MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti
CIRCOLARE N. 79 DEL 17/06/1994
- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 343 - Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricerie.
Com'è noto, l'art. 40 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 che approva il regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, stabilisce che la fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi sentita la competente Autorità ecclesiastica.
Il comma terzo del citato articolo sancisce che l'autorizzazione è data con decreto del Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, per le chiese amministrate da fabbricerie di nomina ministeriale; in ogni altro caso è concessa con decreto del Prefetto.
Con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 343, concernente l'oggetto - pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994 n. 132, - il succitato art. 40 - comma terzo - è stato sostituito nel senso che l'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è rilasciata dal Prefetto entro novanta giorni dalla domanda, sicché è venuta meno la preesistente duplice competenza nella materia.
Nel richiamare, pertanto, la cortese attenzione delle SS.LL. sul decreto di che trattasi, si rammenta che lo stesso, a norma del successivo art. 2, entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto dal 6 dicembre p.v. sarà di esclusiva competenza del Prefetto il rilascio dei provvedimenti autorizzativi al compimento di atti di straordinaria amministrazione di tutte le fabbricerie.
Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
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