MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Servizio Gestioni Finanziarie e Contabili
CIRCOLARE N. 66 DEL 13/01/1988
Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
e, per conoscenza:
Al MINISTERO DELLE FINANZE Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali
OGGETTO: Liquidazione delle indennità di missione ai tecnici degli UU.TT.EE. per sopralluoghi connessi con la valutazione di beni immobili oggetto di acquisto, a titolo oneroso o gratuito, da parte di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
L'articolo 9 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, relativamente alla autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, prevede che "nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il Prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti Uffici Tecnici Erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia". In relazione ai problemi sorti nel primo periodo di applicazione di detta norma - che rispecchia peraltro una prassi osservata da tempo - ed alla esperienza conseguentemente maturata nel settore si ritiene di richiamare la cortese attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti di maggior rilievo:
1 - nel contesto di cui trattasi l'iter procedurale è il seguente:
l'ente che chiede l'autorizzazione - prevista dal combinato disposto dell'art. 17 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e dell'art. 17 del vigente codice civile - allega alla istanza una perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni oggetto dell'acquisto (art. 9, comma primo, regolamento n. 33/1987);
il Prefetto, nell'istruire la domanda, chiede su tale perizia il parere dei competenti Uffici Tecnici Erariali anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia (art. 9, comma secondo, regolamento n. 33/1987);
gli Uffici Tecnici Erariali comunicano tale parere al Prefetto entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 9, comma terzo, regolamento n. 33/1987);
2 - l'onere relativo al rimborso delle spese ed alla liquidazione delle indennità in favore dei tecnici degli Uffici Tecnici Erariali incaricati degli accertamenti eventualmente necessari per esprimere il parere di cui al precedente punto 1 fa carico al capitolo 162 del bilancio del Fondo Edifici di Culto annesso al bilancio del Ministero dell'Interno;
3 - su tale capitolo non è consentito disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati; alla liquidazione delle singole "tabelle" deve pertanto provvedere direttamente questa Direzione Generale, la quale ha organizzato i propri servizi in modo da poter effettuare la liquidazione stessa in brevissimo tempo;
4 - perché ciò sia possibile è però assolutamente indispensabile che:
venga predisposta una "tabella" per ciascun incarico e che essa venga qui trasmessa a cura delle SS.LL. in originale ed una copia;
a ciascuna "tabella" siano allegate:
- la richiesta di parere formulata dalle SS.LL. dalla quale risultino in maniera inequivocabile la denominazione e la sede dell'ente ecclesiastico interessato nonché il nome o la denominazione della persona fisica o dell'ente che vende, dona, lega o lascia in eredità;
- l'autorizzazione del Direttore dell'Ufficio ad effettuare la missione con l'eventuale assenso ad usare mezzi propri;
su ciascuna "tabella" sia indicata con precisione:
- comune o frazione di comune in cui è stato effettuato il sopralluogo;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché la qualifica del funzionario incaricato del sopralluogo stesso;
- l'ora di inizio e quella di fine della missione;
ogni "tabella" sia ritualmente munita delle firme e dei timbri prescritti; non si concentri l'invio di tutte le "tabelle", come purtroppo avviene, alla fine dell'esercizio finanziario;
sarebbe auspicabile, al riguardo, che le "tabelle" in questione venissero qui trasmesse contestualmente all'invio degli atti relativi alle singole pratiche istruite;
5 - questa Direzione Generale, malgrado ogni migliore intendimento, dovrà restituire le "tabelle" non conformi alle istruzioni surriportate con conseguenti riflessi negativi sulla auspicata celerità della liquidazione. Si prega il Ministero delle Finanze, che legge per conoscenza, di voler esaminare benevolmente la possibilità di dare le istruzioni del caso agli Uffici Tecnici Erariali, ai quali le SS.LL. vorranno comunque cortesemente trasmettere copia della presente circolare.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
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