MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari dei Culti diversi da quello Cattolico
CIRCOLARE N. 69 DEL 07/04/1989
- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Confessioni religiose diverse dalla cattolica - Intesa con lo Stato, a termini dell'art. 8 della Costituzione, della Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Con circolari n. 62 in data 6 maggio 1987 e n. 68 del 14 gennaio c.a. questa Direzione Generale ha provveduto, tra l'altro, a diramare l'elenco delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica i cui rapporti con lo Stato erano stati regolati da "intese" distinguendo quelle già approvate con legge (intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, intesa con le Assemblee di Dio in Italia ed intesa con le Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno) da quella, ancora non approvata, con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Detti dati vanno ora aggiornati aggiungendo all'elenco delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica i cui rapporti con lo Stato sono regolati da "intese" stipulate a termini dell'art. 8 della Costituzione ed approvate con legge:
4. "UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE"
(le norme che ne regolano i rapporti con lo Stato sono state approvate con legge 8 marzo 1989 n. 101, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 1989).
Relativamente a detta "Intesa" si richiama la cortese attenzione, sotto il profilo di più stretta competenza di questa Direzione Generale e delle SS.LL., sul fatto che a decorrere da oggi 7 aprile 1989:
- non trovano più applicazione nei confronti dell'Unione, delle singole Comunità e degli enti ebraici la legge n. 1159/1929, il R.D. n. 289/1930, il R.D. n. 1731/1930, il R.D. n. 1561/1931 e la legge n. 58/1982;
- non trovano più applicazione in particolare:
- relativamente al R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731:
- l'articolo 27, comma quarto, che riguarda la nomina da parte del Prefetto di uno dei tre arbitri in caso di dissenso sulla determinazione dell'imponibile dei contribuenti;
- l'articolo 28, concernente l'esecutorietà del ruolo dei contribuenti, che resta però transitoriamente in vigore per la riscossione dei contributi deliberati nel corso del 1989;
- relativamente al R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, gli articoli 16, 17, 18 e 19, concernenti gli acquisti e le alienazioni nonché le relative modificazioni intervenute con la legge 26 febbraio 1982 n. 58;
- relativamente al R.D. 19 novembre 1931 n. 1561:
- l'art. 3 - comma secondo - secondo il quale il Prefetto può ricevere o autenticare la dichiarazione di rinuncia all'ebraismo (art. 5 R.D. 1930/1731);
- gli artt. 7, 8, 9, 12, 13, 25, 28 e 30, che riguardano le competenze dei Prefetti in materia elettorale;
- gli artt. 36, 37, 50, 51, 59, 83 e 89, che riguardano contabilità e bilanci; le norme restano transitoriamente in vigore per l'approvazione dei bilanci preventivi deliberati nel corso del 1989 e la riscossione dei relativi contributi;
- trovano applicazione, invece, per quanto riguarda gli acquisti a titolo oneroso o gratuito l'art. 17 del codice civile e l'art. 5 delle norme di attuazione del codice civile stesso, con la conseguenza che:
- per gli acquisti l'autorizzazione è concessa solo con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato; l'istruttoria è curata dalle Prefetture;
- per le vendite non è necessaria alcuna autorizzazione;
- gli enti riconosciuti (Unione, Comunità di cui all'art. 18, ed enti di cui all'art. 21) devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 7 aprile 1991;
dopo detta data gli enti stessi potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione;
- i ministri di culto vengono nominati liberamente e non hanno più bisogno, quindi, della approvazione governativa;
- essi assicurano, senza particolare autorizzazione, assistenza spirituale ai detenuti al di fuori delle procedure di cui all'art. 55 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431, ai ricoverati in istituti ospedalieri ed in case di cura o di riposo.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
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