MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Ufficio Studi e Affari Legislativi

 

CIRCOLARE N. 86 DEL 09/11/1995

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Beni culturali di proprietà del Fondo Edifici di Culto - Richiesta di prestiti di opere d'arte, conservate in chiese di proprietà del F.E.C., per esposizione in mostre - Inventari e tutela.

 

Il Fondo Edifici di Culto è proprietario, come è noto, di un rilevante patrimonio che comprende molti beni mobili di notevole interesse culturale e di eccezionale valore artistico, storico o archivistico.

Pertanto, con sempre maggiore frequenza, viene richiesta a questa Amministrazione la concessione in prestito dei suddetti beni - opere d'arte di qualsiasi natura, conservate in chiese di proprietà del F.E.C. ovvero nelle relative pertinenze - per esposizione in occasione di mostre.

 

Come è noto la amministrazione del predetto F.E.C., in base all'art. 57 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, è affidata al Ministero dell'Interno che la esercita, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti, per cui spetterà alla Prefettura curare l'applicazione delle norme riguardanti la questione in oggetto, provvedendo di conseguenza ai relativi adempimenti.

 

L'art. 30 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, stabilisce che i beni culturali di proprietà del F.E.C. non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dello Interno.

 

Il suddetto articolo dispone, altresì, che la autorizzazione in esame può essere data, sentito il Consiglio di Amministrazione del F.E.C., quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.

 

Viene precisato, inoltre, che l'inosservanza del divieto di cui al primo comma del citato art. 30, comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del F.E.C. dei danni eventualmente subiti dal bene in questione.

 

Devono essere osservate, in ogni caso, le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione del F.E.C. tutti gli elementi di valutazione per la relativa pronuncia, dovrà essere acquisito sia il parere della competente Soprintendenza sullo stato delle opere e relativo nulla osta al prestito, sia l'avviso del rettore della chiesa in cui è conservata l'opera d'arte in questione.

 

É prevista, altresì, l'osservanza delle norme di sicurezza per imballaggio, trasporto e conservazione dovute alle opere d'arte, nonché delle condizioni preventivamente poste dalla competente Soprintendenza agli Enti organizzatori delle mostre, come: sede espositiva dotata di adeguato impianto antifurto e antincendio, con guardiana interna ed esterna sia diurna, che notturna; bacheche di esposizione protette da vetri antisfondamento; sistema di illuminazione di tipo a fibre ottiche indiretto; apparecchiature per il costante controllo termoigrometrico.

 

Inoltre, in base alle disposizioni della legge 2 aprile 1950, n. 328, recante "Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte", le opere d'arte concesse in prestito devono essere coperte da polizza assicurativa secondo la formula "da chiodo a chiodo" per il valore assicurativo determi- nato dalla competente Soprintendenza a carico dell'Ente promotore richiedente.

 

In relazione alla stipula di detta polizza si fa presente che il valore ai fini assicurativi delle opere richieste risulta, spesso, oggettivamente basso e non può compensare, effettivamente, l'eventuale danno derivante da deterioramento o distruzione delle medesime.

 

La richiesta in esame, pertanto, dovrebbe essere formulata tenendo conto della necessità di pervenire a valori assicurativi che siano più corrispondenti al valore reale dei beni in questione.

La deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione del F.E.C. esprime parere favorevole al prestito delle opere d'arte richieste verrà comunicata tempestivamente dalla scrivente agli organi interessati; a tale proposito i rettori delle chiese in cui sono conservate le predette opere d'arte dovranno accertare, all'atto del loro prelievo, che queste siano state regolarmente assicurate ed ai medesimi rettori farà carico, altresì, di comunicare, a suo tempo, la data di ricollocazione delle opere d'arte nella loro sede originaria.

 

Considerato, dunque, che la suddetta istruttoria è alquanto complessa, si pregano le SS.LL. di voler assumere le iniziative più idonee per sensibilizzare al riguardo le competenti Soprintendenze al fine di ricevere, all'inizio dell'anno, il calendario delle mostre per cui si intende chiedere la autorizzazione ad esporre opere d'arte conservate in chiese di proprietà del F.E.C. o nelle relative pertinenze.

 

In tal modo si potrà evitare che le richieste di prestito pervengano a questa Amministrazione quando, in relazione alla data di inizio della mostra, non vi sia più il tempo indispensabile per la relativa istruttoria. Si fa presente, inoltre, che per i beni mobili aventi valore storico artistico conservati in chiese ex conventuali di proprietà del F.E.C., l'ente proprietario ha l'obbligo, previsto dall'art. 4 della legge n. 1089 dell'1 giugno 1939, di redigere i relativi inventari.

 

Tale obbligo è stato ribadito con la circolare n. 77 del 16 febbraio 1993 con cui è stato stabilito che per le concessioni in uso degli edifici sacri e delle relative rettorie di proprietà del F.E.C., si proceda alla verifica dei beni mobili, oggetti d'arte, libri, ecc. ivi esistenti mediante la predisposizione di inventari d'intesa con le competenti Soprintendenze dei Beni Culturali.

 

La necessità di un elenco dettagliato delle opere d'arte è inoltre preordinata alla efficace tutela del patrimonio, che è ricompresa nei fini istituzionali del F.E.C. a norma dell'art. 58 della legge n. 222/1985.

 

I predetti inventari assumono, inoltre, particolare rilevanza in relazione alla maggiore frequenza, negli ultimi tempi, del fenomeno dei furti nelle chiese, al fine del recupero delle opere d'arte trafugate, considerati, altresì, i pericoli di dispersione delle medesime derivanti dall'abbattimento delle frontiere nell'ambito della Unione europea.

 

Infine, al fine di garantire una maggiore sicurezza tornerà gradito conoscere, su segnalazione delle competenti Soprintendenze, quali singole opere, tra quelle ricomprese negli inventari, siano ritenute di particolare pregio o rilevanza storico artistica; ciò allo scopo di predisporre, in aggiunta agli impianti di sicurezza di cui si sta curando l'installazione, particolari misure atte a tutelare il singolo bene da furti o da danneggiamenti.

 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei rettori delle chiese e di tutti i soggetti cui incombe un obbligo di custodia dei predetti beni il contenuto della presente circolare fornendo un cortese cenno di assicurazione.

 

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

 

 

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