MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari dei Culti diversi da quello Cattolico

 

CIRCOLARE N. 72 DEL 22/02/1990

 

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Confessioni religiose diverse dalla cattolica - intese con lo Stato a termini dell'art. 8 della Costituzione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno e delle Assemblee di Dio in Italia.

 

 

Come è noto, in data 29 dicembre 1986, sono state stipulate con l'"Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno" e con le "Assemblee di Dio in Italia" le "intese" che costituiscono - a termini dell'art. 8 Cost. - l'espressione del più alto riconoscimento dello Stato nei confronti delle organizzazioni confessionali. Sulla base di tali "intese", i rapporti con lo Stato e le predette confessioni sono attualmente regolati rispettivamente dalle leggi n. 516 e 517 del 22 novembre 1988, entrate in vigore il successivo 2 dicembre. Il nuovo regime giuridico, nei suoi aspetti essenziali, è già stato illustrato da questa Direzione Generale con circolare n. 68 in data 14 gennaio 1989.

Tuttavia, in questa sede, si ritiene opportuno richiamare la cortese attenzione delle SS.LL. su talune disposizioni della nuova normativa, di contenuto profondamente innovativo, con preghiera di assicurarne la massima diffusione e di sensibilizzare al riguardo gli enti (comuni, ospedali, case di riposo ecc.), gli uffici e le amministrazioni interessati.

 

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516.

 

1) Libertà di manifestazione del pensiero religioso.

L'art. 5, nel riconoscere ai "colpoltori" evangelisti il diritto di diffondere liberamente il messaggio avventista, dispone che gli stessi - se in possesso dei requisiti di legge - possono essere "iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai comuni".

La libertà di manifestazione del pensiero religioso, riaffermata dalla legge n. 516/88 in favore degli avventisti, trova un'ulteriore significativa esplicazione nell'articolo 28 che riconosce il diritto di distribuire pubblicazioni e stampati nei luoghi di culto senza preventive autorizzazioni e che dispone "nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione ...".

 

2) Servizio militare e partecipazione ad attività religiose.

L'art. 7, dopo avere riconosciuto ai militari appartenenti alle Chiese Cristiane Avventiste il diritto di partecipare alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni di servizio, dispone che gli stessi - qualora non esistano Chiese avventiste nel luogo di servizio - possano comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale.

3) Assistenza spirituale in istituti ospedalieri, case di cura o di riposo.

L'art. 8 prevede la libertà di accesso senza limiti di orario dei ministri di culto avventisti negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo al fine di prestare assistenza spirituale ai ricoverati che ne facciano richiesta.

 

4) Assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

Tale assistenza è assicurata - a termini dell'art. 9 - dai ministri di culto designati dall'Unione ed iscritti nei ruoli tenuti dalla stessa, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione.

 

5) Insegnamento religioso nelle scuole; diritto di non avvalersene.

A termini dell'art. 11 l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

 

6) Edifici aperti al culto pubblico avventista.

L'art. 16 dispone che gli stessi non possano essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti "se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese Cristiane avventiste".

Lo stesso articolo fissa inoltre i limiti all'accesso della forza pubblica negli edifici di culto e contiene un impegno programmatico per l'autorità civile, disponendo che la stessa dovrà tenere conto delle esigenze religiose della popolazione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

 

7) Riposo Sabatico.

L'art. 17, nel riconoscere agli avventisti il diritto di osservare il riposo sabatico biblico, dispone che "gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione. In ogni caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizio essenziali previsti dall'ordinamento. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno maggiorenne.

 

Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate nel giorno di "sabato".

 

8) Matrimoni celebrati di fronte a ministri di culto avventisti.

L'art. 18, relativo ai matrimoni celebrati dinnanzi a ministri di culto avventisti, determina le condizioni necessarie (cittadinanza italiana del ministro di culto, richieste di pubblicazioni all'ufficiale di stato civile, trascrizione dell'atto, ecc.) affinché gli stessi possano conseguire efficacia civile.

 

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988 n. 517

 

1) Servizio militare e partecipazione ad attività religiose.

L'art. 3, dopo aver riconosciuto ai militari appartenenti alle chiese associate alle ADI il diritto di partecipare alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni di servizio, dispone che gli stessi - qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo di servizio - possano comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale. Lo stesso articolo 3 prevede infine l'ipotesi in cui, in ambito provinciale, non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI, disponendo che in tale caso vengano messi a disposizione dal comando militare i locali necessari.

 

2) Assistenza spirituale in istituti ospedalieri, case di cura, di riposo e pensionati.

Dell'assistenza spirituale dei ricoverati, assicurata dai ministri di culto iscritti nel ruolo generale delle ADI, tratta l'art. 4 con una disposizione che ripete sostanzialmente quanto previsto per gli avventisti dall'art. 8 della legge n. 516/1988.

 

3) Assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

Tale assistenza trova ampia assicurazione nell'art. 6 con una disposizione che, anche in tal caso, ripete sostanzialmente quanto l'art. 9 della legge n. 516/1988 prevede per gli avventisti.

 

4) Insegnamento religioso nelle scuole; diritto di non avvalersene.

A termini dell'art. 8, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

 

5) Edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI.

A termini dell'art. 11 gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI. Lo stesso articolo fissa inoltre i limiti all'accesso della forza pubblica negli edifici in questione.

 

6) Matrimoni celebrati di fronte a ministri di culto delle ADI.

Come già previsto per gli avventisti, anche ai matrimoni celebrati dinnanzi ai ministri di culto delle ADI sono riconosciuti effetti civili, a condizione che il ministro di culto sia cittadino italiano e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale (art. 12).

Firmato: p. IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari dei Culti diversi da quello Cattolico

 

CIRCOLARE N. 72 DEL 22/02/1990

 

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Confessioni religiose diverse dalla cattolica - intese con lo Stato a termini dell'art. 8 della Costituzione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno e delle Assemblee di Dio in Italia.

 

 

Come è noto, in data 29 dicembre 1986, sono state stipulate con l'"Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno" e con le "Assemblee di Dio in Italia" le "intese" che costituiscono - a termini dell'art. 8 Cost. - l'espressione del più alto riconoscimento dello Stato nei confronti delle organizzazioni confessionali. Sulla base di tali "intese", i rapporti con lo Stato e le predette confessioni sono attualmente regolati rispettivamente dalle leggi n. 516 e 517 del 22 novembre 1988, entrate in vigore il successivo 2 dicembre. Il nuovo regime giuridico, nei suoi aspetti essenziali, è già stato illustrato da questa Direzione Generale con circolare n. 68 in data 14 gennaio 1989.

Tuttavia, in questa sede, si ritiene opportuno richiamare la cortese attenzione delle SS.LL. su talune disposizioni della nuova normativa, di contenuto profondamente innovativo, con preghiera di assicurarne la massima diffusione e di sensibilizzare al riguardo gli enti (comuni, ospedali, case di riposo ecc.), gli uffici e le amministrazioni interessati.

 

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516.

 

1) Libertà di manifestazione del pensiero religioso.

L'art. 5, nel riconoscere ai "colpoltori" evangelisti il diritto di diffondere liberamente il messaggio avventista, dispone che gli stessi - se in possesso dei requisiti di legge - possono essere "iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai comuni".

La libertà di manifestazione del pensiero religioso, riaffermata dalla legge n. 516/88 in favore degli avventisti, trova un'ulteriore significativa esplicazione nell'articolo 28 che riconosce il diritto di distribuire pubblicazioni e stampati nei luoghi di culto senza preventive autorizzazioni e che dispone "nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione ...".

 

2) Servizio militare e partecipazione ad attività religiose.

L'art. 7, dopo avere riconosciuto ai militari appartenenti alle Chiese Cristiane Avventiste il diritto di partecipare alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni di servizio, dispone che gli stessi - qualora non esistano Chiese avventiste nel luogo di servizio - possano comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale.

3) Assistenza spirituale in istituti ospedalieri, case di cura o di riposo.

L'art. 8 prevede la libertà di accesso senza limiti di orario dei ministri di culto avventisti negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo al fine di prestare assistenza spirituale ai ricoverati che ne facciano richiesta.

 

4) Assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

Tale assistenza è assicurata - a termini dell'art. 9 - dai ministri di culto designati dall'Unione ed iscritti nei ruoli tenuti dalla stessa, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione.

 

5) Insegnamento religioso nelle scuole; diritto di non avvalersene.

A termini dell'art. 11 l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

 

6) Edifici aperti al culto pubblico avventista.

L'art. 16 dispone che gli stessi non possano essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti "se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese Cristiane avventiste".

Lo stesso articolo fissa inoltre i limiti all'accesso della forza pubblica negli edifici di culto e contiene un impegno programmatico per l'autorità civile, disponendo che la stessa dovrà tenere conto delle esigenze religiose della popolazione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

 

7) Riposo Sabatico.

L'art. 17, nel riconoscere agli avventisti il diritto di osservare il riposo sabatico biblico, dispone che "gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione. In ogni caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizio essenziali previsti dall'ordinamento. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno maggiorenne.

 

Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate nel giorno di "sabato".

 

8) Matrimoni celebrati di fronte a ministri di culto avventisti.

L'art. 18, relativo ai matrimoni celebrati dinnanzi a ministri di culto avventisti, determina le condizioni necessarie (cittadinanza italiana del ministro di culto, richieste di pubblicazioni all'ufficiale di stato civile, trascrizione dell'atto, ecc.) affinché gli stessi possano conseguire efficacia civile.

 

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988 n. 517

 

1) Servizio militare e partecipazione ad attività religiose.

L'art. 3, dopo aver riconosciuto ai militari appartenenti alle chiese associate alle ADI il diritto di partecipare alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni di servizio, dispone che gli stessi - qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo di servizio - possano comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale. Lo stesso articolo 3 prevede infine l'ipotesi in cui, in ambito provinciale, non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI, disponendo che in tale caso vengano messi a disposizione dal comando militare i locali necessari.

 

2) Assistenza spirituale in istituti ospedalieri, case di cura, di riposo e pensionati.

Dell'assistenza spirituale dei ricoverati, assicurata dai ministri di culto iscritti nel ruolo generale delle ADI, tratta l'art. 4 con una disposizione che ripete sostanzialmente quanto previsto per gli avventisti dall'art. 8 della legge n. 516/1988.

 

3) Assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

Tale assistenza trova ampia assicurazione nell'art. 6 con una disposizione che, anche in tal caso, ripete sostanzialmente quanto l'art. 9 della legge n. 516/1988 prevede per gli avventisti.

 

4) Insegnamento religioso nelle scuole; diritto di non avvalersene.

A termini dell'art. 8, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

 

5) Edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI.

A termini dell'art. 11 gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI. Lo stesso articolo fissa inoltre i limiti all'accesso della forza pubblica negli edifici in questione.

 

6) Matrimoni celebrati di fronte a ministri di culto delle ADI.

Come già previsto per gli avventisti, anche ai matrimoni celebrati dinnanzi ai ministri di culto delle ADI sono riconosciuti effetti civili, a condizione che il ministro di culto sia cittadino italiano e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale (art. 12).

Firmato: p. IL MINISTRO

 

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