MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti
Divisione Affari dei Culti diversi dal Cattolico
CIRCOLARE N. 90 DEL 10/01/1996
AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Confessioni religiose diverse dalla cattolica - Intese con lo Stato a termini dell'art. 8 della Costituzione della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
In data 20 aprile 1993 è stata stipulata con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) l'"intesa" con lo Stato italiano a termini dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.
Sulla base di tale "intesa", i rapporti della predetta confessione con lo Stato sono regolati dalla legge 29 novembre 1995 n. 520, pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 286 del successivo 7 dicembre; cessano pertanto di avere efficacia ed applicazione nei confronti della CELI, delle Comunità da essa rappresentate e dei soggetti (enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone) che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
A tale proposito si ritiene opportuno richiamare la cortese attenzione delle SS.LL. su talune disposizioni della nuova normativa con preghiera di assicurarne la massima diffusione presso enti, uffici ed amministrazioni interessati.
1) MINISTRI DI CULTO.
Dopo l'affermazione che le nomine dei ministri di culto si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato (art. 3), viene riconosciuto (art. 4) da parte della Repubblica Italiana il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito dalla CELI nonché assicurato il libero esercizio del ministero e il libero svolgimento delle attività di religione e di culto.
2) ASSISTENZA SPIRITUALE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, ALLA POLIZIA E AD ALTRI SERVIZI ASSIMILATI.
L'art. 5, dopo avere riconosciuto agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri della Comunità della CELI, il diritto di partecipare alle attività religiose ed ecclesiastiche e- vangeliche che si svolgono nelle località ove si trovano per ragioni di servizio, dispone che gli stessi - qualora non esistano Chiese delle Comunità della CELI nel luogo di servizio - possano comunque ottenere il permesso di frequentare la Chiesa evangelica, anche non Luterana, più vicina. Ove in ambito locale non ci sia alcuna attività di culto di dette Chiese, i pastori della CELI o delle Comunità nonché consiglieri espressamente delegati possono svolgere riunioni di culto per i soggetti sopraindicati che lo richiedano nei locali messi a disposizione dall'ente competente.
3) ASSISTENZA SPIRITUALE AI RICOVERATI
L'art. 6 prevede la libertà di accesso senza limiti di orario dei ministri di culto negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati al fine di prestare assistenza spirituale ai ricoverati che ne facciano richiesta.
4) ASSISTENZA SPIRITUALE AI DETENUTI.
Tale assistenza è assicurata - ai sensi dell'art. 7 - da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI, senza che sia necessaria una particolare autorizzazione.
A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali.
L'assistenza stessa è svolta - in locali idonei messi a disposizione dalle direzioni degli istituti penitenziari - a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa degli stessi ministri di culto designati.
5) INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLE SCUOLE.
A termini dello art. 10 l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di insegnamento religioso durante lo svolgimento dei programmi di altre discipline.
6) MATRIMONIO.
L'art. 13, relativo ai matrimoni celebrati dinanzi a ministri di culto della CELI, determina le condizioni necessarie (cittadinanza italiana del ministro di culto, pubblicazioni nella casa comunale, trascrizione dell'atto, ecc.) affinché gli stessi possano conseguire efficacia civile.
7) TUTELA DEGLI EDIFICI DI CULTO.
L'art. 14 dispone che gli edifici di culto non possano essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il decano della CELI.
Lo stesso articolo, inoltre, fissa i limiti dell'accesso della forza pubblica negli edifici di culto.
8) RICONOSCIMENTO, ISCRIZIONE E MUTAMENTI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.
Nell'art. 17, vengono individuate le organizzazioni che con l'entrata in vigore della legge 29 novembre 1995 n. 520 sono civilmente riconosciute quali enti ecclesiastici: le Comunità di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.
L'art. 18, prevede che il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità delle CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, vengano concessi con decreto del Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
Il successivo art. 19 prevede che possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI e aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza. Agli organi statali viene domandato il compito di verificare la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini di cui sopra. L'art. 20 prevede le ipotesi di mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio, nel modo di esistenza degli enti ecclesiastici nonché di revoca della personalità giuridica.
9) GESTIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.
L'art. 23 - dopo aver affermato l'autonomia del controllo dei competenti organi a norma dello statuto della CELI senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali - dispone che gli acquisti di beni immobili, la accettazione di donazioni ed eredità e il conseguimento di legati, siano soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
A tale proposito giova ricordare che potrà trovare applicazione, nei casi previsti, la circolare n. 76 del 4 agosto 1992, relativa alla delega ai Prefetti per i provvedimenti autorizzativi ex art. 17 cod. civ..
10) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE.
L'art. 24 dispone che la CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore della legge 29 novembre 1995 n. 520.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
(De Feis)
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