MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

 

CIRCOLARE N. 98 DEL 05/11/1996

 

I SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

 

OGGETTO: Beni culturali di proprietà del Fondo Edifici di Culto - Richiesta di prestiti di opere d'arte, conservate in chiese di proprietà del F.E.C., per esposizione in mostre - Criteri di massima.

 

Con circolare n. 86 del 9/11/1995 questa Direzione Generale ha diramato istruzioni in ordine ai beni culturali di proprietà del Fondo Edifici di Culto con particolare riferimento alle richieste di prestito delle opere d'arte, conservate nelle chiese ex conventuali.

Sono state così indicate le modalità per la definizione dei relativi procedimenti istruttori, che consentano di riferire compiutamente al Consiglio di Amministrazione per il prescritto relativo parere in armonia con le disposizioni normative che regolano la materia.

In particolare vengono richiesti i pareri tecnici delle Soprintendenze competenti in merito allo stato di conservazione dell'opera, nonché la determinazione del valore assicurativo per la polizza di copertura secondo la formula da "chiodo a chiodo"; notizie relative alla sede espositiva ed alle relative misure di sicurezza predisposte, il parere dei Rettori delle Chiese in merito alla compatibilità del prelevamento dell'opera con le necessità pastorali.

A tutt'oggi l'indirizzo al riguardo è stato di accogliere le richieste pervenute da parte di enti pubblici e privati, ovviamente in presenza dei cennati requisiti.

Il sempre più crescente numero delle chiese ex conventuali di accertata proprietà, che comporta in sé il maggior numero delle opere d'arte da tutelare, farà sicuramente registrare più numerose richieste di prestito.

Si pone così il problema di contemperare l'esigenza della tutela delle opere d'arte e la fruibilità da parte del pubblico di un patrimonio storico culturale di grande valore.

Si vedono quindi contrapposte due finalità:

la prima relativa alla conservazione dell'opera d'arte che costituisce un "unicum" la cui sottrazione rappresenterebbe comunque una perdita non compensabile dal risarcimento economico derivante dalla garanzia assicurativa; la seconda riguardante il garantire le scelte operate dal Legislatore e confermate dall'indirizzo governativo di promozione e sviluppo di iniziative culturali.

Ravvisata la necessità che l'opera d'arte durante lo spostamento e nel corso dell'esposizione, venga adeguatamente tutelata, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, nella seduta del 22/10/1996, fermi restando gli adempimenti previsti nella richiamata circolare n. 86/95, ha fissato i sottostanti criteri, indispensabili per l'esame delle domande di prestito:

1. che si tratti di opere inventariate, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1089 del 1939;

2. che, per i prestiti nazionali, l'opera non sia stata concessa per esposizioni già due volte nel corso dell'anno (art. 6, 3 comma, L. 2 aprile 1950, n. 328);

3. che, per i prestiti internazionali, le opere da esportare non siano dipinti su tavola o opere di grande dimensione, che possano subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli (art. 1, 3 comma, legge cit.);

4. che il preventivo per l'imballaggio dell'opera, in vista del trasporto, preveda l'esecuzione a regola d'arte, e in forma adeguata al mezzo, o ai mezzi, di trasporto da usare e alla durata del viaggio;

5. che l'assicurazione del bene, per l'eventuale deterioramento o distruzione, debba essere stipulata per valori il più possibile corrispondenti al valore reale;

6. che sia prevista una sede espositiva dotata di adeguati impianti antifurto e antincendio e di una custodia dei locali interna ed esterna, diurna e notturna;

7. che le bacheche di esposizione siano dotate di vetri antisfondamento, di illuminazione indiretta a fibre ottiche, nonché di apparecchi per il costante controllo termoigrometrico;

8. che vi sia esplicita assunzione di responsabilità da parte della Sovrintendenza in ordine allo stato di conservazione dell'opera d'arte, sulla idoneità dell'imballaggio e dei mezzi di trasporto; la Sovrintedenza dovrà inoltre verificare, dandone comunicazione al F.E.C., lo stato di conservazione dell'opera al momento della sua ricollocazione nell'ambiente originario.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza delle Soprintendenze, dei rettori delle chiese e di tutti i soggetti cui incombe un obbligo di custodia dei predetti beni il contenuto della presente circolare fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

(De Feis)

 

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