MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari Culto Cattolico
CIRCOLARE N. 75 DEL 06/06/1991
Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Istituti Diocesani per il sostentamento del clero - Divieto di porre in essere atti a titolo gratuito.
Il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1274/90 del 17 ottobre 1990 a seguito di quesito proposto da questo Ufficio sulla possibilità da parte degli II.DD.S.C. di porre in essere atti di disposizione a titolo gratuito del proprio patrimonio, ha affermato la illiceità e quindi la nullità, nell'ambito dell'ordinamento canonico, di eventuali delibere degli amministratori degli Istituti medesimi che, arricchendo terzi senza corrispettivo, producono la contrazione del patrimonio. Ne consegue che il negozio posto in essere sulla base di siffatte deliberazioni è invalido per l'ordinamento civile.
La finalità esclusiva degli Istituti, infatti, è quella di concorrere al sostentamento del clero come previsto dall'art. 2 degli statuti e dal titolo II della legge 20 maggio 1985 n. 222 ed unicamente a tale finalità è destinato il patrimonio degli Istituti stessi. Il principio affermato dal Consiglio di Stato si applica anche ai casi in cui il trasferimento a titolo gratuito venga effettuato da parte degli Istituti nell'adempimento di oneri che esulano dalle finalità proprie dell'ente beneficiato, imposti da precedenti atti. In tali ipotesi, poiché i beni sono destinati a finalità pastorali o caritative, il Vescovo Diocesano, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 29, comma quarto, della legge 222/85, può ritrasferire i beni all'ente Diocesi, che potrà eventualmente riattribuirli agli enti precedentemente onerati.
Nel trasmettere copia del parere di massima si prega di portare il contenuto dello stesso a conoscenza degli enti interessati nonché dei Consigli notarili, al fine di evitare la redazione di atti che, sia pur invalidi, per il fatto stesso di essere stati posti in essere possono ugualmente arrecare pregiudizio al terzo in buona fede.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
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