamenti federali, al Direttore di Gara viene attribuita una generica e superiore mansione di controllo, anche per decisioni in merito a fattispecie non previste dal C.d.G., con specifica funzione direzionale quanto a spostamenti di orari, percorsi, nomina sul campo di ufficiali di gara ausiliari, adozioni di provvedimenti disciplinari per violazioni delle norme di correttezza sportiva e segnalazione agli Organi di Giustizia Sportiva federali delle ipotesi di illeciti sportivi e/o disciplinari.
In tale enorme facoltà di poteri è, probabilmente, da ricercarsi il fondamento di quanto riferitoLe, in ordine alle responsabilità esclusive del Direttore di Gara, dalle persone da Lei consultate.
Occorre distinguere, ora, i diversi gradi di responsabilità, amministrativa-sportiva, civile e penale, che possono assumere rilevanza nel caso in cui, nel corso di una gara di canoa, un atleta riporti lesioni o, ipotesi ben più grave, perda la vita.
Poiché, come si vedrà in seguito, i differenti regolamenti tecnici prevedono soggetti diversi preposti ai controlli di sicurezza, è opportuno scindere l'esame della canoa olimpica dalle altre discipline.
Prendendo in esame l'ipotesi sopra detta, ossia di un atleta che muoia annegato, e sul campo di gara non fossero presenti adeguati mezzi di sicurezza, chi dovrebbe rispondere del fatto ?
Il responsabile del Comitato Organizzatore, per non aver predisposto le attrezzature in conformità agli artt. 20 e 48 C.d.G., il Giudice Arbitro Principale, per non aver sospeso la gara in assenza dei mezzi di sicurezza, lo starter, per aver dato il via senza aver prima verificato la presenza di idonee strutture di sicurezza, il giudice di percorso che non ha segnalato l'assenza dei
natanti di soccorso, o il Direttore di Gara, per non aver controllato il regolare svolgimento della manifestazione?
Per l'aspetto amministrativo-sportivo, ritengo evidente che l'infrazione al regolamento debba essere contestata sia al responsabile del comitato organizzatore che al G.A.P. ed al Direttore di Gara che hanno omesso di verificare l'idoneità delle strutture.
Civilmente, invece, potrebbe addirittura concorrere la stessa F.I.C.K., nella figura del suo legale rappresentante, per la negligenza ed imperizia dimostrata dalla persona nominata quale Direttore di gara, con lo stesso Direttore ed il G.A.P..
Mentre per l'aspetto amministrativo-sportivo è limitata la giurisdizione alla Giustizia sportiva, per la responsabilità civile è possibile che intervenga la Magistratura ordinaria nel caso in cui una pretesa risarcitoria non venga soddisfatta dagli obbligati o da un terzo (Compagnia di assicurazione) che intervenga per tacitare i danneggiati.
Delicato e particolare aspetto assume, invece, nel caso prospettato il tema in materia penale.
Poiché la responsabilità penale è personale (Art, 27 Costituzione), è necessario individuare chi, con condotta commissiva od omissiva, abbia provocato l'evento o abbia consentito che questo si producesse.
Se un atleta, nel corso di una competizione, morisse a seguito di un infortunio, bisognerà individuare chi aveva il compito di prevedere quell'infortunio, o di impedirne il verificarsi, e che, con la propria condotta omissiva, abbia fatto si che l'evento dannoso prodottosi per colpa di altri, o per cause imprevedibili, giungesse alle sue estreme conseguenze.
Dilatando all'estremo tale concetto, si potrebbe giungere ad affermare che ci sia responsabilità nella condotta di chiunque non abbia impedito all'atleta di affrontare una competizione svolta anche contro gli elementi della natura attesa l'imprevedibilità e, talvolta, la virulenza degli stessi.
Pertanto ne risponderebbero l'allenatore, l'accompagnatore e quanti altri, compresi i conducenti dei mezzi pubblici di trasporto che hanno portato l'atleta sul luogo della gara i quali tutti per la loro parte hanno consentito all'atleta di trovarsi nel luogo ove si è verificato l'infortunio.
Ovviamente tale interpretazione è paradossale e, nel contempo, condurrebbe ad una paralisi totale non solo in campo sportivo ma in qualunque espressione della vita sociale.
Per individuare quella, tra le varie concause intervenute, che abbia da sola causato l'infortunio occorre isolare quella che, in modo efficiente, abbia per ultima contribuito al verificarsi del sinistro, potendo, tale causa, essere addebitata anche a più soggetti (si esclude dall'esempio, per brevità, l'ipotesi di un altro atleta che collida con l'infortunato).
Nel caso specifico, ponendo il caso che il decesso sia avvenuto perché, anziché due, era presente sul campo di gara un solo motoscafo di soccorso e, pertanto, l'atleta è stato con troppo ritardo soccorso, bisogna individuare chi, tra le varie figure fin qui esaminate, avrebbe potuto impedire l'evento.
Mentre il responsabile del Comitato Organizzatore risponde al Direttore di Gara, ed alla Giustizia Sportiva, della inadempienza, si ritiene che del fatto possano essere ritenuti responsabili il Direttore di Gara ed il Giudice Arbitro Principale. Qualora lo starter fosse stato informato della carenza dei mezzi di soccorso, ed avesse ugualmente impartito il "via" sarebbe anch'egli assoggettabile a censura in concorso con gli altri due.
Per il Direttore di Gara è evidente che, non risultando rispettato il regolamento, che richiede due motoscafi di soccorso, si possa configurare una responsabilità per non aver impedito la partenza della gara: eguale considerazione deve essere svolta per il G.A.P..
Se è pur vero che il G.A.P., apparentemente, è tenuto a far rispettare unicamente norme tecniche, in realtà ha anche il compito di ispezionare il campo di gara per verificare se sono state osservate le norme prescritte (Art. 25 c. 2 n. 2 C.d.G.): da tale ispezione, se effettuata con perizia, attenzione e diligenza, non può non rilevarsi l'assenza, o l'inadeguatezza, dei mezzi di soccorso, tale da far ragionevolmente prevedere che, in caso di emergenza, gli atleti possano essere esposti a gravi e concreti pericoli.
Né un bilanciamento tra l'interesse a far celebrare la gara, segnalando la carenza al Direttore di Gara, ed il bene costituzionalmente garantito della integrità personale, può giustificare l'azione consistita nel consentire lo svolgimento della competizione in carenza delle condizioni di sicurezza.
Ove si consideri, poi, che per le altre discipline della canoa sono gli arbitri a verificare il rispetto dei mezzi di protezione (salvagente, canoe inaffondabili o "inoffensive". caschi di protezione, ecc...), come risulta dagli artt. 75, 100, 108, 143, 146 e 148 C.d.G., appare incomprensibile perché per la canoa olimpica il G.A.P. dovrebbe essere del tutto estraneo a tale aspetto "tecnico" della competizione.
Appare opportuno osservare, inoltre, come mai un arbitro farebbe partire una gara in assenza dell'ambulanza e del relativo medico; se in tale circostanza il G.A.P. fa dipendere una presa di posizione dalla violazione di un dovere ad altri ascritto, in cosa si radicherebbe il concetto secondo il quale il G.A.P. non dovrebbe pronunciarsi per l'assenza dei motoscafi di soccorso?
Discorso analogo, e consequenziale, deve svolgersi per i salvagente: le loro caratteristiche devono essere tali da consentire di sorreggere a galla un peso di 6 Kg netti.
Tale requisito, evidentemente indice di idoneità a salvare un corpo inanimato in acqua, deve essere verificato dall'arbitro a ciò incaricato. Qualora un atleta affogasse perché il salvagente non era conforme a quanto stabilito dal regolamento, ovvero, nella Polo, un atleta riportasse ferite perché una canoa presentava sporgenze spigolose non imbottite, gli arbitri delegati al controllo risponderebbero, anche penalmente, per aver negligentemente omesso il controllo sulla regolarità dei mezzi di protezione.
Se il problema da affrontare principalmente sui campi di gara è quello della carenza delle attrezzature, sarebbe opportuno far rilevare le mancanze, affinché i responsabili incorrano nelle sanzioni previste per le violazioni al regolamento, anziché accettare di avviare una competizione ponendo a rischio l'incolumità di atleti ignari.
Sperando con queste brevi considerazioni, che in altra sede potrebbero trovare maggiore approfondimento, di aver risposto ai Suoi quesiti, voglia gradire i miei più cordiali saluti.