MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari dei Culti diversi dal Cattolico
CIRCOLARE N. 81 DEL 04/05/1995
AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL- LA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Confessioni religiose diverse dalla cattolica - Intese con lo Stato a termini dell'art. 8 della Costituzione dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).
In data 29 marzo 1993 è stata stipulata con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) l'"intesa" con lo Stato italiano a termini dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.
Sulla base di tale "intesa", i rapporti della predetta confessione con lo Stato sono regolati dalla legge 12 aprile 1995 n. 116, pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 94 del successivo 22 aprile; cessano pertanto di avere efficacia ed applicazione nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e dei soggetti (enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone) che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
A tale proposito si ritiene opportuno richiamare la cortese attenzione delle SS.LL. su talune disposizioni della nuova normativa con preghiera di assicurarne la massima diffusione presso enti, uffici ed amministrazioni interessati.
1) MINISTRI DI CULTO.
Dopo l'affermazione che le nomine dei ministri di culto si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato (art. 2), viene disposto (art. 3) che l'UCEBI debba comunicare agli organi competenti i nominativi dei ministri di culto designati per l'assistenza spirituale agli appartenenti alle forze ar- mate, alla polizia e ad altri servizi assimilati, ai ricoverati ed ai detenuti nonché di quelli designati per la celebrazione dei matrimoni.
2) ASSISTENZA SPIRITUALE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, ALLA POLIZIA E AD ALTRI SERVIZI ASSIMILATI.
L'art. 5, dopo avere riconosciuto agli appartenenti alle forze armate, alla poliziia e ad altri servizi assimilati, il diritto di partecipare alle attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, che si svolgono nelle località ove si trovano per ragione di servizio, dispone che gli stessi - qualora non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI nel luogo di servizio - possano comunque ottenere il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina.
Ove in ambito provinciale non ci sia alcu- na attività di culto di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa più vi- cina invia il ministro a ciò designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.
3) ASSISTENZA SPIRITUALE AI RICOVERATI.
L'art. 6 prevede la libertà di accesso senza limiti di orario dei ministri di culto negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati al fine di prestare assistenza spirituale ai ricoverati che ne facciano richiesta.
4) ASSISTENZA SPIRITUALE AI DETENUTI.
Tale assistenza è assicurata - ai sensi dell'art. 7 - da ministri di culto a ciò designati dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI, senza che sia necessaria una particolare autorizzazione.
La assistenza stessa è svolta - in locali idonei messi a disposizione dalle direzioni degli istituti penitenziari - a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa degli stessi ministri di culto designati.
5) INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLE SCUOLE.
A termini dell'art. 8 l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
6) MATRIMONIO.
L'art. 10, relativo ai matrimoni celebrati dinanzi a ministri di culto designati da Chiese aventi parte nell'UCEBI, determina le condizioni necessarie (cittadinanza italiana del ministro di culto, pubbicazioni nella casa comunale, trascrizione dell'atto, ecc.) affinché gli stessi possano conseguire efficacia civile.
7) RICONOSCIMENTO, ISCRIZIONE E MUTAMENTI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.
L'art. 11, nel riaffermare il mantenimento della personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI, dispone che le Chiese, aventi sede in Italia, costituite in ente nello ordinamento battista siano riconosciute come enti ecclesiastici.
Tale riconoscimento viene concesso su domanda del presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dell'Assemblea Generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
Lo stesso articolo prevede che possano essere riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista e aventi sede in Italia, che abbiano fine di culto solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
Agli organi statali viene demandato il compito di verificare la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che lo stesso si propone.
Ai sensi dello art. 13, gli enti ecclesiastici devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
L'Ente patrimoniale dell'UCEBI dovrà iscriversi nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge 12 aprile 1995 n. 116. Il successivo art. 15 prevede le ipotesi di mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio, nel modo di esistenza degli enti ecclesiastici nonché di revoca della personalità giuridica.
8) GESTIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.
L'art. 12 - dopo aver affermato l'autonomia del controllo dei competenti organi a norma dello ordinamento battista senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali - dispone che gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati, siano soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche. A tale proposito giova ricordare che potrà trovare applicazione, nei casi previsti, la circolare n. 76 del 4 agosto 1992, relativa alla delega ai Prefetti per i provvedimenti autorizzativi ex art. 17 cod. civ..
9) TUTELA DEGLI EDIFICI DI CULTO.
L'art. 17 dispone che gli edifici di culto non possano essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UCEBI.
Lo stesso articolo, inoltre, fissa i limiti dell'accesso della forza pubblica negli edifici di culto.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
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