MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
CIRCOLARE N. 104 DEL 12/08/1997
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
Si fa seguito alla circolare telegrafica n. 102 in data 23 maggio 1997, relativa all'attuazione dell'art. 13 legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha abrogato le disposizioni previste per le autorizzazioni all'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
In quella sede si faceva riserva di fornire precisazioni in ordine all'applicabilità del citato articolo a quelle autorizzazioni relative a liberalità destinate a costituire il patrimonio iniziale di un riconoscendo ente e quindi contestuali al riconoscimento giuridico dello stesso.
Considerato che la problematica investe anche le altre Amministrazioni dello Stato ed ha quindi carattere generale, questa Direzione ha ritenuto opportuno - prima di poter sciogliere la riserva - giungere ad una soluzione unitaria, sia pure fatte salve le specificità dovute alla particolare natura degli enti ecclesiastici.
A tal fine, è stata promossa dalla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale una Conferenza di Servizi nella quale si è deciso di interessare la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla effettiva incidenza della abrogazione operata dal citato art. 13 sulle disposizioni contenute negli art. 600 e 786 cc., che impongono agli enti di fatto, destinatari di liberalità, l'obbligo di richiedere entro l'anno il riconoscimento giuridico.
In attesa che la Presidenza si pronunci su quanto richiesto, è opportuno rilevare che nel contesto del riconoscimento giuridico la liberalità non vive in funzione dell'autorizzazione (il cui concetto è chiaramente superato secondo quanto risulta dallo spirito della citata legge n. 127), bensì ha rilevanza soltanto in relazione all'aspetto patrimoniale che supporta il riconoscimento di un ente.
In materia di riconoscimenti giuridici degli enti ecclesiastici è intervenuto poi, a mutare l'orientamento sino ad ora seguito, l'Accordo sottoscritto il 24.2.1997 dalla Commissione Paritetica Stato Italiano - Santa Sede pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 15.7.1997 - con il quale vengono indicate le linee interpretative delle norme pattizie la cui applicazione, non sempre aderente a tali criteri, ha portato, nel corso degli anni, ad assimilare la figura dell'ente ecclesiastico a quella di diritto privato.
Tale assimilazione - rileva la Commissione - contrasta con la specialità delle norme approvate in sede concordataria che prevedono il recepimento dell'ente ecclesiastico nell'ordinamento civile con le caratteristiche originarie così come stabilite dalle norme canoniche.
Da ciò l'inapplicabilità agli enti di specie delle norme civilistiche in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione.
In sintesi, dalla lettura dell'Accordo discende che:
- per l'atto costitutivo e lo statuto non è richiesta la forma dell'atto pubblico;
- lo statuto non deve essere sottoposto all'approvazione governativa;
- l'acquisizione dello stesso è in funzione dell'accertamento della sussistenza del fine di religione e di culto quale fine costitutivo ed essenziale dell'ente, per cui la richiesta trova giustificazione per gli enti di cui al 2' comma dell'art. 2 della L.222/85;
- non esiste una normativa pattizia che imponga, in via generale, di conferire rilievo alle risorse patrimoniali di cui dispone l'ente ecclesiastico, fatta eccezione per gli Istituti religiosi di diritto diocesano, le Chiese aperte al culto pubblico e le Fondazioni di culto;
- non possono, peraltro, essere richiesti, ai fini del riconoscimento giuridico, quegli elementi, previsti dagli artt. 33 e 34 del c.c., tra cui il patrimonio (eccezione fatta , per questo ultimo aspetto, per gli enti di cui sopra), rilevanti unicamente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche e, quindi, rivolti alla tutela dei terzi;
- gli elementi da richiedere per il riconoscimento giuridico sono quelli che si deducono dalla legge e dal regolamento;
L'Accordo in questione - con cui viene richiesto l'intervento di modifica dell'art. 2 del D.P.R. 33/87, per il quale questa Amministrazione si è già attivata - è peraltro di immediata applicabilità laddove è sufficiente ricorrere ad una diversa impostazione da quella attualmente seguita.
Si è ritenuto, tuttavia, opportuno, al fine di verificare che la traduzione in termini istruttori di quanto discende dal testo sia aderente allo spirito della nuova interpretazione, avvalersi dell'apporto del consiglio di Stato cui è stato riferito con relazione n. 566 FG del 31/07/1997.
In attesa di acquisire il parere dell'Organo Consultivo, per procedere poi ad impartire le direttive cui attenersi in materia di riconoscimenti giuridici degli enti ecclesiastici, si ravvisa fin da ora la necessità di contenere l'attività istruttoria - puntualmente regolata dalla circolare n. 78 del 23 novembre 1993 - nell'ambito di quanto rappresentato.
Resta peraltro fermo che le osservazioni formulate dalla Commissione circa la non assoggettabilità ad approvazione delle norme statutarie non trovano applicazione per le Fabbricerie nei confronti delle quali l'espressa previsione regolamentare (art. 35 del D.P.R. 33/87) richiede che lo statuto sia soggetto ad approvazione.
Ciò anche in considerazione della particolare natura delle stesse essendo enti di natura mista (laica ed ecclesiastica) che hanno lo scopo di amministrare i beni destinati alla manutenzione ed al restauro delle chiese ed i cui organi vengono nominati con Decreto del Ministro dell' Interno.
L'impossibilità, richiamata dall'Accordo, di valutare lo statuto quanto meno nella sua complessità, determina una nuova reinterpretazione delle ipotesi di mutamento previste dall'art. 19 della legge 222/85.
Venivano, infatti, prese in considerazione ai fini dell'applicazione della procedura ex art. 19 eventi quali il trasferimento di sede o il cambio di denominazione che pur non concretizzando quel mutamento sostanziale indicato dalla norma, per il solo fatto di essere collegati con lo statuto giustificavano, in qualità di modifica statutaria, l'intervento dell'Amministrazione.
La modifica di tali elementi, non più riconducibili al documento statutario, rileverebbe unicamente in termini di iscrizione nel registro delle persone giuridiche cui dovrà provvedere direttamente l'ente interessato.
Per le pratiche, pertanto, che si sostanziano nel trasferimento di sede o in un semplice cambio di denominazione che quindi non coinvolge la modifica della tipologia dell'ente, sarà sufficiente prendere formalmente atto della intervenuta variazione; ciò consentirà all'Amministrazione di essere aggiornata su quegli elementi indispensabili per l'identificazione dell'ente.
Corre, peraltro, l'obbligo di rappresentare che una ulteriore problematica viene ad interessare la materia dei riconoscimenti degli enti ecclesiastici.
È infatti intervenuta - come è noto - la L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, comma 26) che, nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa, ha abrogato, tra l'altro, ogni diversa disposizione di legge che prevede il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria.
La specialità delle norme concernenti gli enti ecclesiastici - specialità di cui partecipa anche la legge 222/85 che, all'art. 1, prevede per il riconoscimento l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato - ha, tuttavia, fatto emergere il problema della capacità da parte di una legge ordinaria dello Stato (quale la legge 127/97) di incidere su una norma che, se pur formalmente di pari rango, discende, per quanto attiene al suo contenuto, da accordi di natura pattizia. Con relazione n. 78/1 U.S. dell'11/7/1997 le argomentazioni a sostegno della tesi della specialità sono state rappresentate al Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi in merito.
Nel portare a conoscenza delle SS.LL. il panorama sintetico delle problematiche che investono il settore, si rappresenta che non appena saranno definite le questioni in atto, sarà cura di questa Direzione generale impartire opportune direttive per regolamentare "ex novo" la materia dei riconoscimenti giuridici degli enti ecclesiastici.
Si fa riserva, pertanto, di ulteriori notizie appena in grado.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
(Farrace)
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