MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari del Culto Cattolico
CIRCOLARE N. 71 DEL 20/10/1989
- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Legge 20 maggio 1985, n. 222 - Regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33 - Riconoscimento civile degli enti ecclesiastici.
Come è noto l'articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n. 222 prevede che "gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato".
Gli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 11 e 12 ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge dettano condizioni per il riconoscimento di singole categorie di enti; l'articolo 16 fissa i criteri per stabilire quali sono le attività di religione o di culto; gli articoli 4, 5 e 15 prendono in considerazione taluni effetti dell'avvenuto riconoscimento; il primo comma dell'articolo 14 e gli articoli 19 e 20 dettano norme relativamente alla perdita della personalità giuridica da parte di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
La materia dei riconoscimenti è regolata inoltre dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33; quella della revoca del riconoscimento dall'articolo 7; quella relativa alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche dall'articolo 15.
La presente circolare intende conglobare in un testo di facile consultazione da parte delle SS.LL. e dei funzionari addetti al servizio, anche alla luce delle esperienze maturate nel primo periodo di applicazione della legge e del regolamento, principi, chiarimenti ed istruzioni circa le attività da porre in essere, in sede istruttoria, da parte delle Prefetture, cui le domande di riconoscimento vanno presentate (articolo 2, comma primo, del regolamento).
Si premettono i seguenti principi di carattere generale che afferiscono a tutti gli enti che aspirano ad ottenere il riconoscimento giuridico civile:
A - Essi devono già essere stati costituiti od approvati dalla autorità ecclesiastica: si dirà in seguito, caso per caso, dei relativi atti.
B - Essi devono avere fine di religione o di culto.
Tale fine si presume per:
1. gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (Regioni ecclesiastiche, Province ecclesiastiche, Diocesi, Istituti per il sostentamento del clero, Capitoli cattedrali, Parrocchie, Chiese);
2. i Seminari (Seminari, Accademie, Collegi, Istituti universitari ed altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche);
3. gli Istituti religiosi, loro Province, Case, Case generalizie e Procure.
Per le altre persone giuridiche canoniche (come ad esempio Società di vita apostolica, Associazioni pubbliche di fedeli e Fondazioni) il fine di religione o di culto va invece accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 della legge, secondo il quale, agli effetti delle leggi civili, si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana; si considerano invece attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
É da considerare al riguardo che l'attuale normativa richiede, per il riconoscimento civile, che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente anche se connesso a finalità di carattere carita- tivo previste dal diritto canonico (articolo 2 della legge).
C - Pubblicità e trasparenza degli enti e delle loro vicende giuridiche (costituzione, modificazione, estinzione), attuate attraverso il meccanismo della iscrizione nel registro delle persone giuridiche dal quale devono risultare la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente (articolo 5 legge).
Tale forma di pubblicità, finalizzata a fondamentali esigenze di certezza giuridica e di garanzia per i terzi, prevede che ai fini della invalidità od inefficacia dei negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte ai terzi che non ne fossero a conoscenza le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche (articolo 18 della legge).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrinunciabile, nel settore, il principio che tali dati debbano essere esplicitati prima del riconoscimento e non all'atto della iscrizione nel registro delle persone giuridiche; in seguito si dirà, caso per caso, come sopperire alla esigenza.
D - Disponibilità di mezzi economico-finanziari sufficienti per il raggiungimento dei fini.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto anche di recente che è assolutamente indispensabile che gli enti che chiedono il riconoscimento dimostrino tra l'altro una certa autonomia finanziaria anche a garanzia delle obbligazioni che potranno assumere nei confronti dei terzi.
Si dirà poi, caso per caso, come si possa far fronte alla esigenza.
E - Ove il patrimonio iniziale dell'ente sia costituito da beni oggetto di compravendita, donazione o successione, nella domanda di riconoscimento dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge; per la relativa istruttoria si rinvia alle istruzioni di cui alla circolare n. 57 del 15 settembre 1986 ed all'articolo 9 del regolamento.
F - Ove il riconoscendo ente svolga anche attività strumentali a quelle di religione o di culto, ma diverse da queste, riguardanti il campo dell'istruzione civile, dell'assistenza sanitaria, della qualificazione pro- fessionale od altre attività sociali, dovranno essere interpellati, secondo la competenza, il Provveditorato agli Studi, la U.S.L., l'Ispettorato Regio- nale del Lavoro o comunque l'organo che esercita la vigilanza per conoscere se nell'esplicazione delle attività stesse l'ente abbia osservato ed osser- vi le leggi civili operanti in materia senza dar luogo a rilievi.
G - L'autenticità della copia dei documenti originati dall'Autorità ecclesiastica può essere attestata dai competenti uffici dell'Autorità stessa.
H - Per tutti gli enti verrà indicato, nelle pagine che seguono, tra i documenti da esibire, l'attestato dell'Autorità ecclesiastica cui compete di dare l'assenso al riconoscimento, contenente, redatte in articoli, le norme statutarie relative alla struttura dell'ente da riconoscere ed ai controlli canonici cui esso è soggetto.
Al riguardo - e per prevenire eventuali osservazioni in dissenso - si osserva che, anche se è ben vero che l'articolo 2, comma secondo/b, del regolamento contiene l'inciso "salvo che tali elementi risultino da disposizioni del codice di diritto canonico specificamente indicate nella domanda", è necessario che l'ente interessato produca il chiesto atto separato in quanto:
- è giurisprudenza ormai consolidata che le norme del codice di diritto canonico debbano essere esplicitate e non semplicemente richiamate e che le norme relative a limitazioni, obblighi e controlli, in uno a quelle relative alla struttura dell'ente, debbano essere attestate all'Autorità eccle- siastica superiore cui compete l'assenso al riconoscimento;
- la produzione al riguardo di un apposito attestato consente, sotto il profilo pratico, la possibilità: di approvare le norme statutarie individuandole, nel D.P.R. di conferimento della personalità giuridica, in base alla data dell'atto ed al numero degli articoli in cui esse si concretizzano, di allegare l'atto stesso, vistato dal Ministro, al D.P.R. di riconoscimento, del quale diviene a tutti gli effetti parte integrante, di depositare in modo inscindibile detti due documenti presso la Cancelleria del Tribunale ai fini della iscrizione nel registro delle persone giuridiche, di risolvere in tal modo il problema, che assilla l'interprete, del come i terzi ed i notai possano concretamente conoscere le limitazioni che gravano sui poteri di rappresentanza degli organi del singolo ente ed a quanti e quali controlli canonici gli atti dell'ente stesso debbono soggiacere; ciò al fine, di non poco rilievo, di facilitare la loro opponibilità ai terzi risultando tali elementi dal registro delle persone giuridiche (articolo 18 della legge - punto C a pagina 4 della presente relazione);
- la questione, a ben considerare, è, in buona sostanza, di contenuto e spessore esclusivamente formale.
I - Il possesso da parte degli enti, a titolo di patrimonio mobiliare, di denaro liquido, titoli, obbligazioni, ecc. - possesso di cui venga eventualmente fatto cenno nelle relazioni che accompagnano la domanda di riconoscimento - può essere provato con attestazioni degli istituti di credito presso i quali denaro e titoli sono depositati;
L - La Prefettura, ultimata l'istruttoria di rito - nel cui contesto verificherà i dati esposti con particolare riguardo a quelli esplicitamente richiamati dalla normativa vigente - trasmetterà gli atti a questa Direzione Generale corredandoli del motivato parere del Prefetto della Provincia e dandone contestuale notizia agli interessati (articolo 1 del regolamento).
I principi di carattere particolare da osservarsi in materia sono sintetizzati nelle pagine che seguono.
ENTI FACENTI PARTE DELLA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA, per i quali il fine di religione o di culto si presume.
Alla istruttoria degli atti relativi al riconoscimento di REGIONI E PROVINCE ECCLESIASTICHE, di DIOCESI, di ISTITUTI DIOCESANI OD INTERDIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO e di CAPITOLI CATTEDRALI provvede direttamen- te questa Direzione Generale.
Alla istruttoria degli atti relativi al riconoscimento di PARROCCHIE e CHIESE provvedono le Prefetture sulla base dei principi che seguono:
PARROCCHIE
La domanda in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno, va firmata dal parrocco o dall'Ordinario diocesano e deve contenere la indicazione della denominazione e della sede della parrocchia da riconoscere (articolo 2, comma primo, del regolamento);
alla domanda stessa vanno allegati:
1. l'atto di assenso dell'Ordinario di diocesano al riconoscimento civile della parrocchia (articolo 3 legge) ove la relativa domanda non sia sottoscritta dal medesimo; tale assenso può anche essere scritto in calce alla domanda (articolo 2, comma terzo, del regolamento);
2. copia autentica del decreto canonico di erezione della parrocchia (articolo 2, comma secondo/a, del regolamento);
3. attestato dell'Ordinario diocesano contenente, redatte in articoli, le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui esso è soggetto. Tale documento deve essere munito di data e va prodotto in originale e cinque copie autentiche, due delle quali in bollo (articolo 2, comma secondo/b, del regolamento e notazioni di cui al punto H alle pagine 5-6-7 della presente circolare);
4. dichiarazione dell'Ordinario diocesano, in originale, da cui risultino:
a) la circoscrizione territoriale e il numero dei fedeli della parrocchia;
b) se la parrocchia ha sede in una chiesa o in un locale provvisorio e, nel primo caso, se trattasi di chiesa ex-conventuale;
c) il titolo in base al quale la parrocchia ha la disponibilità della chiesa o del locale utilizzato provvisoriamente (cessione in uso, comodato, locazione o altro);
d) la sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura;
e) la consistenza dell'eventuale patrimonio iniziale;
f) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza del parroco;
5. perizia giurata sulle condizioni statiche e di manutenzione della chiesa o del locale provvisorio dove la parrocchia ha sede ovvero atti e documenti promananti da pubbliche autorità idonei a dare la prova che l'edificio di culto od il locale provvisorio è in regola con le norme che vigono nel settore edilizio con particolare riguardo a quelle di sicurezza. Al ri- guardo appare di tutta evidenza come le implicazioni siano di natura completamente diversa a seconda che:
- si tratti di una vecchia chiesa, ipotesi teoricamente piuttosto remota nel caso di nascita di una nuova parrocchia;
- si tratti di una chiesa nuova, costruita e collaudata quindi sulla base di apposita licenza o concessione edilizia, ipotesi questa teoricamente di maggiore frequenza in quanto le nuove parrocchie è da presumere che nascano in nuovi quartieri od agglomerati urbani;
- si tratti della utilizzazione di locali che, costruiti e collaudati per altre esigenze, vengano utilizzati seppure provvisoriamente come luogo di culto.
CHIESE
La domanda in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno, va firmata dal rettore o dall'Ordinario diocesano e deve contenere la indicazione della denominazione dell'ente da riconoscere (chiesa, basilica o santuario) e della sua sede (articolo 2, comma primo, del regolamento); alla domanda stessa vanno allegati:
1. l'atto di assenso dell'Ordinario diocesano al riconoscimento civile dell'ente (articolo 3 legge) ove la relativa domanda non sia sottoscritta dal medesimo; tale assenso può anche essere scritto in calce alla domanda (articolo 2, comma terzo, del regolamento);
2. copia autentica del decreto canonico di erezione dell'ente (articolo 2, comma secondo/a, del regolamento);
3. attestato dell'Ordinario diocesano contenente, redatte in articoli, le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui esso è soggetto. Tale documento deve essere munito di data e va prodotto in originale e cinque copie autentiche, due delle quali in bollo (artico- lo 2, comma secondo/b, del regolamento e notazioni di cui al punto H alle pagine 5-6-7 della presente circolare);
4. dichiarazione dell'Ordinario diocesano, in originale, da cui risultino:
a) la funzione pastorale che l'ente svolge nell'ambito della diocesi ed il numero dei fedeli che frequentano la chiesa;
b) che la chiesa stessa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
c) se trattasi di chiesa ex-conventuale;
d) il titolo in base al quale l'ente ha la disponibilità della chiesa;
e) la sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura e per la manutenzione (articolo 11 della legge);
f) la consistenza dell'eventuale patrimonio iniziale;
g) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza del rettore;
5. perizia giurata sulle condizioni statiche e di manutenzione della chiesa ovvero atti e documenti promananti da pubbliche autorità idonei a dare la prova che l'edificio dove l'ente è destinato a svolgere la propria attività è in regola con le norme che vigono nel settore edilizio, con particolare riguardo a quelle di sicurezza. La esigenza di verifiche sotto il profilo di cui trattasi deriva soprattutto dal fatto che l'ipotesi maggiormente ricorrente è quella della nascita di enti "chiesa" in vecchi edifici di culto o ex conventuali o che hanno perduto di recente la qualifica di parrocchia.
6. prospetto delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistente dell'ente.
ENTI NON FACENTI PARTE DELLA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA, per i quali il fine di religione o di culto si presume.
Alla istruttoria degli atti relativi al riconoscimento di SEMINARI ed ISTITUTI RELIGIOSI provvedono le Prefetture sulla base dei principi che seguono:
SEMINARI
La domanda in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno, va firmata dal rettore/direttore del Seminario o dall'autorità ecclesiastica di cui al successivo punto 1, e deve contenere la indicazione della denominazione dell'ente da riconoscere (seminario, accademia, collegio, università, istituto, ecc.) e della sua sede (articolo 2, comma primo, del regolamento); alla domanda stessa vanno allegati:
1. l'atto di assenso dell'Autorità ecclesiastica al riconoscimento civile dell'ente (articolo 3 legge) ove la relativa domanda non sia sottoscritta dalla medesima; tale assenso può anche essere scritto in calce alla domanda (articolo 2, comma terzo, del regolamento); l'Autorità ecclesiastica in questione può essere, a seconda della natura dell'ente, la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, la Conferenza Episcopale Regionale od il Vescovo diocesano;
2. copia autentica del decreto canonico di erezione dell'ente (articolo 2, comma secondo/a, del regolamento);
3. attestato dell'Autorità ecclesiastica di cui al precedente punto 1. contenente, redatte in articoli, le norme relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui esso è soggetto. Tale documento deve essere munito di data e va prodotto in originale e cinque copie autentiche, due delle quali in bollo. In esso vanno esplicitati in particolare la denominazione, la sede, il fine specifico di religione o di culto, il patrimonio iniziale, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, le norme relative all'amministrazione dei beni, i controlli canonici cui l'ente è soggetto, le norme relative alla estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio, alla eventuale nomina di un commissario straordinario ed ai suoi poteri (articolo 2, comma secondo/b, del regolamento e notazioni di cui al punto H alle pagine 5-6-7 della presente relazione);
4. attestato dell'Autorità ecclesiastica di cui al precedente punto 1. contenente cenni storici sull'origine dell'ente e sulla sua attività, nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza del legale rappresentante dell'ente, il titolo in base al quale l'ente ha la disponibilità della sede;
5. perizia giurata sulle condizioni statiche e di manutenzione dell'edificio dove l'ente esplica la sua attività ovvero atti e documenti promananti da pubbliche autorità idonei a dare la prova che l'edificio stesso è in regola con le norme che vigono nel settore edilizio con particolare riguardo aquelle di sicurezza. La esigenza di verifiche sotto il profilo di cui trattasi deriva soprattutto dal fatto che normalmente trattasi di seminari esistenti da tempo e sistemati quindi in vecchi edifici non sempre idonei ad ospitare una comunità.
6. prospetto delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
ISTITUTI RELIGIOSI
La domanda in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno, va firmata dal legale rappresentante o dall'autorità ecclesiastica di cui al successivo punto 1. e deve contenere la indicazione della denominazione dell'ente da riconoscere (istituto, provincia, casa, casa generalizia o casa di procura) e della sua sede (articolo 2, comma primo, del regolamento); alla domanda stessa vanno allegati:
1. l'atto di assenso dell'Autorità ecclesiastica (articolo 3 legge) ove la relativa domanda non sia sottoscritta dalla medesima; tale assenso può anche essere scritto in calce alla domanda (articolo 2, comma terzo, del regolamento);
l'Autorità ecclesiastica in questione può essere, a seconda della natura dell'ente, la Santa Sede, il Vescovo diocesano o i Superiori maggiori;
2. copia autentica del decreto canonico di erezione dell'ente (articolo 2, comma secondo/a, del regolamento);
3. attestato dell'Autorità ecclesiastica di cui al precedente punto 1. contenente, redatte in articoli, le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui esso è soggetto. Tale documento deve essere munito di data e va prodotto in originale e cinque copie autentiche, due delle quali in bollo. In esso vanno esplicitati in particolare la denominazione, la sede, il fine specifico di religione o di culto, il patrimonio iniziale, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, le norme relative all'amministrazione dei beni, i controlli canonici cui l'ente è soggetto, le norme relative alla estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio, alla eventuale nomina di un commissario straordinario ed ai suoi poteri (articolo 2, comma secondo/b, del regolamen- to e notazioni di cui al punto H alle pagine 5-6-7 della presente circolare);
4. assenso della Santa Sede di cui all'articolo 8 della legge per i soli istituti di diritto diocesano;
5. attestato di cui all'articolo 3, comma primo, del regolamento:
- della Santa Sede, per gli Istituti di diritto pontificio, che l'ente ha la sede principale in Italia;
- della Santa Sede, per le Provincie appartenenti ad Istituti di diritto pontificio, che l'ente svolge attività limitata al territorio dello Stato od a territori di missione;
- della Santa Sede, per le Case appartenenti ad Istituti di diritto pontificio, che l'ente ha capacità canonica di acquistare e possedere beni;
- dell'Ordinario diocesano, per gli Istituti di diritto diocesano, che l'ente ha la sede principale in Italia e che offre garanzie di stabilità (articolo 8 della legge);
6. relazione contenente cenni storici sull'origine dell'ente e sulla sua attività nell'ultimo triennio (quinquennio per gli istituti di diritto diocesano), notizie circa la utilizzazione del patrimonio, la specificazione del numero di religiosi appartenenti alla comunità e del titolo in base al quale l'ente ha la disponibilità della sede, allegando il relativo atto o contratto;
7. prospetto delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente;
8. certificato di cittadinanza italiana e di domicilio (non di residenza) in Italia del rappresentante legale dell'ente ovvero dichiarazione sostitutiva (articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15). Tale documento non occorre per le case generalizie e le procure (articolo 7 della legge);
9. nel caso di richiesta di riconoscimento di province, case, case generalizie o case di procura di istituti religiosi aventi la sede principale all'estero, dichiarazione relativa a detta sede ed alle altre in cui l'istituto si articola.
ENTI per i quali deve essere accertato che il fine di religione o di culto è costitutivo ed essenziale anche se connesso a finalità di carattere caritativo (articoli 2 e 16 della legge).
Alla istruttoria degli atti relativi al riconoscimento di SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI e FONDAZIONI provvedono le Prefetture sulla base dei principi che seguono:
SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
La domanda in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno, va firmata dal legale rappresentante o dall'autorità ecclesiastica di cui al successivo punto 1. e deve contenere la indicazione della denominazione dell'ente da riconoscere (società, istituto, provincia, casa, casa generalizia o casa di procura) e della sua sede (articolo 2, comma primo, del regolamento); alla domanda stessa vanno allegati:
1. l'atto di assenso dell'Autorità ecclesiastica (articolo 3 legge) ove la relativa domanda non sia sottoposta dalla medesima; tale assenso può an- che essere scritto in calce alla domanda (articolo 2, comma terzo, del rego- lamento);
l'Autorità ecclesiastica in questione può essere, a seconda della natura dell'ente, la Santa Sede, il Vescovo diocesano o i Superiori maggiori;
2. copia autentica del decreto canonico di erezione dell'ente (articolo 2, comma secondo/a, del regolamento);
3. attestato dell'Autorità ecclesiastica di cui al precedente punto 1. contenente, redatte in articoli, le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui esso è soggetto. Tale documento deve essere munito di data e va prodotto in originale e cinque copie autentiche, due delle quali in bollo. In esso vanno esplicitati in particolare la denominazione, la sede, il fine specifico di religione o di culto, il patrimonio iniziale, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, le norme relative all'amministrazione dei beni, i controlli canonici cui l'ente è soggetto, le norme relative alla estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio, alla eventuale nomina di un commissario straordinario ed ai suoi poteri (articolo 2, comma secondo/b, del regolamento e notazioni di cui al punto H alle pagine 5-6-7 della presente circolare);
4. l'assenso della Santa Sede di cui all'articolo 9 della legge;
5. per le società di diritto pontificio attestato della Santa Sede (articolo 3, comma primo, del regolamento) che la società stessa ha la sede principale in Italia, che la "provincia" svolge attività limitata al territorio dello Stato od a territori di missione o che la "casa" ha capacità canonica di acquistare e possedere beni;
6. relazione contenente cenni storici sull'origine dell'ente e sulla sua attività nell'ultimo triennio con particolare riguardo alla diffusione ed al carattere non locale, elementi che dimostrino come le finalità costitu- tive ed essenziali dell'ente siano di religione o di culto, la consistenza e la sufficienza dei mezzi economici a disposizione, la specificazione del nu- mero dei sodali appartenenti alla comunità e del titolo in base al quale l'ente ha la disponibilità della sede, allegando il relativo atto o contratto;
7. prospetto delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente;
8. certificato di cittadinanza italiana e di domicilio (non di residenza)
in Italia del rappresentante legale dell'ente ovvero dichiarazione sostitutiva (articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15). Tale documento non occorre per le case generalizie o di procura (articolo 7 della legge);
9. nel caso di richiesta di riconoscimento di province, case, case generalizie o case di procura di società aventi la sede principale all'estero, dichiarazione relativa a detta sede ed alle altre in cui l'istituto si articola.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
La domanda in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno, va firmata dal legale rappresentante o dall'autorità ecclesiastica di cui al successivo punto 1. e deve contenere la indicazione della denominazione e della sede (articolo 2, comma primo, del regolamento); alla domanda stessa vanno allegati:
1. copia autentica del verbale del competente organo collegiale col quale è stato deliberato di chiedere il riconoscimento civile dell'ente;
2. l'atto di assenso dell'Autorità ecclesiastica (articolo 3 legge) ove la relativa domanda non sia sottoposta dalla medesima; tale assenso può anche essere scritto in calce alla domanda (articolo 2, comma terzo, del regolamento);
l'Autorità ecclesiastica in questione può essere, a seconda della natura dell'ente, la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, il Vescovo diocesano o, nel caso di Terzordini, i Superiori maggiori;
3. copia autentica del decreto canonico di erezione dell'ente (articolo 2, comma secondo/a, del regolamento) e, ove l'Associazione sia stata costituita con atto pubblico, copia autentica di detto atto;
4. statuto dell'associazione, vistato per approvazione dall'Autorità ecclesiastica di cui al precedente punto 2, contenente, redatte in articoli, le norme relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui è soggetto. Tale documento deve essere datato e va prodotto in originale e cinque copie autentiche, due delle quali in bollo. In esso vanno esplicitati in particolare la denominazione, la sede, il fine specifico di religione o di culto, il patrimonio iniziale, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, le norme relative alla amministrazione dei beni, i controlli canonici cui l'ente è soggetto, le norme relative alla estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio, alla eventuale nomina di un commissario straordinario ed ai suoi poteri (articolo 2, comma secondo/b, del regolamento e notazioni di cui al punto H alle pagine 5-6-7 della presente circolare).
Questa Direzione Generale è disponibile per l'esame preventivo di una bozza di statuto prima della sua approvazione da parte della Autorità ecclesiastica e della sua predisposizione in carta legale.
5. assenso della Santa Sede di cui all'articolo 9 della legge;
6. relazione contenente cenni storici sull'origine dell'ente e sulla sua attività negli ultimi tre anni con particolare riguardo alla diffusione ed al carattere non locale, elementi che dimostrino come le finalità costitutive ed essenziali dell'ente siano di religione o di culto, la consistenza e la sufficienza dei mezzi economici a disposizione, titolo in base al quale l'ente ha la disponibilità della sede, allegando il relativo atto o contratto, generalità degli amministratori e del legale rappresentante;
7. prospetto delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
FONDAZIONI
La domanda in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno, va firmata dal legale rappresentante o dall'autorità ecclesiastica di cui al successivo punto 1. e deve contenere la indicazione della denominazione e della sede (articolo 2, comma primo, del regolamento); alla domanda stessa vanno allegati:
1. copia autentica del verbale del competente organo collegiale col quale è stato deliberato di chiedere il riconoscimento civile dell'ente;
2. l'atto di assenso della Autorità ecclesiastica (articolo 3 legge) ove la relativa domanda non sia sottoscritta dalla medesima; tale assenso può anche essere scritto in calce alla domanda (articolo 2, comma terzo, del regolamento);
l'Autorità ecclesiastica in questione può essere, a seconda della natura dell'ente, la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana od il Vescovo diocesano;
3. copia autentica del decreto canonico di erezione dell'ente (articolo 2, comma secondo/a, del regolamento) e, ove la fondazione sia stata costituita con atto pubblico, copia autentica di detto atto;
4. statuto della fondazione, vistato per approvazione dall'Autorità ecclesiastica di cui al precedente punto 2, contenente, redatte in articoli, le norme relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui è soggetto. Tale documento deve essere datato e va prodotto in originale e cinque copie autentiche, due delle quali in bollo. In esso vanno esplicitati in particolare la denominazione, la sede, il fine specifico di religione o di culto, il patrimonio iniziale, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, le norme relative alla amministrazione dei beni, i controlli canonici cui l'ente è soggetto, le norme relative alla estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio, alla eventuale nomina di un commissario straordinario ed ai suoi poteri (articolo 2, comma secondo/b, del regolamento e notazione di cui al punto H alle pagine 5-6-7 della presente circolare).
Nel caso di patrimoni particolarmente cospicui è opportuno che nello statuto si preveda un collegio dei revisori dei conti.
Questa Direzione Generale è disponibile per l'esame preventivo di una bozza di statuto prima della sua approvazione da parte dell'Autorità ecclesiastica e della sua predisposizione in carta legale.
5. relazione contenente cenni storici sull'origine dell'ente e sulla sua eventuale precedente attività, elementi che dimostrino come le finalità costitutive ed essenziali della fondazione siano di religione o di culto, notizie circa la utilizzazione del patrimonio, la consistenza e la sufficienza dei mezzi economici a disposizione (articolo 12 legge), elementi che consentano di ritenere che nascita, attività e riconoscimento della fondazione rispondono ad esigenze religiose della popolazione (articolo 12 legge), del titolo in base al quale l'ente ha la disponibilità della sede, allegando il relativo atto o contratto, generalità degli amministratori e del legale rappresentante;
6. prospetto delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente. Nel caso delle fondazioni acquistano particolare rilievo, in sede istruttoria, accertamenti in merito ad eventuali attività diverse da quelle di religione o di culto che l'ente svolge o è previsto che svolga (articoli 15 e 16 della legge ed 8 del regolamento). Per le attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura si richiama quanto esposto al punto F. della presente circolare a pagina 5. Per quelle commerciali, imprenditoriali o aventi comunque scopo di lucro si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge e 8 del regolamento. Le verifiche nel settore sono rilevanti sotto il profilo della esigenza di stabilire se tra le finalità dell'ente siano effettivamente costitutive ed essenziali quelle di culto o di religione.
Questa Direzione Generale, una volta completato l'iter istruttorio:
- riferisce con dettagliata e documentata relazione al Consiglio di Stato;
- esaudisce le richieste di atti, documenti ed accertamenti eventualmente formulate dal predetto alto Consesso amministrativo, che sospende, in casi del genere, di pronunciarsi nel merito;
- predispone, una volta acquisito il parere definitivo del Consiglio di Stato, il D.P.R. di riconoscimento e, ove ricorra il caso, di contestuale autorizzazione ad acquistare a titolo oneroso o gratuito i beni che di norma costituiscono la sede ed il patrimonio iniziale del nuovo ente;
- invia il provvedimento stesso, una volta controfirmato dal Ministro dell'Interno e firmato dal Presidente della Repubblica, alla Corte dei Conti per la registrazione;
- trasmette il D.P.R. al Ministro di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
- trasmette alla Prefettura della provincia ove l'ente ha sede tre esemplari del decreto di riconoscimento corredati da altrettante copie dello statuto o dell'attestazione dell'Autorità ecclesiastica contenente le norme statutarie, vistate dal Ministro dell'Interno;
- informa contestualmente l'ente e l'Autorità ecclesiastica che a suo tempo aveva dato l'assenso al riconoscimento.
L'ente interessato, ricevuta la comunicazione di cui sopra:
- effettua il pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 (titolo II, n. 2/a) nella misura di cui alle successive modificazioni; effetti e sanzioni per il mancato versamento sono sanciti agli articoli 8, 9 e 10 del citato D.P.R.;
- deposita in Prefettura la prova di detto pagamento e marche da bollo per regolarizzare, agli effetti della relativa legge, due copie del decreto e dell'allegato statuto o attestato;
- ritira dette due copie: una per i propri atti e l'altra per il registro delle persone giuridiche;
- chiede, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. nella Gazzetta ufficiale (articolo 27 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile), l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche depositando presso la cancelleria del Tribunale:
una delle due copie in bollo del D.P.R. di riconoscimento;
una delle due copie in bollo dello statuto o dell'attestato dell'Autorità ecclesiastica contenente le norme statutarie;
la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa prevista per l'iscrizione e di cui alla succitata tutela allegata al D.P.R. n. 641/1972, titolo II, n. 2/b;
l'attestato della competente Autorità ecclesiastica relativo alle generalità del legale rappresentante dell'ente.
Gli ENTI ai quali, sebbene costituiti od approvati dall'Autorità ecclesiastica, non può essere conferita la personalità giuridica come enti ecclesiastici, possono ottenere il riconoscimento alle condizioni previste dal codice civile.
Nel merito si rinvia alle circolari diramate in materia dalla Direzione Generale per la Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale.
Relativamente alla SOPPRESSIONE DI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI (articoli 14, 20 e 72 della legge) ed alla MODIFICA DEL LORO MODO DI ESSERE (articolo 19 della legge) non sono insorti particolari problemi nel periodo di applicazione che va dal 3 giugno 1985 (data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1985 n. 222) ad oggi.
Si omettono quindi istruzioni che finirebbero con l'appesantire oltre i limiti la presente circolare con riserva comunque di diramarne, per queste e per tutte le altre eventuali ipotesi, se ed in quanto necessarie, a tempo debito anche in relazione al consolidarsi degli attuali indirizzi interpretativi.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
(A. de Filippo)
Torna a Circolari della Direzione Generale Affari dei Culti