MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari Culto Cattolico

 

CIRCOLARE N. 73 DEL 14/01/1991

 

- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- Al sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Art. 11 regolamento di attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33.

 

L'articolo 11 del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985 n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza degli organi e delle attività degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, prescrive che la Conferenza Episcopale Italiana comunichi a questo Ministero le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico nonché il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, di detto codice, perché chiunque vi abbia interesse possa richiedere alle Prefetture copia delle deliberazioni stesse.

Si trasmette, pertanto, la comunicazione n. 765/90, in data 23 ottobre 1990, con la quale la Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. n. 33/1987:

- ha reso note le deliberazioni adottate in occasione della Assemblea generale della C.E.I. in data 14-18 maggio 1990, deliberazioni che interessano le Diocesi e le persone giuridiche di diritto diocesano;

- ha comunicato i limiti di valore stabiliti dalla S. Sede a termini del canone 638, con riferimento agli Istituti religiosi e alle Società di Vita Apostolica.

Nel far presente che le suddette deliberazioni sono entrate in vigore l'1 ottobre 1990, si richiama l'attenzione sull'art. 10 del citato regolamento, ove si precisa che, per gli acquisti degli enti ecclesiastici, nel caso in cui, a norma del diritto canonico, non sia prevista alcuna autorizzazione, è necessario corredare l'istanza con apposita attestazione del vescovo (per gli enti di diritto diocesano) o del superiore competente (per gli istituti religiosi e le società di vita apostolica), in cui venga dichiarato che nessuna autorizzazione è richiesta.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

 

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, approvato con il D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987 (cf. Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1987, n. 41, pp. 6 - 12),

comunica quanto segue:

 

1. La Conferenza Episcopale Italiana ha innovato la disciplina vigente circa l'attuazione dei canoni 1292, par. 2, e 1295 del codice di diritto canonico, adottando nella sua XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) la seguente delibera:

 

Delibera n. 20. - modifica

La delibera C.E.I. n. 20 è così modificata:

"La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, par. 1 del codice di diritto canonico è rispettivamente di trecento milioni e di novecento milioni di lire".

La delibera, debitamente "recognita" dalla Santa Sede, è entrata in vigore l'1 ottobre 1990 (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1990, n. 8, pp. 203 - 220).

 

2. La Conferenza Episcopale Italiana ha innovato la disciplina vigente circa l'attuazione del canone 1277 del codice di diritto canonico, adottando nella sua XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) la seguente delibera:

 

Delibera n. 37. - modifica

La delibera C.E.I. n. 37 è così modificata:

"Gli atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue:

a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;

b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;

c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;

d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;

e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20".

 

La delibera, debitamente "recognita" dalla Santa Sede, è entrata in vigore l'1 ottobre 1990 (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1990, n. 8, pp. 203 - 220).

 

3. Nello stabilire, con riferimento agli Istituti religiosi e alle Società di vita apostolica, il limite di valore di cui al canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico la Santa Sede si attiene per prassi alle determinazioni assunte in materia dalle Conferenze Episcopali nazionali. Ciò è stato ufficialmente confermato anche per l'Italia, per cui si attesta che in riferimento alla fattispecie del citato canone il limite di valore è attualmente di L. 900 milioni.

 

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