Per chi fosse interessato ad approfondire il tema di cui si dibatte proponiamo un estratto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive con evidenziate le parti che riguardano gli ufficiali di gara che ci ha inviato Sandro Barison.

 


 

estratto da

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Deliberati dal Consiglio Nazionale il 23 marzo 2004, in attesa di approvazione ministeriale

 

TITOLO SECONDO

DEL DIRITTO DI VOTO

…. Omissis …..

 

4) ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI VOTO AD ATLETI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI.

 

4a) PRINCIPI GENERALI

 

Gli Statuti delle FSN e delle DSA devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli Federali, in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso.

La ripartizione della percentuale suddetta deve essere in misura proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell’ambito del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. In assenza della figura del tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

Devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti.

E’ facoltativa la presenza degli ufficiali di gara nei Consigli Federali.

La quota percentuale agli stessi riservata esula dal 30% assegnato ad atleti e tecnici.

Gli atleti ed i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria.

Nell’ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

 

4b) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI NEI CONSIGLI FEDERALI.

 

I rappresentanti degli atleti maggiorenni, sia dilettanti sia professionisti, tesserati tramite le Società e le associazioni affiliate alle FSN e alle DSA, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello Statuto.

 

4c) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI TECNICI NEI CONSIGLI FEDERALI.

 

I rappresentanti dei tecnici maggiorenni, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le FSN e le DSA, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello Statuto.

 

4d) ELEZIONE FACOLTATIVA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICIALI DI GARA NEI CONSIGLI FEDERALI.

 

Gli ufficiali di gara maggiorenni eleggeranno, i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale ove previsto negli statuti federali, secondo le modalità stabilite negli statuti stessi.

 

5) ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DIVOTO AD ATLETI, TECNICI ED UFFICIALI DI GARA PER ’ELEZIONE DI ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI DIVERSI DAL CONSIGLIO FEDERALE.

 

Gli Statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di atleti e tecnici ed, eventualmente, degli ufficiali di gara, alle assemblee per l’elezione del Presidente federale e degli altri organi federali.

 

….. omissis ….

 

TITOLO TERZO

DELL’ASSEMBLEA E DELL’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI ASSEMBLEARI.

 

7) ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

 

Entro il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi devono essere svolte le assemblee ordinarie elettive delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; le Federazioni che partecipano ai Giochi Olimpici Invernali provvedono alla convocazione ed allo svolgimento dell’assemblea elettiva entro tre mesi dalla chiusura dei Giochi.

 

….. omissis …..

 

TITOLO V

DELL’ELEGGIBILITA’ ALLE CARICHE FEDERALI E DELLE INCOMPATIBILITA’

 

12)PRINCIPI GENERALI

 

- Il Presidente, il Consiglio federale, il Collegio dei revisori dei conti ed i Consigli regionali devono essere sempre elettivi. I Consigli provinciali, laddove previsti, devono avere anch’essi natura elettiva.

- I requisiti relativi all’elettorato passivo dei componenti degli organi elettivi e di nomina devono corrispondere a quanto contemplato nel successivo art.14.

- Gli statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l’eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti previsti secondo le indicazioni dell’art. 14.

- Per l’eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero dei voti come stabilito nei singoli statuti.

- Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate che volessero prevedere la sottoscrizione delle candidature da parte di un numero minimo di associazioni e società affiliate con diritto di voto, devono indicare nello Statuto detto numero.

 

…. Omissis …

 

14) REQUISITI PER RIVESTIRE CARICHE

 

I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all’art.5 commi 3 e 4 dello statuto del CONI e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l’eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso di specifica professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all’Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività della Federazione e della Disciplina Sportiva Associata nell’ambito della quale viene inoltrata la candidatura.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

 

15) INCOMPATIBILITA’ TRA LE CARICHE

 

La carica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell’ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri Statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico.

 

… omissis …

 

8 luglio 2004