MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Ufficio Studi e Affari Legislativi

CIRCOLARE N. 82 DEL 22/06/1995

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Beni culturali di proprietà del Fondo edifici di Culto. Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e uso occasionale degli spazi degli immobili di proprietà del medesimo

 

Con decreto in data 8 aprile 1994 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali è stato adottato il tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna a quel Ministero. Poiché per i beni di interesse culturale o storico artistico di proprietà del Fondo Edifici di Culto sussistono le stesse esigenze di tutela e di utilizzo che sono alla base del predetto decreto, il Consiglio di Amministrazione del F.E.C., il 27 marzo u.s. ha deliberato di adottare le modalità e le tariffe di cui al citato decreto per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e per l'uso occasionale degli spazi dei suddetti beni.

La disciplina cui è stato fatto riferimento è prevista, in particolare, nei punti 8 e 11 e nelle tabelle III, IV e VII del suddetto decreto, di cui ad ogni buon fine si allega copia. Poiché l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto, in base all'art. 57 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, è affidata al Ministero dell'Interno, che la esercita, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti, spetterà alla Prefettura curare l'applicazione delle predette disposizioni, provvedendo di conseguenza ai relativi adempimenti.

Pertanto, per poter effettuare riprese fotografiche, cinematografiche e televisive aventi per oggetto beni del F.E.C., l'interessato dovrà indirizzare alla Prefettura una apposita richiesta indicando mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riprese, la finalità e la destinazione delle medesime, richiesta sulla quale dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza.

Nel caso di riprese per uso strettamente personale o per motivi di studio, per le quali non è dovuto alcun canone a norma del punto 2 del D.M. dell'8 aprile 1994 e dell'art. 19 del D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, il richiedente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno in tal senso.

Premesso che è fatto salvo il diritto di cronaca, si precisa che i canoni ed i corrispettivi dovuti a questa Amministrazione per le riprese di cui all'oggetto sono indicati nell'allegato tariffario.

Per quanto concerne il deposito di congrua cauzione di cui al punto 8 del D.M. sopracitato, previsto a garanzia dei rischi di danneggiamento derivante dalle riprese cinematografiche e televisive, il Consiglio di Amministrazione del F.E.C. a parziale modifica di quanto stabilito con il suddetto D.M. per i beni demaniali in consegna al Ministero dei Beni Culturali, e in conformità ad una prassi da tempo instauratasi presso alcune Soprintendenze, ha deliberato di richiedere, in sostituzione del deposito cauzionale, la stipula di una polizza assicurativa o fidejussoria da parte della persona o ente effettuante le riprese, i cui massimali possano coprire i rischi di danneggiamento derivante dalle medesime. Pertanto sulla idoneità della polizza e sulla congruità dei relativi massimali dovrà essere acquisito specifico parere della Soprintendenza interessata.

Il pagamento del canone dovuto dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato utilizzando il mod. CH8 quater, specificando nella causale la motivazione del versamento e riportando la dicitura "codice 77" che individua il Fondo Edifici di Culto.

La Prefettura procederà poi alla imputazione della somma in questione al capitolo 212 delle entrate del bilancio del Fondo Edifici di Culto.

Ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza anche in relazione alla polizza assicurativa o fidejussoria e verificato l'avvenuto pagamento della somma dovuta, la Prefettura autorizzerà il richiedente, dandone notizia alla scrivente, alla Soprintendenza, nonché al rettore della chiesa e in genere al soggetto cui incombe l'obbligo di custodia del bene.

Per le chiese, si dovrà, inoltre, far presente al soggetto responsabile della custodia delle opere d'arte, mobili ed arredi ivi contenuti, la necessità di vigilare con particolare attenzione durante le riprese e di trasmettere, al termine delle stesse, apposita dichiarazione attestante che non si sono verificati inconvenienti di sorta e danni, dandone, in caso contrario, tempestiva comunicazione.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei rettori delle chiese e di tutti i soggetti cui incombe un obbligo di custodia dei beni il contenuto della presente circolare fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

 

 

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