MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

 

CIRCOLARE N. 76 DEL 04/08/1992

 

- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Enti ecclesiastici - Provvedimenti autorizzativi ex art. 17 cod. civ.. - Delega ai Prefetti.

 

A seguito della lettera dell'1 giugno 1992 n. 222/FG/4, si trasmette, in copia, il decreto ministeriale 16 luglio decorso, munito del parere del Consiglio di Stato (all. n. 1), con cui è stata delegata ai Prefetti, ratione valoris, la emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 17 cod. civ., a decorrere dall'1 settembre.

La delega è così articolata: a) il limite di valore delle operazioni patrimoniali è stabilito in lire

500.000.000, con riferimento, per i beni immobili, alla determinazione dell'U.T.E.; per i beni mobili, ai verbali d'inventario, attestazioni bancarie ecc.;

b) la ripartizione, così determinata, si riferisce tanto alle autorizzazioni degli enti di culto cattolico quanto a quelle delle confessioni diverse dalla cattolica, che abbiano stipulato le "intese" di cui all'art. 8 Cost. (all. n. 2);

c) gli enti suindicati debbono esercitare la loro attività nell'ambito di una provincia, a mente dell'art. 1, capo primo delle disposizioni di attuazione del codice civile. Lo accertamento di quest'ultima circostanza non sempre risulta agevole, tenuto conto che le circoscrizioni amministrative territoriali possono non coincidere con quelle ecclesiastiche, a parte, poi, le difficoltà connesse con la effettiva estensione della sfera di operatività degli enti in riferimento.

Tuttavia, in relazione agli enti cattolici, può affermarsi, con relativa approssimazione, che per gli organi centrali della Chiesa, la competenza permane al Ministero (all. n. 3), non così, per converso, per le chiese, i capitoli cattedrali e collegiali, i seminari diocesani, le parrocchie, le confraternite, la cui sfera di attribuzione non trascende, di massima, l'ambito provinciale. Ad una collocazione, per così dire, non uniforme, partecipano le Diocesi e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero: da qui, anche ai fini di una agevole lettura, la indicazione analitica, racchiusa in due allegati (all. nn. 4 e 5), degli enti suindicati, a seconda che l'attività dispiegata risulti circoscritta o meno nel perimetro territoriale provinciale.

Per le Fondazioni di religione e di culto (denominate talvolta opere, centri, ecc.), per le Associazioni pubbliche di fedeli, per gli Istituti religiosi e per le Società di vita apostolica e loro provincie e case, per gli Istituti secolari, l'individuazione della competenza va, invece, effettuata caso per caso.

Per i culti diversi dal cattolico che abbiano stipulato "intese", soccorre l'allegato elenco (all. n. 6).

Non sono ricomprese nella delega e, pertanto, a prescindere dal valore, rimangono nella competenza del Ministero:

1) le autorizzazioni degli enti stranieri che agiscono in Italia a condizioni di reciprocità ex art. 16 delle disposizioni sulla legge generale premesse al codice civile;

2) i provvedimenti autorizzativi riferiti agli enti riconosciuti giuridicamente in base all'art. 10 della legge 20 maggio 1985 n. 222;

3) la singola autorizzazione quando è contestuale alla richiesta di riconoscimento giuridico, con il quale vi è un rapporto di stretta relazione, anche giuridica;

4) le autorizzazioni che si ritiene di avocare, anche su segnalazione dei Prefetti, allorché implichino la definizione di questioni di massima.

Per le fabbricerie di nomina ministeriale di cui all'art. 40 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, rimane ferma la competenza del Ministero a disporre la autorizzazione, relativamente agli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, a motivo che gli atti medesimi, in quanto non ricompresi fra quelli previsti dall'art. 17 del cod. civ., esulano dalla delega.

Parimenti, resta impregiudicata la disciplina riferita alle autorizzazioni (tanto per gli acquisti quanto per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione) degli enti di culto diverso dal cattolico, di cui alla legge 24 giugno 1929 n. 1159 e del relativo regolamento n. 289/1930, che non abbiano stipulato "intese".

Tutto ciò premesso, si forniscono, anche in aderenza alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, le seguenti istruzioni applicative:

1) domanda: redatta su carta legale, va trasmessa o consegnata alla Prefettura della Provincia dove ha sede l'ente; nel caso di domanda sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, occorre l'atto di procura in originale; nell'ipotesi di domanda prodotta per conto di un ente indicato quale dipendente o filiale di quello istante, è necessaria la documentazione rela- tiva a tale rapporto di dipendenza.

Essa deve contenere:

- il nome, il cognome e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

- gli estremi del provvedimento col quale all'ente venne conferita la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico;

- l'elenco dei beni oggetto dell'operazione patrimoniale, con determinazione del relativo valore;

- la indicazione precisa della destinazione che si intende dare ai beni stessi, tenendo presente che, nel caso di donazione, eredità o legato va specificato se i beni saranno utilizzati direttamente ovvero se saranno alienati. La destinazione dei beni deve essere in ogni caso conforme alla vo- lontà del donante o del testatore e compatibile con le statuizioni urbanistiche;

2) l'attestazione della cancelleria del Tribunale, dalla quale risultino l'esatta denominazione dell'ente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento (ovvero, ove manchi un provvedimento formale, dello attestato di personalità civile per possesso di stato, adottato dal Ministro dell'Inter- no ai sensi dell'art. 15 del citato D.P.R. n. 33/87), le generalità del le- gale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni al suo potere;

3) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gli enti gestiti da organi collegiali (come ad esempio, Istituti per il sostentamento del clero, Fondazioni, ecc.);

4) l'autorizzazione, per gli enti cattolici, dell'Autorità ecclesiastica, ovvero dichiarazione del Superiore competente che non è necessaria al- cuna autorizzazione canonica.

Per i limiti della competenza al rilascio dell'autorizzazione canonica, si fa riferimento a quanto viene stabilito dalla C.E.I. e, per gli Istituti di vita consacrata, dalla Santa Sede e comunicati dalla C.E.I., i cui valori, tuttora in vigore, sono riportati nella circolare M.I. del 14 gennaio 1991 n. 73 (all. n. 7).

Si provvederà, nel prosieguo, a comunicare tempestivamente ogni ulteriore variazione;

5) il compromesso di compravendita o di permuta ovvero il contratto definitivo (potendosi procedere, sia pure in casi eccezionali, come affermato dal Consiglio di Stato, anche al rilascio di autorizzazioni in sanatoria: all. n. 8), nel caso di acquisto di immobili a titolo oneroso.

Ove si tratti di acquisto da società, enti territoriali ecc. è necessaria apposita deli- berazione da parte degli stessi (per gli atti di liberalità delle società in liquidazione, si veda l'allegato n. 9);

6) l'atto pubblico, nel caso di donazione, così come previsto dall'art. 782 del cod. civ..

Qualora si tratti di donazioni di beni mobili, si richiama quanto previsto dal primo comma del citato articolo.

Si rammenta, inoltre, che gli atti di liberalità da parte degli II.DD.SS.CC. sono da ritenersi invalidi per l'ordinamento civile, così come rappresentato nella circolare ministeriale n. 75, a suo tempo trasmessa, per le motivazioni ivi esposte.

In entrambi i casi di cui ai punti 5 e 6, agli atti tra vivi, così come previsto dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 modificato dall'art. 7 bis della legge 21 giugno 1985 n. 298, va allegato il certificato di destinazione urbanistica, quando trattasi di terreni.

Le disposizioni non si applicano quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 mq..

La mancanza del certificato di destinazione urbanistica determina, ope legis, la nullità delle operazioni patrimoniali convenute;

7) verbale di pubblicazione del testamento, nel caso di eredità e di legato;

8) perizia descrittiva ed estimativa, asseverata da giuramento, relativa- mente ai beni immobili ed ai beni mobili (mobilia, attrezzature, ecc.), per gli acquisti in genere;

9) dichiarazioni rilasciate dai competenti istituti di credito, qualora si tratti di depositi, titoli, obbligazioni, c/c ecc.;

10) verbale d'inventario, in caso di eredità, redatto a termini dell'art. 484 cod. civ.; adempimento obbligatorio ex art. 473 cod. civ. per l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche. Qualora i beni siano esplicitamente individuabili dalla stessa disposizione testamentaria o accertabili per altra fonte, l'inventario potrà essere redatto anche dopo l'emanazione del provvedimento di autorizzazione (vedi giurisprudenza del Consiglio di Stato all. n. 10);

11) relazione dell'ente, volta a dimostrare l'opportunità dell'acquisto in ordine - nel caso di donazione, eredità o legato - anche alle condizioni ed ai vincoli imposti dal disponente;

12) stato patrimoniale aggiornato, da richiedere secondo un prudente apprezzamento, al fine di verificare la inesistenza della cosiddetta manomorta, da valutare in rapporto alla natura ed alle finalità dell'ente. Nel caso di donazioni effettuate da parte di un ente ecclesiastico, è opportuno richiedere lo stato patrimoniale dello stesso ente donante, onde accertare la sussistenza del requisito patrimoniale, in relazione al permanere della soggettività giuridica.

Alla ricezione della domanda, corredata della documentazione di cui sopra, le Prefetture devono procedere ad accertare:

a) il reale possesso della personalità giuridica;

b) la effettiva volontà del testatore (all. n. 11), verificando, mediante una attenta lettura del testamento, le condizioni imposte dallo stesso e se si sia inteso istituire l'ente erede o legatario.

Ciò, oltre che ai fini del pagamento delle imposte di successione, rileva sotto il profilo della prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 cod. civ.; difatti, ove la relativa istanza sia stata prodotta trascorsi dieci anni dalla data di apertura della successione, ad essa potrà darsi corso solo se venga dimostrato che l'ente ha posto in essere atti che presuppongono la volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (art. 476 cod. civ.);

c) caso di disposizione "mortis causa", l'esatta individuazione dell'ente beneficiario, specie quando nei testamenti redatti anteriormente alla legge n. 222/1985 vengono adoperati i termini "Diocesi" e "Parrocchia"; per le interpretazioni delle suddette espressioni, si rinvia all'apposito parere del Consiglio di Stato (all. n. 12);

d) l'avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni canoniche, con particolare attenzione per quei casi in cui le operazioni patrimoniali in- tercorrono tra due enti ecclesiastici;

e) il rispetto della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, contenente norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, di vincoli imposti da piani regolatori o da altre normative disciplinanti la materia (vincoli paesistici ecc.), con inserimento di una apposita clausola di salvezza, da riportare nel decreto autorizzativo, quando si tratta di operazioni patrimoniali immobiliari inter vivos.

Contestualmente, alla ricezione della domanda, devono essere avviati i seguenti adempimenti:

a) chiedere agli UU.TT.EE. delle Province in cui si trovano i beni di voler confermare o meno le valutazioni dei periti di parte, con indicazione, comunque, del relativo valore; al riguardo si precisa che:

- le Prefetture devono scrivere direttamente agli UU.TT.EE. delle altre Province, onde evitare defatiganti carteggi;

- l'onere per indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai tecnici degli UU.TT.EE. continua a gravere sul bilancio del Ministero;

si richiamano, a tal riguardo, le disposizioni impartite con la circolare n. 74 del 14 gennaio 1991 (all. n. 13).

- ove, negli atti tra vivi, vi sia discordanza tra la valutazione contrattuale e quella dello U.T.E., in aderenza al recente orientamento del Consiglio di Stato, si deve procedere ad interessare, ai fini fiscali, l'Amministrazione Tributaria (i competenti Uffici distrettuali delle Imposte ed Ufficio del Registro: all. n. 14), dovendosi riconoscere ai contraenti la facoltà di convenire anche un prezzo inferiore a quello di mercato.

Nel caso di acquisti a titolo oneroso - quando la discordanza appare sfavorevole all'ente acquirente - deve essere acquisito l'impegno da parte del venditore ad accettare la valutazione dell'U.T.E. ovvero una dichiarazione che motivi adeguatamente la decisione dell'ente stesso di non accettarla;

b) chiedere al Sindaco del Comune ove si è aperta la successione la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso "ad opponendum", con invito a restituirlo munito della annotazione "senza opposizioni" (ove, logicamente opposizioni non vi siano state) ovvero corredato delle opposizioni prodotte;

c) chiedere, ai sensi dell'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, ai Sindaci, Organi di polizia, ecc. di interpellare i succes- sibili "ex lege" entro il sesto grado, con particolare riguardo ai legitti- mari, ai fini di una eventuale lesione di legittima; è da tener presente al riguardo che:

- le Prefetture devono scrivere direttamente agli organi delle altre Province, evitando di far gravare su altre Prefetture l'onere della mera trasmissione di carte;

- la individuazione dei successibili ex lege non sempre è agevole; in merito, seppure a titolo esemplificativo, si ritiene che essa possa desumersi da un approfondito esame della denuncia di successione, con particolare riguardo all'albero genealogico, oppure, in via sussidiaria, da una attenta lettura del testamento o da notizie assunte dall'esecutore testamentario o, in ultimo, attraverso ricerche nel comune di nascita;

- i congiunti del "de cuius" residenti all'estero vanno interpellati tramite le nostre Autorità consolari;

d) invitare l'ente erede o legatario a tentare il bonario componimento con i successibili "ex lege" che dichiarino di opporsi, in particolare con quelli che versino in disagiate condizioni economiche.

Pur a fronte, comunque, di intervenute opposizioni, è data la possibilità di procedere all'emanazione del decreto, che contenga, ovviamente, la clausola di salvezza dei diritti dei terzi.

É lasciato al prudente apprezzamento delle Prefetture la opportunità di soprassedere alla emanazione del decreto per situazioni complesse, che abbiano dato luogo all'instaurarsi di uno specifico contenzioso (ad es. giudizi volti ad accertare la nullità del testamento oppure attivati per l'esperimento dell'azione di riduzione ecc.);

e) nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi beni di interesse artistico, storico, ambientale o architettonico, chiedere il parere delle competenti Soprintendenze (Legge 1 giugno 1939 n. 1089) anche al fine di consentire alle Soprintendenze stesse di:

- esercitare, eventualmente, il diritto di prelazione a norma di legge;

- riscontrare, in relazione alla destinazione che l'ente intende dare ai beni stessi, la esigenza di imporre obblighi o vincoli.

Terminata l'istruttoria, occorre valutare la opportunità di acquisire, a titolo meramente facoltativo, il parere della Giunta Provinciale Amministrativa, facendo constare nel relativo decreto di autorizzazione l'avvenuta audizione.

Del provvedimento così perfezionato, una copia, in regola con la legge sul bollo, va consegnata all'ente interessato. Due copie devono essere trasmesse alla Direzione Generale degli Affari di Culti, in modo da consentire all'Amministrazione di disporre di un complessivo quadro informativo del settore, comprensivo dell'andamento generale degli incrementi patrimoniali degli enti e della loro distribuzione sul territorio, per le conseguenti valutazioni ed elaborazioni statistiche.

Al fine, poi, di assicurare una uniformità con i provvedimenti autorizzativi ministeriali, si trasmettono, in copia, gli esemplari più significativi di decreti, riferiti ad ogni singola fattispecie (all. n. 15).

L'omogeneità dei provvedimenti sarà garantita, nel prosieguo, anche mediante periodici incontri in sede centrale o periferica, per un necessario scambio delle esperienze acquisite e per reciproci apporti.

Queste disposizioni si estendono anche ai provvedimenti che non risultano delegati, per i quali le Prefetture devono continuare a curare l'istruttoria delle richieste, da rimettere al Ministero.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sulla necessità di mantenere la definizione delle procedure di autorizzazione entro limiti di tempo assai contenuti, non solo per non vanificare le finalità che sono state poste a fondamento della disposta delega, quanto e soprattutto per improntare l'azione della Pubblica Amministrazione a modalità sempre più agili, celeri ed efficaci, nel rispetto dei diritti del cittadino e dei principi sanciti nella Carta Costituzionale, di cui è espressione, anche in termini di rinnovata attualità, la Legge 7 agosto 1990 n. 241.

In tale quadro, in applicazione delle esigenze di trasparenza e di pubblicità, le Prefetture devono mettere in grado gli enti destinatari di seguire compiutamente lo svolgimento delle procedure di autorizzazione. Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Firmato: IL MINISTRO

 

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