MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari del Culto Cattolico
CIRCOLARE N. 70 DEL 17/04/1989
Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Legge 20 maggio 1985, n. 222 - enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - autorizzazione governativa ex art. 17 cod. civ. - acquisti di beni immobili per atti tra vivi a titolo oneroso o gratuito - destinazione urbanistica - stato patrimoniale.
Come è noto l'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, nel testo modificato dall'articolo 7 bis della legge 21 giugno 1985 n. 298, sancisce che
"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".
É pertanto indispensabile che:
- le pratiche relative alla richiesta di autorizzazione ad acquistare immobili a titolo oneroso o gratuito da parte di enti ecclesiastici siano corredate da detto certificato, la cui mancanza determina la nullità degli atti;
- in sede istruttoria si verifichi la conformità a tali prescrizioni della destinazione che gli enti interessati intendono dare ai beni acquirendi, richiedendo, ove necessario, una esplicita dichiarazione dell'autorità comunale.
Con l'occasione si fa presente che lo stato patrimoniale (vedi circolare n. 57 del 15 settembre 1986, paragrafo primo, punto 6, lettera b) è da richiedere agli enti interessati solo se indispensabile per valutare la opportunità o meno di accogliere la richiesta di autorizzazione ad acquistare beni immobili, ad accettare eredità o donazioni od a conseguire legati.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
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