Regolamento
CAR-MASTER……….questo sconosciuto !
Qualche anno fa grazie
ad una geniale intuizione fu stilato il Regolamento CAR-MASTER che
aveva lo scopo di permettere di far continuare l’attività, anche se “a
mezzo servizio”, ai Giudici Arbitri e Arbitri al compimento del 70°
anno di età e di “arruolare” i Collaboratori Ausiliari Regionali
(abbreviato C.A.R.) fra tutti coloro che, avendone i requisiti,
potevano collaborare con gli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni a
carattere regionale riconosciute dalla F.I.C.K..
I requisiti
indispensabili per l’ammissione e la permanenza all’Albo dei
Master e dei C.A.R. erano e sono: la cittadinanza italiana; la buona
condotta civile e morale, il grado di cultura adeguato alle funzioni,
la buona conoscenza dei codici delle gare, l’idoneità fisica allo
svolgimento delle funzioni arbitrali, avere la maggiore età ed
essere tesserato F.I.C.K..
Non potevano e non
possono ricoprire la carica di Ufficiale di Gara (nota: non quella di
CAR):
i non cittadini italiani; coloro che abbiano riportato condanna per
delitto doloso o siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di
una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o inibizioni
complessivamente superiori ad un anno e coloro che ricoprono cariche
elettive federali.
In buona sostanza
mentre per fare l’Aspirante Arbitro non è necessario essere tesserati
lo è per divenire CAR. Ma per fare l’Aspirante Arbitro sono requisiti
indispensabili la perfetta conoscenza delle norme Federali, stabilita
attraverso gli esami di abilitazione e non svolgere attività
agonistica di canoa. Invece per fare il CAR occorre la conoscenza
delle regole utili a svolgere funzioni arbitrali.
Differenze
sostanziali?
1.
Anche
gli atleti possono divenire CAR;
2.
il
riconoscimento della qualifica di C.A.R. viene deliberato dal Comitato
Regionale di appartenenza.
Ma, è mai stato
deliberato questo riconoscimento da parte di qualche Comitato
Regionale? Io non l’ho mai vista una delibera di questo tipo.
Tra l’altro il nuovo
Regolamento arbitrale all’ART. 20 ha introdotto una nuova terminologia
– UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “ASPIRANTI ARBITRI” COLLABORATORI che
ingenera a mio avviso una sovrapposizione di figure similari.
Questa sovrapposizione viene ancor più esaltata dal fatto che, per
esigenze legate alle partite di polo nel
Regolamento di Canoa
Polo – all’art.5.6.3 UFFICIALI DI GARA, è stato introdotto:
“3. Per le giornate di campionato
di qualsiasi serie potranno essere utilizzati dal Giudice Arbitro
Principale gli ausiliari arbitri di canoa polo (C.A.R.), che
obbligatoriamente le società dovranno mettere a disposizione tra i
propri tesserati che hanno conseguito tale qualifica, per tutta la
durata della manifestazione, nel numero di almeno 1 per ogni
squadra partecipante.
L’inadempienza a tale obbligo comporta
la sanzione pecuniaria di €. 100,00 e/o la penalizzazione di punti UNO
in classifica”.
Quindi i CAR per la
sola “polo” cambiano nome. Che confusione!
Tra l’altro mi chiedo
è stata inviata alla DAC e quindi ai GAP, la lista dei tesserati che
hanno conseguito tale qualifica?
La qualifica di CAR
viene attribuita per la Polo, solo grazie all’indicazione delle
società di appartenenza?
DALLA “CRITICA”
ALLA PROPOSTA
Pur di vedere la luce
in questa situazione ingarbugliata sarei disposto anche ad ingoiare la
pillola di far fare l’Aspirante Arbitro (e solo questo) a coloro che
svolgono attività agonistica di canoa, variando l’attuale testo del
Regolamento arbitrale:
“20.7 – Al termine
dell’anno gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri, su
segnalazione del F.A.R., vengono invitati dalla D.A.C., a sostenere
l’esame di abilitazione arbitrale, il cui superamento determina la
nomina ad Arbitro.
20.8 – L’esito
negativo dell’esame o l’assenza ripetuta ed ingiustificata comporta la
perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.”
Con la seguente
proposta di modifica:
“20.7 – Dopo almeno un
anno (nota: quindi anche dopo 10 anni) gli appartenenti alla categoria
degli Aspiranti Arbitri-Collaboratori, con l’impegno di non
svolgere più attività agonistica di canoa, su segnalazione del
F.A.R., vengono invitati dalla D.A.C., a sostenere l’esame di
abilitazione arbitrale, il cui superamento determina la nomina ad
Arbitro.
20.8 – abrogato.”
In questo modo chi
continua a svolgere attività agonistica di
canoa, potrà fare solo l’aspirante Arbitro e questo potrà essere
valido in tutte le discipline federali.
In questo modo anche
gli aspiranti A. per la polo sarebbero inquadrati nel Collegio e con
le regole del Collegio.
Tra l’altro di questa
opportunità potrebbero avvalersi anche le altre discipline e si
avrebbe un’unica regola.
A questo punto il
Regolamento CAR-MASTER rimarrebbe per i soli arbitri ultrasettantenni
e quindi sarebbe assolutamente inutile tenerlo in piedi.
A MALI ESTREMI,
ESTREMI RIMEDI MA……..CHIARI E BEN DISCIPLINATI!
Salute a tutti, poiché
vi voglio bene
Nicola Fornarelli