MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

 

CIRCOLARE N. 78 DEL 23/11/1993

 

- Ai Prefetti della Repubblica

- Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento

- Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

- Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

- A tutti i Ministeri

- Al Gabinetto dell'On.le Signor Ministro

- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

- Alla Direzione Generale per l'Amm.ne Generale e per gli Affari del Personale

- Alla Direzione Generale dei Servizi Civili

- Al Commissario dello Stato nella Regione Siciliana

- Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda

- Al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia-Giulia

- Ai Commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario.

 

OGGETTO: D.M. 2 febbraio 1993, n. 284 - Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'Interno. Procedimenti amministrativi concernenti gli enti ecclesiastici.

 

A seguito della pubblicazione del Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (D.M. 2 febbraio 1993, n. 284), la Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - Servizio Cittadinanza - Divisione Affari Speciali ha emanato la circolare n. 192 in data 30 ottobre u.s. con la quale ha inteso disciplinare le fasi dei procedimenti amministrativi concernenti le persone giuridiche di diritto privato.

Spetta ora a questo Ufficio, per la parte di competenza, indicare alcuni criteri uniformi relativamente ai procedimenti concernenti le vicende degli enti ecclesiastici e le autorizzazioni ad essi afferenti.

Alcuni di questi procedimenti sono di diretta competenza del Prefetto, spettando ad esso l'emanazione del provvedimento finale (cfr. pag. 37 Reg. 284/1993, unita in copia - All. 1); gli altri, invece, sono di competenza della Direzione Generale degli Affari dei Culti (cfr. pagg. 27-28 citato Reg. - All. 2), anche se per la maggior parte di essi è prevista una fase istruttoria, o almeno iniziale, presso le Prefetture.

Anche per tali fasi i funzionari preposti alla competente unità organizzativa, che in genere si identifica con il II settore, dovranno curare tutti gli adempimenti che il regolamento in parola pone a carico del responsabile del procedimento.

A tale proposito e sulla base di quanto emerso anche nelle varie riunioni tenutesi durante l'anno in corso con i responsabili del settore dei culti nelle Prefetture, si esprime l'auspicio che detto settore venga assegnato in forma stabile ad un funzionario amministrativo.

Tale stabilità si giustifica con la necessità per il predetto funzionario di acquisire una specifica preparazione su una materia che, alla luce anche delle disposizioni della Legge 241/1990 e del citato regolamento, comporta precise ripercussioni di carattere disciplinare, civile e talvolta penale in capo al responsabile dell'iter procedimentale.

Ciò premesso, possono analiticamente individuarsi tre forme di intervento nel procedimento da parte delle Prefetture:

1) nella fase iniziale del procedimento (provvedimento finale di competenza ministeriale)

2) nella fase istruttoria (provvedimento finale di competenza ministeriale)

3) in tutto il procedimento (provvedimento finale di competenza del Pre- fetto).

Per quanto riguarda l'intervento sub 1) risulta quasi pleonastico il richiamo alla massima celerità nella trasmissione delle istanze, considerati i tempi concessi per l'emanazione del provvedimento finale da parte ministeriale.

Relativamente all'intervento degli Uffici periferici nella fase sub 2), poi, deve prioritariamente distinguersi fra quei casi per i quali è stato espressamente previsto un termine di 400 gg. per il procedimento istruttorio e quelli per i quali, invece, detto termine non è stato fissato.

 

Tra i primi rientrano i procedimenti relativi a:

a) riconoscimento giuridico degli enti di culto;

b) mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto;

c) decreto di riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto di confraternite già esistenti al 7 giugno 1929;

d) autorizzazione agli acquisti di immobili, all'accettazione di atti superiore a 500 milioni da parte di enti di culto cattolico e non cattolico che hanno stipulato intese con lo Stato ex art. 8 Cost.;

e) autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione da parte di fabbricerie e enti di culto di confessioni diverse dalla cattolica che non abbiano stipulato intese ex art. 8 Cost.

 

Per i procedimenti sempre sub 2), invece, per i quali non è stato indicato alcun termine istruttorio, è da ritenersi, per analogia a quanto stabilito per quelli appena citati (a), b), c), d), e)), che esso vada individuato nella metà del periodo complessivamente assegnato per l'emanazione del provvedimento (es.: scioglimento e soppressione delle fabbricerie: 250 gg. = 50 per cento dei 500 gg. previsti per il procedimento complessivo).

Per quanto attiene, infine, allo intervento della Prefettura nel caso sub 3) (procedimenti culminanti con decreto prefettizio), questo Ufficio ha già fornito puntuali indicazioni con la circolare n. 76 del 4 agosto 1992.

Il Regolamento 284/1993 fissa anche per questi procedimenti il termine di 400 giorni. Va rilevato che in tal caso detto termine non attiene alla fase istruttoria, ma all'intero procedimento; dunque è da intendersi come termi- ne ultimo del procedimento stesso.

Tanto nei casi sub 1) e 2), quanto in quelli sub 3), diretto responsabile sarà il funzionario della Prefettura incaricato di seguire la pratica.

A tale proposito si precisa che dovranno sempre risultare, nella corrispondenza relativa ad ogni singola pratica, le generalità del responsabile del procedimento e degli eventuali sostituti.

Nei loro confronti, infatti, oltre ad una responsabilità diretta in casi di mancato rispetto del termine finale relativo ai procedimenti di totale competenza prefettizia, parrebbe configurabile una corresponsabilità per mancato rispetto del termine finale di competenza ministeriale, allorché questo sia determinato dalla scadenza del periodo massimo fissato per il procedimento istruttorio.

Risulta pertanto evidente la necessità di prestare particolare cura agli atti relativi a tali termini e in particolare a quelli determinanti l'avvio del procedimento.

Nell'ambito delle norme regolamentari contenute nel D.M. n. 284 del 1993, si individuano alcune indicazioni in tal senso valide per tutti i procedimenti ivi regolati, mentre altre sono più specificamente rivolte ai procedimenti relativi alle autorizzazioni agli acquisti ed agli altri atti di straordinaria amministrazione posti in essere dagli enti ecclesiastici.

Per quanto riguarda le prime, particolare attenzione viene riservata all'avvio del procedimento in generale. Le Prefetture, all'atto della presentazione della domanda, verificheranno, in prima approssimazione, la rispondenza della documentazione prodotta ai modelli uniti in copia alla presente circolare e alle istruzioni fornite dalla circolare n. 76/1992, rilasciando apposita ricevuta contenente le in- dicazioni di cui all'art. 8, Legge 241/1990.

Detta ricevuta determina la decorrenza del procedimento ai fini dell'individuazione del termine massimo per la sua definizione. Tale data d'avvio dovrà essere comunicata, in ossequio all'art. 7, Legge 241/1990, oltre che al legale rappresentante dell'ente richiedente, a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. L'avvio del procedimento dovrà essere comunicato anche a questo Ufficio entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza, tramite invio di copia della medesima e dell'elenco degli allegati prodotti con espressa indicazione del responsabile del procedimento.

Nel termine perentorio di 60 gg. dall'avvio del procedimento stesso, il funzionario responsabile dovrà verificare, sulla base anche delle indicazioni fornite dalle circolari n. 71 del 20 ottobre 1989 e n. 76 del 4 agosto 1992, la documentazione presentata dall'ente.

Qualora questa dovesse rivelarsi irregolare o incompleta dovrà esserne data comunicazione all'istante, sempre entro i previsti 60 gg., indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Anche in tale ipotesi la comunicazione sarà inviata a questo Ufficio per opportuna conoscenza.

Il regolamento prevede che, nella fattispecie, il termine iniziale decorra dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Specifiche indicazioni sono poi fornite per i procedimenti relativi alle autorizzazioni. In tali casi, oltre al già citato legale rappresentante dell'ente dovranno essere edotti dell'avvio del procedimento anche i soggetti di cui all'art. 5 disp. att. cod. civ. e quelli che, di volta in volta, risulteran- no portatori di interessi di natura privata o pubblica.

A tal fine, le istanze dovranno contenere l'esatta indicazione dei cointeressati (donante, venditore, legatario, coeredi ecc. e, limitatamente alle parrocchie, le Curie vescovili), dei relativi recapiti, nonché del caratte- re provinciale o interprovinciale dell'ente richiedente.

Nel caso delle accettazioni di lasciti, poi, dovranno essere informati dell'avvio del procedimento anche i successibili ex lege; a tal fine dovrà essere consigliato ai richiedenti, onde abbreviare i tempi relativi, di for- nire la documentazione utile alla loro individuazione (stato di famiglia del de cuius, certificato storico-anagrafico della famiglia di nascita del testatore e, ove necessario, certificati storico-anagrafici delle famiglie di nascita dei genitori del de cuius). Ove ciò non avvenisse, sarà compito di codesti Uffici provvedervi direttamente ed immediatamente sulla base anche delle indicazioni fornite dalla citata circolare di questa Direzione Generale n. 76/1992. Si ritiene che, individuati i successibili, la comunicazione (assoggettata al trattamento postale della "tassa e carico del destinatario") dell'avvio del procedimento ad essi rivolta, possa costituire anche mezzo idoneo all'interpello dei medesimi, i quali saranno, quindi, contestualmente informati dell'avvio del procedimento ed invitati a trasmettere l'eventuale dichiarazione di opposizione entro un termine di 60 gg. al responsabile del procedimento; trascorso detto termine si intenderanno come "non opponentisi".

Nell'ambito dei 400 gg. assegnati alle prefetture per la conclusione del procedimento di loro competenza (sia esso quello istruttorio, ovvero quello complessivo concludentesi con l'emanazione del decreto prefettizio), sono compresi alcuni adempimenti da parte di altre Amministrazioni; in particolare le Prefetture cureranno la trasmissione della documentazione necessaria agli Uffici Tecnici Erariali i quali sono tenuti ad esprimere il parere di congruità relativo agli immobili in via di acquisizione entro il termine massimo di 210 giorni.

Sarà sempre cura di codesti Uffici rammentare espressamente ai predetti organi tecnici la precisa corresponsabilità su di essi gravante in caso di mancato rispetto dei 210 gg. fissati, nell'ipotesi in cui ciò determini l'impossibilità dell'osservanza del termine finale previsto per la conclusione del singolo procedimento. Quanto sopra appare ancor più evidente nell'ipotesi in cui le Prefetture, in applicazione dell'art. 17, Legge 241/1990 non siano in grado di fare ricorso alla procedura sostitutiva prevista. Sarà cura del funzionario responsabile del procedimento comunicare all'ente richiedente, oltre che a questo Ufficio, la trasmissione degli atti agli UU.TT.EE., così come ogni eventuale sospensione dei termini del procedimento previsti dal regolamento 284/1993.

Con l'occasione si ribadisce quanto già espresso con la circolare 76/1992 circa l'opportunità di rivolgere direttamente agli enti e agli uffici interessati le richieste di dati o di elementi occorrenti in fase istruttoria, evitando di gravare di tale compito le Prefetture competenti per territorio.

Si fa infine appello alla sensibilità di codesti Uffici, affinché le norme relative ai procedimenti in questione trovino puntuale applicazione nella considerazione della necessità di offrire al cittadino un servizio sempre più efficiente.

A tal fine si ritiene possa essere di effettiva utilità mettere a disposizione degli utenti appositi modelli fac-simile per la predisposizione delle istanze sulla base delle allegate schede. Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

 

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