Ciao Peppino.
Ho esaminato il
nuovo modello
per il rimborso spese.
Noto che in calce si deve
sottoscrivere una dichiarazione :
“Il sottoscritto dichiara, sotto la propria
responsabilità, di non aver superato, con il pagamento della suddetta
indennità, il limite di € 7.500,00, previsto dall’art. 69 T.U.I.R.. Si
impegna, inoltre a comunicare alla Federazione il superamento di tale
limite.”
In genere prima
di sottoscrivere una qualsiasi dichiarazione mi documento e penso possa
essere utile anche ai colleghi sapere di cosa si tratta e pertanto Ti allego
un estratto delle norme citate.
Con i migliori
saluti
Sandro BARISON
1 aprile 2010
Dpr 22
dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi
(pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 31
dicembre 1986 n. 302)
…… omissis
…..
Capo VII - Redditi diversi
Articolo 67 -
Redditi diversi
1.
Sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti
nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società
in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità
di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva
vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b)
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli
acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per
la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi
familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di
ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui
all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli
ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al
25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali
potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di
diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di
soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le
partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una
percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle
percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto
(1);
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore
dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera
c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di
cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni
(2);
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore
dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli
preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo
oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo
di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti
finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti
rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso
ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso
cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in
dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di
abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e
dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in
usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano
fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito
complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m)
le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i
compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione
Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e
dei collaboratori tecnici;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea
di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione
di cui alle lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i
titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti,
nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in
caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si
considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti
in data più recente
(3).
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare
il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e
conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata
secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia
superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi
continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter),
c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante
rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di
cessione a titolo oneroso.
(1)
Numero così sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del Dlgs 247/2005, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
(2) Numero
così modificato dal comma 1 dell'articolo 4 del Dlgs 247/2005, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
(3) Comma così
modificato dal comma 1 dell'articolo 4 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza
indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
…… omissis …..
Articolo 69 -
Premi, vincite ed
indennità
1. I
premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le
indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un
importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.
…… omissis …..
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