MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari del Culto Cattolico

 

CIRCOLARE N. 92 DEL 20/02/1996

 

Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Riconoscimento giuridico ed approvazione statuto delle Regioni Ecclesiastiche.

 

Si fa presente che la Segreteria di Stato Vaticana, con nota verbale del 16 ottobre 1996, ha chiesto, per il tramite della Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, il riconoscimento giuridico nonché l'approvazione dello statuto delle "Regioni Ecclesiastiche" previste dal canone 433 del c.j.c..

L'istituzione di tali realtà rientra nella libertà di organizzazione riconosciuta alla Chiesa cattolica dai nuovi rapporti concordatari.

L'art. 2 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato e reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985 n. 121, infatti, nel riconoscere, alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione educativa e caritativa, di evangelizzazione e santificazione, assicura nel contempo la libertà di organizzazione.

In merito a tale istanza il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente rilevando che la regione ecclesiastica costituisce una entità intermedia tra la Provincia ecclesiastica (intesa come insieme di diocesi e altre chiese particolari soggette all'Autorità diocesana) e la Conferenza Episcopale Italiana e che la sua istituzione risponde a scopi essenzialmente pratici di coordinamento pastorale e organizzativo, soprattutto nei paesi, come l'Italia, dove il numero delle Diocesi, già di per sé elevato lo è ancora di più in relazione al numero dei fedeli.

La formazione di dette Regioni trova poi una ulteriore motivazione nella opportunità di adeguare la struttura organizzativa ecclesiastica a quella statale, rendendo in tal modo più facile il collegamento tra tali realtà e le Regioni italiane dotate di autonomia politico-legislativa-amministrativa.

Ciò premesso, per opportuna conoscenza, si comunica che con singoli decreti, datati tutti 16 febbraio 1996, si è provveduto al formale riconoscimento giuridico con contestuale approvazione dello statuto delle seguenti quindici Regioni ecclesiastiche:

 

1 - Regione Ecclesiastica Piemonte, con sede in Torino;

2 - Regione Ecclesiastica Lombardia, con sede in Milano;

3 - Regione Ecclesiastica Liguria, con sede in Genova;

4 - Regione Ecclesiastica Triveneto, con sede in Venezia;

5 - Regione Ecclesiastica Emilia Romagna, con sede in Bologna;

6 - Regione Ecclesiastica Toscana, con sede in Firenze;

7 - Regione Ecclesiastica Marche, con sede in Loreto (Ancona);

8 - Regione Ecclesiastica Umbria, con sede in Assisi (Perugia);

9 - Regione Ecclesiastica Abruzzo-Molise, con sede in Chieti;

10 - Regione Ecclesiastica Lazio, con sede in Roma;

11 - Regione Ecclesiastica Campania, con sede in Napoli;

12 - Regione Ecclesiastica Puglia, con sede in Molfetta (Bari);

13 - Regione Ecclesiastica Calabria, con sede in Catanzaro;

14 - Regione Ecclesiastica Sicilia, con sede in Palermo;

15 - Regione Ecclesiastica Sardegna, con sede in Cagliari.

 

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

 

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