MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

 

CIRCOLARE N. 83 DEL 11/07/1995

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Patrimonio immobiliare del F.E.C. - Attivazione procedure concorsuali in materia di lavori pubblici ed esecuzione di opere.

 

Dalle attività riconducibili alla sfera di attribuzioni della Direzione, si staglia quella contemplata dall'art. 58 della legge 20 maggio 1985 n. 222, concernente la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del F.E.C..

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere sono devolute, ai sensi della menzionata normativa, al Ministero dei Lavori Pubblici.

In tale contesto, ed al fine di assicurare snellezza ed economicità alle procedure in rassegna, si è provveduto, con l'intervento di organi del predetto Dicastero, ad approfondire alcuni aspetti della materia, con particolare riguardo ai tratti caratteristici del cottimo fiduciario, che è lo strumento più ricorrente per gli interventi afferenti gli edifici di culto, pervenendo, in ultimo, alle conclusioni che, qui di seguito, si espongono.

Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eccedenti L. 60.000.000 (IVA inclusa) e comunque contenute entro 200 mila ECU

- gli importi menzionati si ricavano dal D.P.R. 299/1990 nonché dalle leggi 109/94 e 216/95

- può trovare applicazione l'art. 69 del R.D. 25 maggio 1985 n. 350 concernente il sistema di cottimo fiduciario, qualora venga accertato dagli organi tecnici statali - Provveditorato alle OO.PP. - la comprovata urgenza tecnica connessa alla esecuzione delle opere, anche in aderenza all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti con le decisioni n. 35/1992 e 39/1992.

In questi casi, la progettazione avviene in maniera semplice con la redazione di un computo metrico estimativo non accompagnato da calcolazioni ed allegati grafici di ampia complessità e con l'assunzione di uno schema di cottimo atto a contenere le clausole amministrative tali da garantire un corretto rapporto tra Pubblica Amministrazione ed impresa esecutrice.

A titolo meramente semplificativo, si elencano alcune fattispecie costituenti il presupposto per l'applicazione del predetto art. 69 del R.D. 350/1895:

- ristrutturazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa di sicurezza vigente;

- guasti ed anomalie improvvise agli impianti tecnologici predetti;

- dissesti alle strutture portanti dei fabbricati con ripercussioni di vario ordine sulla stabilità degli stessi;

- dissesti improvvisi sulle coperture degli immobili, sulle linee di gronda, sui pluviali e su ogni altro elemento in elevazione la cui riparazione - se trascurata o rinviata - nel tempo potrebbe determinare la rovina al suolo di porzioni di materiale;

- intonaci ammalorati e rigonfi, pavimenti dissestati, infissi scardinati ed ogni altra opera muraria soggetta a guasto imprevisto ed imprevedibile che - oltre a provocare nocumento al fabbricato - costituisce concreto impedimento all'uso dell'immobile.

Nel precisare che la casistica di cui sopra non riassume la generalità dei casi che determinano l'applicazione della procedura di cui al suindicato art. 69 del R.D. 350/1895, deve sottolinearsi che laddove l'economia dell'opera consiglia l'estensione degli interventi per cottimo anche a lavori non strettamente muniti dei requisiti dell'urgenza, l'organo tecnico statale non può che disporne l'esecuzione nel superiore interesse dell'Erario.

Per i casi non riconducibili a circostanze d'urgenza tecnica, così come per le fattispecie eccedenti il predetto limite d'importo fissato in 200 mila ECU, il sistema di esecuzione dell'opera non può che essere l'appalto a cura del competente Provveditorato alle OO.PP., da espletarsi sulla base del progetto esecutivo e corredato di tutti gli elaborati tecnici previsti compreso il Capitolato Speciale dell'Appalto.

A conclusione, e nel più ampio contesto di conferire uniformità alla particolare materia nonché speditezza e trasparenza alle procedure in rassegna, si invitano le SS.LL., in relazione anche a quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, che estende le attribuzioni anche alla ordinaria amministrazione dei beni del F.E.C., ad attenersi scrupolosamente alla direttiva impartita, assumendo, a tal riguardo, ogni più idonea e consona iniziativa per una completa, definitiva attuazione.

A tal fine, potrà essere esaminata la possibilità di far ricorso ad una conferenza di servizio di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, con partecipazione e conseguente adesione dei rappresentanti degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di che trattasi.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Firmato: IL MINISTRO

 

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