MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
CIRCOLARE N. 103 DEL 06/06/1997
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO PER LA PROVINCIA
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI
AOSTA
Con circolare n. 94 del 16 maggio 1996 è stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di richiedere la sospensione dei giudizi promossi nei confronti del Fondo Edifici di Culto, per la affrancazione 5delle enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, essendo stata sollevata l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 607, sulla determinazione del capitale per l'affrancazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19/23 maggio 1997 n. 143, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 maggio 1997, accogliendo l'eccezione di incostituzionalità formulata, ha dichiarato l'ellegittimità costituzionale del predetto art. 1, primo e quarto comma, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il canone enfiteutico ai fini della determinazione del capitale di affrancazione, sia aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti idonei a mantenerne aggiornata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
Pertanto, per le affrancazioni chieste in via stragiudiziale, la determinazione del capitale di affranco dovrà essere effettuata dagli UU.TT.EE. secondo i criteri indicati nella predetta sentenza.
Analogamente per i giudizi pretorili pendenti, nei quali partecipano funzionari prefettizi in rappresentanza del Fondo Edifici di Culto, dovrà essere chiesta, oltre la fissazione dell'udienza, la determinazione del capitale di affranco in base ai criteri suesposti.
Nel trasmettere copia della predetta sentenza, si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di assicurazione.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
(Farrace)
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